Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16919 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18624-2019 proposto da:

O.A.C., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE LECCE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1507/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Lecce O.A.C., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 1507/2019, depositato l’8 maggio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento allo straniero dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.A.C. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a sei motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).

2. Con il primo e secondo motivo di ricorso, O.A.C. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – non credibile la narrazione dei fitti che lo avrebbe determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nelle minacce di morte ricevute da uno zio, che farebbe parte di una setta e che avrebbe anche ucciso suo padre. Il giudice di merito si sarebbe soffermato, infatti, su mere imprecisioni riguardanti aspetti secondari – peraltro non indicati nel ricorso della narrazione dei fatti per cui è causa, senza neppure procedere – di qui la dedotta nullità del decreto impugnato – all’audizione del richiedente, che sarebbe dovuta anche in sede giurisdizionale, come affermato da questa Corte nella decisione n. 17717/2018.

2.2. I motivi sono inammissibili.

2.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato. o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925). In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Nel caso di specie, il giudice adito ha, per contro, motivatamente ritenuto non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto – oltre che intrise di contraddizioni – del tutto vaghe e generiche, non essendo stato l’esponente in grado di fornire elemento alcuno in ordine alle modalità di uccisione del padre ed alle modalità con le quali egli sia potuto venire a conoscenza dell’autore del crimine. E le censure proposte, in questa sede, sul punto della pronuncia in esame sono del tutto generiche. Nè il richiedente ha neppure allegato – nel giudizio di merito – elementi di sorta che potessero indurre il Tribunale, trattandosi di minacce provenienti da soggetti non statuali, a ritenere che il medesimo non avrebbe potuto ottenere protezione dalle autorità pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c).

2.2.2. Per quanto concerne l’audizione del richiedente, ben al contrario di quanto assunto dal medesimo, secondo l’insegnamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Nel caso concreto, per contro, il ricorrente non ha in alcun modo precisato nel ricorso di avere adempiuto, nel giudizio di merito, a siffatto onere di allegazione.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, O.A.C. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

3.1. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine, e della situazione sanitaria ivi esistente.

3.2. Le censure sono inammissibili.

3.2.1. Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, – che la zona della Nigeria di provenienza dell’istante (Delta State), pure presentando diverse situazioni di criticità, non è caratterizzata da situazioni di conflitto armato generalizzato, essendo connotata esclusivamente da forme di criminalità comune, in prevalenza orientata nei confronti delle compagnie petrolifere.

3.2.2. A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche e non motivate deduzioni circa l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata, esclusa, per contro, dagli accertamenti espletati dal giudice di merito. Quanto al pericolo derivante dall’epidemia di “febbre di Lassa” – in disparte la considerazione che siffatta epidemia, ove effettivamente esistente, esula dalle ipotesi di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, e dalla previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che alle stesse si riferisce – va rilevato che, anche a tal riguardo, il Tribunale ne ha, con motivata valutazione in fatto (fondata sulla nota ministeriale del 23 marzo 2018), escluso la sussistenza in concreto, in forza delle misure di profilassi e del centri di cura istituiti dal Ministero della salute.

4. Con il quinto e sesto motivo di ricorso, O.A.C. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, e art. 19, nonchè dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria – peraltro già denegata all’istante con un precedente provvedimento – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., n. 29459, n. 29460, n. 29461/2019). Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana.

4.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA