Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16920 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 20/07/2010), n.16920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INDUSTRIE ILPEA s.p.a., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.

12, presso lo studio degli avv.ti Cutolo Angelo e Alfredo Petillo,

che lo rappresentano e difendono unitamente all’avv. Piero Pellicini

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ONOSTAMPI s.r.l., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana

n. 63, presso lo studio dell’avv. Coderoni Antonio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Lani giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 845/05 decisa

in data 25 gennaio 2005 e depositata in data 31 marzo 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Angelo Cutolo;

udito l’avv. Antonio Coderoni;

udito il P.M. in persona del Cons. FUCCI Costantino che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Varese del 22 marzo 1999 la Industria ILPEA s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale essa era stata condannata al pagamento della somma di L. 121.752.320 in favore della Onostampi s.r.l. quale corrispettivo per la produzione di stampi da utilizzare per l’industria; sosteneva che gli stampi prodotti non erano idonei all’uso previsto e quindi chiedeva la revoca del decreto opposto e in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.

Si costituiva la Onostampi rilevando che la inidoneita’ degli stampi prodotti era riferibile a errori attribuibili alla stessa Ilpea.

Con sentenza del 15 settembre 2001 il Tribunale di Varese riteneva dovuta soltanto la somma di L. 19.752.320, compensata con il credito di L. 28.200.000 spettante all’Ilpea per lavori di modifica che erano stati effettuati sugli stampi, e condannava quindi la Ilpea al pagamento della somma di L. 8.447.680, oltre alle spese del giudizio.

Con sentenza del 31 marzo 2005 la Corte d’Appello di Milano in accoglimento dell’appello proposto da Onostampi s.r.l. e in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione e condannava la Industrie Ilpea s.p.a. alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi e condannava la stessa alle spese di entrambi i gradi.

La Corte d’Appello riteneva che i lamentati difetti nella produzione degli stampi non fossero attribuibili a responsabilita’ della Onostampi, ma alle stesse istruzioni impartite dalla committente ed ai criteri di produzione della casa automobilistica Audi, che avrebbe dovuto utilizzare detti stampi.

Propone ricorso per cassazione la Industrie Ilpea s.p.a. con due motivi.

Resiste con controricorso Onostampi s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla complessa ricostruzione delle contestazioni sollevate dalla ricorrente nel corso della esecuzione del contratto.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 2727 c.c., dell’art. 191 c.p.c. e segg. in relazione al contenuto della prestazione oggetto del contratto, all’esatto adempimento dello stesso, all’interpretazione delle singole clausole.

Ambedue i motivi fanno riferimento ad atti e documenti acquisiti al processo, senza indicarne in dettaglio il contenuto: in particolare, si richiamano le carte e i documenti del primo grado del giudizio, le clausole dell’offerta formulata dall’Onostampi, “le risultanze” del primo grado di giudizio, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, non meglio precisate “presunzioni” ritenute in sede di giudizio di appello. Tale modo di formulare i motivi di ricorso risulta in evidente contrasto con l’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente e’ tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n, 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quali fossero i singoli punti della decisione impugnata da sottoporre a critica, ne’ le ragioni di contrasto con le acquisizioni intervenute nel corso del giudizio di merito.

Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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