Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16922 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18557-2015 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

1072, presso lo studio dell’avvocato MARCO VALERIO SARRA che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 2388/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Tivoli ha respinto l’opposizione del Dott. I.R. allo stato passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liq.ne, osservando che il credito dell’opponente, per compensi di attività professionale, non poteva esser ammesso per difetto di prova dello svolgimento dell’attività e della stessa natura di essa;

il Dott. I. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare intimata;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

i primi due motivi di ricorso, aventi ad oggetto la dedotta nullità, per indeterminatezza, della comunicazione dell’esito dell’adunanza di verificazione dello stato passivo, sono inammissibili avendo comunque il ricorrente proposto tempestiva opposizione esaminata nel merito dal Tribunale;

nella memoria il ricorrente osserva che, se l’avviso di cui allA L.Fall., art. 97, fosse stato correttamente formulato e corredato, egli avrebbe potuto sfruttare pienamente e proficuamente il termine di legge per impugnare;

l’osservazione, però, è priva di fondamento, atteso che, se l’incompletezza dell’avviso fosse stata tale da ridondare in ragione di nullità dello stesso, il termine per impugnare non sarebbe decorso ed egli avrebbe potuto disporre di tutto il tempo in ipotesi necessario per difendersi; se egli ha preferito tuttavia proporre l’impugnazione, non può lamentarsi di una incompletezza – peraltro solo genericamente allegata – della medesima che egli stesso avrebbe potuto evitare;

il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. e della L.Fall., art. 95, è inammissibile: posto, infatti, che il Tribunale non ha liquidato il compenso in favore del professionista esclusivamente perchè questi non aveva dimostrato di aver svolto effettivamente un’attività in favore della committente, nè ha violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio, le censure del ricorrente si sostanziano in critiche di puro merito, incentrate sulla pretesa che la prova ritenuta mancante dal Tribunale fosse invece ricavabile da talune risultanze processuali;

l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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