Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16920 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. II, 11/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19343-2019 proposto da:

I.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO

RIZZATO, presso il cui studio a Vicenza, via Napoli 4, elettivamente

domicilia, per procura speciale in data 21/6/2019 in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 4665/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositata

il 31/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/2/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.C., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 11/9/2018, la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di Venezia, con decreto del 31/5/2019, ha rigettato il ricorso.

I.C., con ricorso notificato in data 21/6/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato in data 31/7/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse sufficientemente dettagliato ed credibile.

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la storia personale narrata risulta credibile, plausibile e verosimile, oltre che coerente, sia dal punto di vista interno che esterno, avendo dettagliatamente riportato i fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

1.3. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, non ha tenuto in alcuna considerazione le linee guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in base alle quali non è insolito che i richiedenti asilo abbiano difficoltà a raccontare la propria storia, potendo fornire spiegazioni apparentemente prive di coerenza. L’esistenza di incoerenze e/o lacune devono essere, quindi, ritenute quali possibili conseguenze di fattori tra cui l’istruzione, le esperienze personali nel Paese d’origine o nel Paese di transito, gli eventi traumatici subiti, la memoria e la psicologia del richiedente.

1.4. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, il racconto del richiedente è adeguatamente articolato e preciso, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi personali in suo possesso.

2. Il motivo è infondato. In tema di protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto, sulla scorta degli esposti principi, che il racconto svolto dal richiedente non fosse credibile: ed è noto che la relativa valutazione di inattendibilità costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatti decisivi, nella specie neppure dedotti.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del ministero dell’interno, della somma di Euro…, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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