Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16919 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29837-2014 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VIOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAVERIO ROCCO CETRARO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 20/03/2014, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.S. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella pagamento ai fini IVA ed IRAP 2003; la CTR, in particolare, ha evidenziato la ritualità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 della notifica della cartella in questione, avvenuta mediante invio di lett. racc. da parte dell’Esattore senza apposita relata.

La Concessionaria resiste con controricorso.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Concessionaria, il ricorso per cassazione è tempestivo, atteso che, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso 23-6-2008 (e quindi in epoca precedente il 4/7/2009), si applica al caso in questione l’art. 327 c.p.c. nella sua precedente formulazione, e quindi il termine lungo annuale per proporre impugnazione (sentenza CTR depositata il 17-4-2014; ricorso per Cassazione proposto il 22-12-2014).

Infondata è, inoltre, anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, essendo quest’ultima presente in calce al ricorso; procura ove è precisato che la stessa è per il giudizio di cassazione “di cui al presente atto”; atto contenente gli estremi della sentenza oggetto di impugnazione.

Il primo motivo, con il quale il contribuente si duole che la CTR abbia ritenuto rituale la notifica nonostante l’assenza di relata, è infondato.

Questa Corte, invero, ha già chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; 4567/2015).

Gli altri due motivi, con i quali si denunzia la violazione della L. 212/2000 e del principio di contestazione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stato consentito a questa Corte di valutare nè l’esatta portata delle dedotte questioni nè se le stesse siano state specificamente dedotte dinanzi ai giudici di secondo grado. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA