Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16920 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14642-2020 proposto da:

P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY

23, presso lo studio dell’Avvocato VALERIA GERACE che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 270/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

P.J., nato in Bangladesh, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè picchiato e minacciato in ragione del fatto che il padre era membro del partito (OMISSIS) e di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dai membri del (OMISSIS) e di essere arrestato perchè questo gruppo controllava la polizia.

Con il decreto, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non era credibile perchè non circostanziato e connotato da molteplici contraddizioni, in particolare ha evidenziato che dalle informazioni circa la situazione politica del Bangladesh, non emergeva l’impossibilità di espressione da parte del partito (OMISSIS), che lo stesso ricorrente aveva narrato di non svolgere attività politica, mentre il padre, trasferitosi a (OMISSIS), aveva continuato a partecipare all’attività politica del partito, così che apparivano incomprensibili le condotte minacciose nei suoi confronti.

Ha quindi respinto ogni domanda, non ravvisando i presupposti richiesti.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla esigenza di accordare al richiedente una forma gradata di protezione o altre forme residuali, infine del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 28, in merito al potere istruttorio spettante al giudice.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame della storia del ricorrente in relazione alla condizione del Bangladesh.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. Europea del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio.

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, sul provvedimento adottato dalla Commissione e sul ricorso al Tribunale di Ancona, con cui egli aveva esposto le proprie ragioni a sostegno della domanda spiegata.

Nessuno di tali atti è riprodotto, sia pure per stralcio, sicchè il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. U. n. 7161 del 25/3/2010; Cass. n. 27475 del 20/11/2017).

3. In ogni caso ciascuno dei tre motivi è, anche concorrentemente, inammissibile (cfr. Cass. n. 10394 del 01/06/2020).

3.1. Il primo motivo svolge argomentazioni di ordine generale riguardanti simultaneamente, e con evidenti sovrapposizioni, le tre forme di protezione, senza nessuna comprensibile connessione con la vicenda del richiedente, del quale, alla lettura del motivo, si sa soltanto che viene dal Bangladesh, ma si ignora se e perchè egli si ritenga esposto a persecuzione, vera o motivatamente supposta, tale da giustificare il riconoscimento della protezione maggiore; se e perchè egli si ritenga esposto a danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; se e perchè egli si ritenga individualmente vulnerabile, così da meritare la protezione umanitaria.

3.2. Il secondo motivo non ha nulla a che fare con l’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè non indica un qualche specifico fatto decisivo e controverso che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, ma sollecita una rivalutazione “della storia del ricorrente”, peraltro sulla base di considerazioni soltanto di ordine generale, e senza alcuno specifico riferimento alla vicenda del richiedente.

3.3. Il terzo motivo è una generica doglianza concernente l’inosservanza da parte del giudice del proprio dovere di cooperazione istruttoria, ma non è dato comprendere cosa in particolare il Tribunale (che ha tra l’altro giudicato della situazione del Bangladesh sulla base di fonti specificamente indicate) avrebbe omesso di accertare.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA