Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16921 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16921 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15553-2011 proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
05541630728, in persona dell’Amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
SCHIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANO ANCORA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
LAUDISA GIGETTO LDSGTT46CO3H793V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIO DE PETRA 16, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO MADULI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI COLUCCIA giusta mandato a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 05/07/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 7/02/2011, depositata 11 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato ANGELO SCHIANO difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che
nulla osserva.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con sentenza depositata in data 4/3/2011, la Corte di appello di
Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede,
impugnata dalla s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici,
con cui quest’ultima (succeduta ex lege alla Gestione Cornmissariale
Governativa per le Ferrovie del Sud Est) era stata condannata al
pagamento della somma specificata in atti in favore di Gigetto Laudisa,
a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del t. f.r. (dopo il
31 maggio 1982) mediante il computo dei compensi per lavoro
straordinario, nonché delle indennità di presenza e di turno prevista
dall’art. 4 e dall’art. 5a dell’Accordo nazionale del 21 maggio 1981 e
dell’indennità di trasferta. La Corte di appello rigettava le doglianze
proposte, basate sulla tesi che il r.d. n. 148/1931, art. 1, per la
disciplina della retribuzione e dell’indennità di buonuscita per gli
auto ferrotranvieri rinvia alla contrattazione collettiva e, quindi, agli
accordi collettivi del 23 luglio 1976 e del 21 maggio 1981 che
escluderebbero la computabilità delle voci in questione, e che
comunque le medesime voci non avrebbero natura di retribuzione

Ric. 2011 n. 15553 sez. ML – ucl. 23-05-2013
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23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

continuativa. Richiamava, in particolare, la Corte territoriale gli
orientamenti giurisprudenziali sull’applicabilità agli autoferrotranvieri
delle previsioni della legge n. 297/1982 in tema di trattamento di fine
rapporto, nonché del principio di omnicomprensività della
retribuzione sancito dall’art. 2121 cod. civ. (testo originario) ai fini della

1982 agli autoferrotranvieri con diritto a pensione. Riguardo alla
continuità degli emolumenti in questione, osservava che era
comprovata l’erogazione continua di un consistente compenso per
straordinario feriale, che aveva rappresentato una componente stabile e
programmata della retribuzione globale; che l’indennità di trasferta, la
diaria e la diaria parziale erano state corrisposte con continuità e non
avevano assolto una funzione di rimborso spese ma la finalità di
compensare il disagio derivante dalle modalità di espletamento delle
mansioni. Riteneva, poi, incontestabile poi la natura retributiva
dell’indennità di presenza.
La s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici ricorre per
cassazione con due motivi.
L’intimato resiste con controricorso.
I due motivi di ricorso – di cui il primo denuncia violazione dell’art.
11 preleggi in relazione all’art. 360 comma 1 cod. proc. civ. e il
secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 r.d.
148/1931, del C.C.N.L. del 23 luglio 1976 e dell’art. 2129 cod. civ., in
relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ., oltre che motivazione
erronea e insufficiente su un punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360, comma 5, cod. proc. civ. – possono essere
qualificati come manifestamente infondati alla stregua della costante
giurisprudenza in materia della Corte, anche a Sezioni unite.

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liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante fino al 31 maggio

Si sostiene da parte della società ricorrente che la disciplina legale
sul calcolo del t.f.r. non possa essere applicata con riferimento al
periodo anteriore al 30 giugno 1998, in cui vigeva per il rapporto la
disciplina pubblicistica, e che la disciplina dell’indennità di buonuscita è
regolata per i ferrotranvieri dal r.d. 148/1931 che al riguardo rinvia alla

del 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il
lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria
parziale e dall’accordo nazionale del 21 maggio 1981 che, all’art. 4,
esclude dal computo l’indennità di presenza.
Le censure si pongono in contrasto con nutrita e costante
giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità.
La Corte di appello ha affermato che il calcolo della buonuscita
degli autoferrotranvieri, alla data del 31 maggio 1982, è regolato dagli
artt. 2120 e 2121 cod. civ. (vecchio testo), mentre il t.f.r. spettante a
partire dall’1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo
dell’art. 2120 cod. civ.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto,
conforme all’orientamento di questa Corte in materia.
Infatti, il principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito
dall’art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ai
fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel
trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche riguardo alla
liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli
auto ferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai
sensi dell’art. 2121 cod. civ. e dell’art. 1419 cod. civ., delle clausole
contrattuali che escludono espressamente la computabilità di indennità
corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di
retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera
continuativa. Si è precisato, inoltre, che i compensi aventi tali
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contrattazione collettiva del settore, nella specie costituita dal C.C.N.L.

caratteristiche vanno computati, altresì, anche ai fini del trattamento di
fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendosi
escludere che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di
omnicomprensività di cui all’art. 2121 cod. civ. (vecchio testo),
possano rivivere nel contesto normativa conseguente all’entrata in

regola da parte dell’autonomia collettiva può essere effetto solo di
contratti o accordi successivi e sempre che detti accordi o contratti la
prevedano espressamente, ovvero, in caso di richiamo a clausole di
contratti previgenti che la prevedevano (clausole da considerarsi nulle
con riferimento alla disciplina anteriore alla citata novella n. 297 del
1982), riformulino le clausole medesime con l’esplicita menzione della
conoscenza della preesistente nullità (cfr., exp/urimis, Cass. n. 5935 del
27/06/1996, Cass. sez. unite n. 26096 del 13 dicembre 2007, Cass. n.
8426 del 01/04/2008 e più recentemente, Cass. n. 23066 del 15
novembre 2010, id. n. 6514 del 17 marzo 2010).
Per quanto riguarda, poi, le singole voci retributive, non possono
ritenersi ammissibili censure intese ad ottenere una nuova pronuncia
sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di
cassazione, dovendo ribadirsi, sul punto, che il controllo sulla
motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di
merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi
non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito,
ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da
non consentire l’identificazione de/procedimento logico giuridico
posto alla base della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27162 del
23/12/2009, id. n. 6694 del 19/03/2009, n. 6288 del 18/03/2011, n.
5024 del 28/03/2012). Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello
ha motivato in modo esaustivo e coerente, evidenziando che la
Ric. 2011 n. 15553 sez. ML – ud. 23-05-2013
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vigore della legge n. 297 del 1982, in cui, peraltro, la deroga a tale

continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai
prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente
e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento
retributivo. Sull’indennità di trasferta, diana e diaria parziale, la Corte
ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi

sicché era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di
rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di
presenza, avente anch’esse natura retributiva e risultata corrisposta con
continuità.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memoria – né dal Procuratore generale.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità segue la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro
1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2013.

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in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta,

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