Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16922 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. II, 02/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24.329/05) proposto da:

– P.C. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dall’avv. Asero Milazzo Salvatore giusta procura a margine del

ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato in Roma, via

Muzio Clemente 58, presso lo studio dell’avv. Calcioli Filippo;

– ricorrente –

contro

– Provincia Regionale di Catania (c.f. (OMISSIS)) in persona del

suo Presidente pro tempore on.le L.R.; rappresentata

e difesa dall’avv. Ferlito Alfio Maria ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv. Napolitani Simona in Roma, viale delle

Milizie n. 1, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 151/2005,

pubblicata il 12/02/2005 e notificata il 12/07/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore del ricorrente avv. Asero Milazzo Salvatore che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore della parte controricorrente avv. Alfio Maria

Fgrlito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’arch. P.C., citò, con atto notificato il 10/04/1998, innanzi al Tribunale di Catania, la Provincia Regionale di quella città per sentirla condannare al pagamento delle competenze professionali dovutegli per aver redatto un progetto per gli impianti di risalita a Linguaglossa – affidatogli a seguito di disciplinare di incarico del 24/04/1990, che prevedeva peraltro anche la direzione dei relativi lavori-, osservando di esser stato revocato dall’incarico il 30/06/1994, dopo oltre due anni dalla presentazione degli elaborati progettuali avvenuta il 26/05/1992; la convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che la revoca era giustificata per il ritardo con cui il progetto era stato consegnato rispetto al disciplinare – che prevedeva il deposito entro 180 giorni dalla stipulazione dello stesso disciplinare – ed in quanto l’elaborato aveva prospettato un futuro impegno di spesa maggiore di quello illustrato nella delibera di affidamento.

Il Tribunale adito respinse la domanda rilevando che l’attore aveva esaurito l’opera progettuale con un ritardo di 540 giorni senza aver ottenuto proroghe e che le giustificazioni addotte – relative al ritardo da parte del Comune di Linguaglossa nel trasmettere la documentazione necessaria e del geologo S.G. nell’approntare la relazione geologica – non sarebbero state influenti a giustificare detto ritardo, avendo l’attore omesso di attivarsi presso l’amministrazione interessata e presso il co- progettista affinchè rispettassero i loro impegni.

La Corte di Appello di Catania, pronunziando sentenza n. 151/2005, rigettò il gravame del P. osservando che la revoca dell’incarico era diretta conseguenza del ritardo nel deposito dell’elaborato, circostanza questa che non aveva permesso alla Provincia di accedere ai finanziamenti regionali e della Comunità Europea, pure indicati nella delibera di affidamento; rilevò altresì che il P. avrebbe anche omesso di informare la Provincia committente della mancata tempestiva collaborazione da parte del Comune interessato e del geologo, al fine di ottenere un congruo differimento del termine perentorio indicato nel disciplinare, limitandosi a presentare – il 3/12/1990 – una richiesta di proroga di 120 giorni, quando cioè era già era scaduto il termine massimo per la presentazione del progetto; ritenne altresì la Corte territoriale che fossero ininfluenti le riunioni tenute presso la sede dell’Assessorato Provinciale dello Sport e del Turismo dopo la scadenza del termine, atteso che dalle stesse non si sarebbe potuta desumere la volontà della Provincia di rinunziare al termine perentorio; osservò inoltre il giudice del gravame, che neppure poteva affermarsi che la committente avesse tenuto, spirato l’anzidetto termine, una condotta tale da manifestare, per facta concludentia, la volontà di non avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel disciplinare e di accettare l’esecuzione del contratto oltre detta scadenza; affermò infine la Corte catenese che sarebbe stata legittima la delibera di revoca dall’incarico intervenuta dopo circa due anni dalla consegna degli elaborati, atteso che il creditore può in ogni caso rifiutare la prestazione del debitore successiva alla scadenza del termine essenziale, salvo a dimostrare di conservare un interesse apprezzabile ad esigerne l’esecuzione.

Per la cassazione di tale decisione il P. ha proposto ricorso, facendo valere due motivi, illustrati da memoria; la Provincia Regionale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 1456 c.c., comma 2 e artt. 1457 e 2237 cod. civ. nonchè l’illogicità della motivazione posta a base della decisione della Corte catanese: si assume in proposito che la clausola del disciplinare che liberava la committente da ogni obbligo nei confronti del prestatore d’opera qualora il ritardo nella presentazione del progetto avesse superato i 30 giorni, configurava una clausola risolutiva espressa che però la Provincia non aveva avuto cura di attivare (da intendersi: prima del deposito degli elaborati), non avendo comunicato al progettista la volontà di avvalersene dopo la scadenza di detto termine, anzi lasciando trascorrere ben oltre un anno giorni prima di comunicare la revoca e, nel contempo, indicendo due riunioni per definire le caratteristiche dell’opera da progettare.

