Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1692 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1692 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 5743-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SICA LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
2017
895

la

cancelleria

rappresentato

e

della

CORTE

DI

difeso

dall’Avvocato

CASSAZIONE,
FRANCESCO

D’ANGELO (avviso postale ex art. 135);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2011 della COMM.TRIB.REG.
~4444

dRNA,19I, depositata il 23/11/2011;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, avverso la sentenza, depositata il 23
novembre 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della
Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva
riconosciuto a Luigi Sica, medico convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni
che il contribuente resiste con controricorso;
considerato che con l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce
violazione dell’art. 2967 cod. civ. nonché insufficiente motivazione
della sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate lamenta che il
giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, in quanto nuova
poiché non formulata in primo grado, l’eccezione dell’Ufficio relativa
alla mancata indicazione della natura delle spese riportate nella
dichiarazione dei redditi, inerenti i compensi corrisposti a terzi per
collaborazioni;
che la ricorrente contesta, altresì, la ritenuta insussistenza del
requisito impositivo dell’autonoma organizzazione;
che il ricorso è fondato;
che, invero, l’Ufficio di Napoli 2, nell’atto di controdeduzioni in primo
grado, depositato il 24 settembre 2008, aveva già rappresentato la
presenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente
afferenti l’attività professionale del contribuente, sicché si palesa
erronea la qualificazione in termini di novità della questione
prospettata dall’Ufficio in sede di appello;
che la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente in
riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito impositivo
dell’autonoma organizzazione, avendo la C.T.R. svolto al riguardo
argomentazioni del tutto astratte in merito all’attività espletata dal
medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, senza
prendere in considerazione i dati rilevanti ai fini della ricorrenza del
presupposto d’imposta;

3

dal 1998 al 2000;

che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con
rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, la quale
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere

anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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