Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16920 del 24/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 16920 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 19668-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

560

Data pubblicazione: 24/07/2014

- ricorrenti contro
PRETE ORSOLA; .

intimata

depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 19 luglio
2011, ha rigettato l’appello proposto dall’ Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli – Barra, che aveva
accolto la domanda di Orsola Prete, intesa ad ottenere il risarcimento
del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
-avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, rEnel non aveva informato parte attrice della possibilità di
pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enél
Ric. 2012 n. 19668 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-2-

avverso la sentenza n. 9195/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI,

servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che – nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma

4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 481 del 1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lett. H, della legge n. 481/1995 in relazione
all’art. 1196 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, perché il Tribunale avrebbe attribuito all’AEEG
direttamente il potere di derogare all’art. 1196 cod. civ., trattandosi,
invece, di norma derogabile soltanto dalle parti e perché, quanto alla
motivazione, avrebbe contraddittoriamente assimilato all’obbligazione
principale (tariffa), l’obbligazione accessoria (spese per il pagamento
della bolletta).
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale

Ric. 2012 n. 19668 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-3-

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, facendo richiamo dell’art. 1339 cit.
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto

dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione
sul medesimo punto di cui al motivo che precede.
Con il settimo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno
subito e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. dv.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. peri., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
ara. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
Con l’ottavo si formulano censure attinenti ad ulteriori profili
motivazionali.
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente,
perché, sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè
l’inidoneità dell’art. 6, comma 4 della cit deliberazione a svolgere
efficacia integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
con altre numerose sentenze successive, e che, quindi, l’art. 6, comma
4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè
l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè
l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte). A tal
fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per
Ric. 2012 n. 19668 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-4-

integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa

l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett h), si può
concretate anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 “del citato
art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso

ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse
parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria
ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio
di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettiyo ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in, tanto può
integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di
servizi, i contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione
di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità
di scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella dt

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, ” per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
Ric. 2012 n. 19668 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-5-

derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste

valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione

integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei detti quattro motivi e

la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda vada
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,
rigetta l’originaria domanda della parte intimata. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna parte intimata alla rifusione alle parti
ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00 (di
cui € 400,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi) oltre rimborso
spese generali ed accessori come per legge.
Roma, 11 giugno 2014.

dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA