Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16921 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2573-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2391/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che T.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Messina, di accoglimento del suo ricorso avverso un’ispezione ipotecaria del (OMISSIS); il ricorrente ha proposto appello solo perchè la CTP di Messina aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, da lui avanzata ex art. 2059 c.c., nei confronti della s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA”; la CTR, con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che, nel processo tributario, non era consentito chiedere la condanna dell’Agenzia delle entrate al risarcimento dei danni, ha rilevato come l’ispezione ipotecaria impugnata fosse pienamente legittima, per avere essa come presupposto un’iscrizione ipotecaria ormai definitiva, siccome regolarmente notificata e non impugnata nei termini; la CTR, quindi, non solo ha rigettato l’appello del contribuente; dall’altro, ma ha altresì ribaltato la sentenza di primo grado, avendo ritenuto legittima l’impugnata ispezione ipotecaria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge; in particolare vizio di ultrapetizione rispetto al tema del decidere; invero la sentenza di primo grado era stata appellata solo da lui, con un unico motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dall’illegittima iscrizione ipotecaria effettuata dalla s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA”; erroneamente pertanto la CTR aveva esaminato la documentazione prodotta da tale ultima società, che non aveva impugnato nè in via principale, nè in via incidentale la sentenza di primo grado, si che il giudizio di appello, per effetto del principio devolutivo, doveva essere confinato entro i limiti della domanda formulata da lui appellante, volta alla sola valutazione del chiesto risarcimento dei danni non patrimoniali;

che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in quanto, nella specie, non era ammissibile l’esame, da parte della CTR, di documenti tardivamente prodotti in primo grado dalla s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA”; invero tali ultimi documenti, prodotti in violazione di norme processuali, non potevano trovare nuovo ingresso nel giudizio di appello;

che la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” non si è costituita;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21504 del 2020; Cass. n. 3896 del 2020; Cass. n. 11868 del 2016), gli artt. 329 e 342 c.p.c., dettati in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza alla sentenza di primo grado, vanno intesi nel senso che, una volta stabilito il c.d. “quantum devolutum”, la parte appellata non può ottenere effetti a sè favorevoli, che solo l’appello principale gli avrebbe potuto assicurare e che, invece, gli sono preclusi per avere essa fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado; invero i poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti; e, nella specie, non è contestato che la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” non ha proposto appello nè principale, nè incidentale avverso la sentenza di primo grado; pertanto, la sentenza della CTR non poteva essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole alla società appellata di quanto non lo fosse stato la sentenza di primo grado e non poteva quindi dar luogo ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado in danno dell’appellante; che il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente è da ritenere assorbito;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo, va accolto il primo motivo di ricorso, in relazione al quale va cassata la sentenza impugnata, con rimessione alla CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo, accoglie il primo motivo di ricorso, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia sezione staccata di Messina in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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