1/a – Deduce altresì il ricorrente che la revoca avrebbe dovuto essere qualificata come atto di recesso à sensi dell’art. 2237 c.c., comma 1 solo per quanto riguardava la parte di opera non svolta – pur se prevista nell’incarico – vale a dire quella relativa alla direzione dei lavori, così che l’Amministrazione avrebbe, per il resto, dovuto pagare l’opera sino ad allora svolta, nonchè rimborsare le spese sostenute. Nega poi il P. che potesse utilmente essere invocata la disciplina del termine essenziale ex art. 1457 cod. civ. in virtù del fatto che non sarebbe stata dimostrata l’inutilità della prestazione dopo il decorso di detto termine, così che la clausola in esame doveva essere interpretata nel senso di far ritenere non di scarsa importanza l’inadempimento protratto dopo la scadenza del termine.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la violazione degli artt. 1218 e 1175 cod. civ., per aver la Corte distrettuale ritenuto imputabile al P. il ritardo nella consegna degli elaborati e per non aver giudicato condotta contraria alla buona fede nell’esecuzione del contratto quella tenuta dalla Provincia nei due anni successivi al deposito del progetto: in particolare il ricorrente censura l’omessa valutazione dell’importanza probatoria da attribuire alle due riunioni tenute presso l’assessorato dello Sport a fine di definire le caratteristiche da dare all’opera, riunioni che, quanto meno, avevano consentito la Provincia nella condizione di valutare lo stadio ancora iniziale in cui si trovava l’opera commissionata al P., facendo di conseguenza venir meno la censura di condotta negligente contenuta in sentenza e quindi incorrendo anche nel vizio di omessa o insufficiente motivazione sul punto; il comportamento poi tenuto in occasione di dette riunioni dall’Assessore con delega del Presidente – che sollecitava il ricorrente e gli altri professionisti ad adoperarsi per fornire la prestazione professionale anche fuori del termine massimo sopra indicato -, avrebbe dovuto essere valutato come violativo delle norme di correttezza nell’esecuzione del contratto.

Sottolinea infine il ricorrente la logica pregiudizialità della relazione geologica rispetto allo svolgimento dei successivi incarichi progettuali.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, svolgendo censure strettamente connesse.

3 – Il primo motivo è fondato ed il secondo ne risulta assorbito.

3/a – Appare innanzi tutto evidente la contraddizione argomentativa in cui è caduta la Corte territoriale allorquando ha posto a base del favorevole scrutinio della decisione del giudice di primo grado sia la scadenza del termine essenziale sia l’avverarsi delle condizioni di attivazione della clausola risolutiva espressa (cfr.

fol. 8 della gravata decisione), non considerando che il testo dell’art. 4 del preliminare non prevedeva la scadenza ivi prevista in termini essenziali – nè tampoco la condotta dell’Amministrazione, come sopra illustrata, poteva fornire elementi di giudizio in tal senso – ma attribuiva all’Amministrazione committente la facoltà di non esser più vincolata, decorsi trenta giorni da quel termine, dagli obblighi nascenti dal disciplinare di incarico.

3/b – Ne consegue che la Corte catanese avrebbe dovuto portare la propria analisi sulla ricorrenza dei presupposti dell’attivazione della clausola risolutiva espressa e, in particolare, avrebbe dovuto prestare ossequio, in tale valutazione, a quanto indicato dall’art. 1456 c.c., comma 2, che condiziona l’effetto risolutivo alla manifestazione di volontà di volersene avvalere da parte del soggetto adempiente, coniugandolo altresì con il principio costantemente espresse) dalla Corte, secondo il quale siffatta volontà non può essere esercitata allorchè, sia pure in ritardo, vi sia stato l’adempimento (cfr. Cass. 16.993/2007; Cass. 7178/2002;

Cass. 2674/1997; Cass. 4911/1995).

3/c – Non essendosi attenuta a tale principio, la sentenza va cassata in ordine al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di appello che si designa nella stessa Corte di Appello di Catania in diversa composizione che compirà nuova valutazione della condotta tenuta dalla contro ricorrente, regolando altresì le spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in ordine al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame nonchè per la liquidazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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