Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16921 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 20/07/2010), n.16921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Soc. semplice MARALAI di FRAU ROSARIA e piu’, (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Polonia n. 7, presso lo studio dell’avv. Barbara Morabito,

rappresentato e difeso dall’avv. Pirari Francesco giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di OROSEI, (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’avv. PANARITI Benito, rappresentato e difeso dall’avv.

Pittalis Pietro giusta delega in atti ed in virtu’ di deliberazione

del Commissario prefettizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, Sez.

distaccata di Sassari n. 102/05 decisa in data 22 febbraio 2005 e

depositata in data 2 marzo 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Benito Panariti per delega dell’avv. Pietro Pittalis;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. FUCCI Costantino che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 1996, la S.S. Maralai di Frau Rosaria e piu’, in persona dell’omonimo titolare F.R., conveniva in giudizio davanti al Pretore di Nuoro, Sez. Distaccata di Dorgali, il Comune di Orosei; deduceva che in data (OMISSIS) si erano verificate intense precipitazioni, le quali, presso la foce del fiume (OMISSIS), a causa della barriera di dune che chiudeva il varco verso il mare, avevano provocato l’innalzamento del livello idrico della foce stessa e l’allagamento dei terreni circostanti. Tra i terreni allagati era quello dove operava l’impresa ricorrente. In conseguenza dell’allagamento le colture presenti nelle serre subivano ingenti danni. Aggiungeva che la situazione di emergenza era stata preannunciata al Comune convenuto in data 12 gennaio 1996, per cui quest’ultimo avrebbe potuto evitare l’inondazione aprendo tempestivamente nella duna un varco di deflusso verso il mare: tale operazione era stata disposta dal Sindaco soltanto in data 15 gennaio 1996 e da tale ritardo erano conseguiti l’aggravarsi dell’inondazione e gli ingenti danni. La societa’ attrice chiedeva quindi di accertare e dichiarare la responsabilita’ del Comune di Orosei nella causazione dei danni subiti in conseguenza dell’allagamento e, per l’effetto, condannare l’ente locale al risarcimento, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto che eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva, rilevando che in materia di eventi calamitosi sussisteva una competenza dello Stato e delle Regioni, per cui l’eventuale responsabilita’ del Sindaco si sarebbe potuta ravvisare soltanto nella sua qualita’ di Ufficiale di Governo. Nel merito, affermava l’assenza di qualsiasi responsabilita’ in capo al medesimo, rilevando che eventuali responsabilita’ nella gestione del sistema di deflusso delle acque del fiume (OMISSIS) si sarebbero potute ravvisare soltanto in capo al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, peraltro sollecitato tempestivamente dal Sindaco ad attivarsi per eliminare la barra di dune che impediva il deflusso delle acque verso il mare.

Con sentenza pubblicata in data 9 aprile 2003 il Tribunale di Nuoro dichiarava l’infondatezza della questione preliminare di carenza di legittimazione sollevata dal Comune di Orosei e rigettava nel merito la domanda.

Con sentenza del 2 marzo 2005 la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune di Orosei, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dello stesso Comune e rigettava la domanda, compensando le spese.

Propone ricorso per cassazione la societa’ semplice Maralai di Frau Rosaria e piu’ con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Orosei.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 15; con il secondo motivo si contesta il richiamo, operato dalla Corte d’Appello, al D.P.R. n. 66 del 1981, art. 16.

I due motivi vanno trattati in unico contesto, attesa la connessione tra gli stessi.

La sentenza impugnata ha esattamente dato atto che con L. 24 febbraio 1992, n. 225 e’ stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, le cui funzioni sono attribuite allo Stato; e’ consentito al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile (art. 15, comma 1 di detta legge), ma cio’’ non incide sulla natura delle attivita’ svolte in tale contesto dal Sindaco, il quale in ogni caso agisce in qualita’ di “autorita’ comunale di protezione civile”, parallelamente a quanto e’ previsto anche nei riguardi del prefetto e del presidente della giunta regionale. In ogni caso, nel caso di specie, la sentenza impugnata da’ atto che non risulta che il Comune di Orosei si fosse dotato di una propria struttura di protezione civile all’epoca dei fatti; ne’ era ancora entrata in vigore il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che aveva demandato alle regioni buona parte delle funzioni di protezione civile.

Ne consegue che l’attivita’ che il Sindaco e’ chiamato a svolgere non implica necessariamente la responsabilita’ del Comune, essendo necessario verificare, di volta in volta, sulla base della normativa di riferimento, se egli agisca quale capo dell’amministrazione comunale, ovvero in qualita’ di ufficiale di governo e quindi se l’interesse pubblico perseguito risulti riferibile all’attivita’ svolta dal Comune ovvero dallo Stato (Cass. 6 dicembre 2005 n. 26691).

Si deve quindi concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dalla parte ricorrente, che ritiene che fosse compito del Comune occuparsi dell’emergenza denunziata, in quanto rientrante tra gli “eventi naturali o connessi con l’attivita’ dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria” (L. n. 225 del 1992, art. 2, lett. a). Al contrario, l’art. 3 della stessa legge precisa che anche tali eventi sono attivita’ di protezione civile e quindi di competenza statale.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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