Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16921 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 202-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33,

presso lo studio dell’avvocato ANNA SCIFONI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 289/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/11/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Alberto Campegiani per delega dell’Avvocato Anna

Scifoni difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la decisione con cui la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella esattoriale emessa dalla Concessionaria ed avente ad oggetto contributo in favore del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare per l’anno 2006.

Il Consorzio e la Concessionaria non hanno svolto attività difensiva. Con l’unico motivo il contribuente deduce nullità della sentenza in quanto, nonostante la presentazione (nel ricorso in appello) di istanza di discussione in pubblica udienza, la CTR aveva fissato, peraltro senza il rispetto del termine minimo di 30 gg (avviso trattazione pervenuto il 29-7-2013 per camera di consiglio del 25-9-2013), solo la trattazione in camera di consiglio; il mancato rispetto del termine aveva impedito di integrare la documentazione e di depositare memorie illustrative, mentre la trattazione solo in camera di consiglio non aveva consentito di fruire dell’assistenza tecnica in sede di discussione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. 1786/2016; 11487/2013); nel caso di specie appare pacifica (salvo successiva verifica documentale) sia la richiesta della trattazione in pubblica udienza sia la sola fissazione della trattazione in camera di consiglio prima del decorso del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31. In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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