Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16921 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 09/03/2017, dep.07/07/2017), n. 16921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10269-2014 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
CARROZZE 33 presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO NASTI,
rappresentato e difeso dell’Avvocato GIUSEPPE NASTASI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
nonchè contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 552/13della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. M.M. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l’ordinanza del 24 ottobre 2013, con cui, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3800 del 2012, resa in un giudizio di c.d. equa riparazione da lui instaurato.
2. Al ricorso ha resistito con atto denominato di “costituzione” il solo Ministero della giustizia, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità sotto distinti profili. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
4. Non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il Collegio condivide le gradate ragioni di inammissibilità indicate dalla proposta del relatore.
2. Il ricorso principale appare manifestamente inammissibile innanzitutto per la sua tardività, giacchè l’ordinanza impugnata, come da attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Palermo, pervenuta a seguito di richiesta della Cancelleria di questa Corte ed in atti, è emerso che l’ordinanza impugnata è stata comunicata lo stesso giorno del su deposito, il che palesa che il ricorso è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 348 – ter c.p.c. e riferibile anche ai casi in cui, secondo Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016, è impugnabile l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015; (ord.) n. 25456 del 2016).
3. Il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto è stato proposto in una situazione e con doglianze che sono estranee a quelle per cui, secondo Cass. sez. un. n 1914 del 2016, è possibile l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c..
4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
La costituzione dell’Avvocatura dello Stato con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, pur essendo stata preclusa la possibilità dell’audizione in adunanza dal successivo intervento legislativo del 2016, che ha modificato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., impedisce la condanna alle spese a favore del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, giacchè al detto deposito non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, come ammesso dall’apposito Protocollo, concordato con l’Avvocatura dello Stato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017