Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1692 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1692 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 30024-2011 proposto da:
GUIDI GIULIANA GDUGIN52062F104Y, elettivamente domiciliata in ROMA,
1–n_y\ COL \ DI R_II–z,NZO 69, pre~ lo studio dell’avvoat() ISABELLA P_ARISI,
rappresentata e difesa dagli avvocati STENDARDO GIOVANNI, PRAGLIOLA
ORIANA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope leg,is;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 27/01/2014

’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA, ISTITUTO COMPRESIVO
“BERARDI” DI MELFI;
– intimati avverso la sentenza n. 722/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
2/12/2010, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal

Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e” stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Melfi, Guidi Giuliana,
dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già
facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola,
esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi
generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ceni 26.5.99.
Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità
maturata — anteriormente a quella data — per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in
luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ceni 15.3.01 sulla base del
sistema della temporizzazione”, facendo applicazione della più favorevole norma
dell’art. 66, c. 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere
ancora vigente.
Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice , la Corte d’Appello di
Potenza, con sentenza n. 722 del 2010,rigettava l’impugnazione proposta dalla
Guidi.
Ricorre quest’ultima per la cassazione della suddetta sentenza prospettando un
articolato motivo di ricorso, il cui contenuto sarà richiamato nella motivazione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995,
e degli artt. 34 e 48 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, artt. 8 e 19 CCNL 15
marzo 2001, artt. 87 e 142 CCNL 24 luglio 2003, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3, cpc.
Resiste con controricorso il MIUR.
Il ricorso è manifestamente infondato in ragione della giurisprudenza di questa
Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni da essi sollevate (v., tra le altre, Cass.
n. 4885 del 2010, Cass. n. 24431 del 2010, Cass. nn. 24912-24913-24914 del 2010,
Cass. n. 4805 del 2011).
a.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 — comparto Scuola
personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 —
all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del “direttore
amministrativo” soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai
possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti
scolastici la qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”, sostituita
alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito
anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.
b.- Con il ceni 26.5.99 — comparto Scuola personale non dirigente, parte
normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 — all’art. 34, viene istituito, con
decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico,
“il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado …” (descritto nell’annessa tabella A), con
inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in
Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore
amministrativo.
Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto ceni 26.5.99 richiede il
diploma di laurea (tabella B); tuttavia, “in sede di prima applicazione” (in coerenza con
la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo
della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D)
contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con
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profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico
1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.
e.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima applicazione”
ai sensi dell’art. 34 ceni 26.5.99, si riferisce l’art. 8 del ceni 15.3.01, secondo biennio
economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, così determinandone il
trattamento retributivo dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il
70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo
delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione
stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del
rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il
criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente
all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle
accademie e conservatori”.
Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta “temporizzazione”, che consiste
nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità
spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle
accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di
quello di nuova creazione.
d.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del ceni 24.07.03, comparto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che,
a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto
dell’art. 8, c. 1, del ceni 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente
all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori”.
e.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’Amministrazione
per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli
inquadramenti nel profilo operati “in sede di prima applicazione”, disposizione che,
invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non
realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o
superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure
da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.
f.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del
ceni 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto
scuola l’art. 66, c. 4, del ceni 4.08.95.
Per questa norma “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di
ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le
norme di cui al d.l. 19.06.70 n. 370, conv. con modificazioni dalla 1. 26.07.70 n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione,
così come definite dal d.P.R. 23.08.88 n. 399, art. 4”.
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con
il principio generale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, c. 2) hanno ad oggetto il
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riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale
insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, c.
13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei
servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura
prevista dal d.l. 19.06.70 n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla 1. 26.07.70 n. 576,
e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
g.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano
nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA,
inquadrati in tale profilo “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del
titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a
quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di
riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai
dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie
(titolo di studio e procedura selettiva).
La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario
dell’amministrazione correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero
giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).
h.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del ceni del 2001 si
limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal d.P.R. n. 399 del
1988, art. 4, c. 8 e 9.
Dispone, infatti, il c. 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale
superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova
qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a
“regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza
ed il relativo stipendio iniziale; il c. 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi
fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione
stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di
detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata
utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.
Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della
temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a
nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire
in rilievo solo “ai fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di
immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la
temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due
posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella
posizione inferiore.
Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è
destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il
nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo
all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore
progressione economica.
Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del ceni del 2001, il
criterio della temporizzazione non è né eventuale, né destinato ad essere applicato in
una fase successiva. È invece il criterio di immediata applicazione, primario e
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necessario “al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche”.
i.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del d.P.R. n. 199 del 1988, art. 4,
c. 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se
più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma
di cui all’art. 8 ceni 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in
qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale
di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla
“carriera”).
1.- Né merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8
ceni 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante
l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di
ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante
nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perché non valuta
adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione “continua a trovare
applicazione …”, che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova,
essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo,
deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di
inquadramento in qualifica superiore (art. 66, c. 4, ceni 4.8.95) era rimasta in vigore ai
sensi della “norma di salvaguardia” dettata dall’art. 48 ceni 26.5. 99 (per la quale “Le
norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o
disapplicate dal presente ceni, restano in vigore in quanto compatibili”) e della norma
finale di cui all’art. 19 dello stesso ceni 15.3.01 (per la quale “Per quanto non previsto
dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999”).
L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c.,
omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte,
confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le
disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che
si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del
nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio
ai sensi dell’art. 8 del ceni del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di
equiparazione.
Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente
essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
ceni del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della
creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche,
non compatibili con l’applicazione delle regole generali.
m.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore
inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma
generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria — con la
considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva — e non dalla (pretesa)
norma speciale dell’art. 8 del ceni del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il ceni per il quadriennio normativo 1998-2001 e il
biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza
dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
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come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dal 1 0 .11.1998 e dal 1°.6.1999, e la tabella E,
relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono
la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non
prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro —
pur affine — profilo, poiché tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A
(contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in
D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.
Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che,
come già rilevato, il ceni sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 19981999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il
nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto
collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto
normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
ceni del 2001, il quale — è opportuno sottolineare — espressamente regola, in termini
speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di
prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei
servizi generali ed amministrativi. Né alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi
maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore
del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure
per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al
trattamento economico.
Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato
dall’art. 8 del ceni del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale
in questione prima della promozione, poiché in pratica è garantita una maggiorazione
stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e
successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre
ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore
inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel
profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perché è computato
ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.
n.- Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8
del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il
regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le
norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le
clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo
dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Né possono esser
ipotizzati contrasti con la regola posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale
impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di
trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto
(vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n.
16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per
negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto,
sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

con le altre categorie di dipendenti — anche con riguardo alla prospettata violazione
della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea come interpretata dalla
Corte di Giustizia — e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di
DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del ceni del
1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si
tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il
disposto dell’art. 45, cit.).
o.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del
rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del ceni
26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso
in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del ceni 15.3.01 che di tale profilo determina il
trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque,
non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni
soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni.
L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza
dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere
autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva —
peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica — l’Amministrazione abbia
pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti,
con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), che quel diritto tutelerebbe.
p.- Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il
ricorso va dunque rigettato, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al
personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 ceni del comparto
scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ceni
15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto.
Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto
personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo
dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica
superiore, sia perché non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto
del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che
nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni e le conclusioni della
relazione che precedono
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per esborsi, curo quattromila per compenso
professionale, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013

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