Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16919 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALI’ MASSIMO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER L’EDILIZIA POPOLARE SAN BERILLO S.P.A., in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. S.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 396,

presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCIACCA GIUSEPPE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6520/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 03/10/2005, depositata il

22/10/2005 R.G.N. 660/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 3 – 22 ottobre 2005 la Corte di appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale del 13 ottobre 2003 che aveva dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice B. A. il contratto di locazione dell’appartamento dell’Istituto per l’edilizia popolare di San Berillo s.p.a., con la condanna della conduttrice al rilascio dell’appartamento.

Avverso tale decisione la B. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resiste l’Istituto per l’edilizia popolare con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 143 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Erroneamente i giudici di appello avevano rigettato la eccezione di nullità delle sentenza e dell’intero procedimento di primo grado, avendo ritenuto la ritualità delle notificazioni dei vari atti alla conduttrice.

La notifica dell’atto introduttivo del giudizio doveva considerarsi del tutto nulla, non essendo state osservate le disposizioni di cui all’art. 137 c.p.c. e segg..

La notifica era stata effettuata alla B. ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma in realtà la residenza della stessa non era affatto sconosciuta.

La B. era iscritta al registro AIRE di (OMISSIS) dove risultava il suo domicilio in (OMISSIS). L’indirizzo della stessa era, inoltre, ben noto alla controparte che aveva provveduto a notificare sentenza e precetto proprio a tale indirizzo.

In nessuno degli atti depositati risultava che fossero state effettuate le indagini previste dall’art. 143 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 12 preleggi.

Nel caso di specie la locazione con patto di futura vendita aveva la finalità di assegnare una abitazione al soggetto bisognoso, che doveva sgomberare la propria in dipendenza di un piano di risanamento.

L’art. 4 del contratto prevede che l’appartamento debba essere utilizzato solo dal conduttore e dalla sua famiglia e qualunque sistemazione diversa resta espressamente vietata.

I giudici di appello avevano ritenuto che la B. non risiedesse nell’immobile con il marito ed il figlio sulla sola base del certificato di residenza, il quale – tuttavia – non è idoneo a provare l’effettivo domicilio della parte.

Nel 2001 in ogni caso doveva ritenersi che fosse venuto meno l’obbligo di uso personale dopo il termine di 35 anni dalla conclusione del contratto.

Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Deve innanzi tutto essere confermato il giudizio di regolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, espresso da entrambi i giudici del merito.

In particolare, la Corte di appello ha osservato che non corrispondeva al vero che l’Istituto per l’edilizia popolare san Berillo avesse notificato il ricorso nelle forme dell’art. 143 c.p.c. pur conoscendo la effettiva residenza (all’estero) della destinataria B., nè che non fossero state svolte tutte le necessarie indagini. L’Istituto, al contrario, aveva seguito la B. in tutti i suoi spostamenti, tentando la notifica in ciascuno di essi, sulla base di indagini e di documentazione valida ed atta allo scopo.

La Corte territoriale non ha mancato di rilevare che, su invito del primo giudice, l’Istituto san Berillo aveva rinnovato la notifica (già effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.) presso l’alloggio locato, domicilio eletto nel contratto e che il (OMISSIS) la B. anche in quel luogo era risultata “sconosciuta”.

Quanto al merito della vicenda, è rimasto accettato in punto di fatto che la B. non risiedeva più da anni nell’alloggio popolare messole a disposizione dall’Istituto per l’edilizia popolare San Berillo s.p.a. Già dal 1989 (e dunque ben prima della scadenza del termine trentacinquennale invocato dall’attuale ricorrente) la B. risultava risiedere in luogo diverso dall’alloggio assegnatole e dal 2003 si era persino trasferita all’estero, all’indirizzo dove le era stata notificata la sentenza impugnata.

Inoltre, la stessa B. aveva omesso il pagamento della parte variabile del canone per oltre quattro anni (prevista dal contratto come dovuta anche da parte di coloro che fossero divenuti nel frattempo proprietari dell’alloggio).

Tale omissione, unitamente alla mancata destinazione dell’immobile a propria abitazione, costituiva sicuramente – ha concluso la Corte di appello – inadempimento grave – tale da legittimare la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.

La natura vessatoria delle clausole che imponevano l’obbligo di residenza nell’alloggio è stata motivatamente esclusa dai giudici di appello, i quali hanno giustificato tale “onere” di residenza con gli stessi fini sociali cui è ispirata la assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Del tutto razionale, in questo quadro normativo, doveva considerarsi – ha osservato la Corte di merito – quella clausola contrattuale che prevedeva la destinazione dell’appartamento ad uso abitazione del locatario e della sua famiglia, con esplicito divieto di cessione o sublocazione, anche parziale, con clausola risolutiva espressa in caso di violazione del divieto.

Del tutto irrilevante, hanno concluso i giudici di appello, era la circostanza che nell’alloggio assegnato alla B. (e prima ancora al padre di lei) abitasse il figlio della B..

Il testo del contratto, hanno sottolineato i giudici di appello, era infatti chiarissimo nel non consentire alcuna cessione dell’immobile e nel prevedere l’obbligo dell’assegnatario di abitare l’alloggio personalmente, con la possibilità di coabitazione dei soli familiari.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 1.300,00 (milletrecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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