Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16922 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2608-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5945/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 23/05/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto da I.T.S. S.P.A. avverso cartella esattoriale concernente somme dovute per IRPEG, IVA ed IRAP 2007 e relative sanzioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere, la CTR, in particolare, dato atto che a seguito di transazione fiscale intervenuta tra le parti ed omologata dal Tribunale, erano state stragiudizialmente riconosciute le residue ragioni di credito dell’Agenzia, ha ritenuto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere

Il contribuente non resiste.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali l’Agenzia si duole che la CTR, nonostante la mancanza di una richiesta in tal senso (violazione art. 112 c.p.c.) e nonostante non fosse venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46), abbia dichiarato cessata la materia del contendere, sono fondati.

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto, in conseguenza del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di non avere più alcun interesse ad una decisione di merito, e sottopongano quindi al giudice conformi conclusioni in tal senso; nel caso di specie tanto non è avvenuto, atteso che con istanza 3-3-2014 la società ha solo dichiarato di aderire all’appello e che anche nell’atto di transazione le parti hanno fatto riferimento all’emissione di una futura sentenza favorevole all’Ufficio; di conseguenza, a modifica ed integrazione di quanto statuito in primo grado (sanzioni ridotte al 20% delle imposte dovute), la CTR, essendo oggetto del gravame la misura delle sanzioni, avrebbe dovuto, in accoglimento dell’appello, dichiarare dovute le sanzioni nella misura piena per come richiesto dall’Ufficio (30% delle imposte dovute).

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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