Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16919 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. II, 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32416/05) proposto da:

– C.E. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. De Stasio Giovanni del Foro di Grosseto ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Bafile 5, presso l’avv. Fiormonte Luca,

giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– S.p.a. TOSCANDIA AUTOCARRI (p. IVA (OMISSIS)) in persona del

legale rappresentante rag. B.L.; rappresentata e difesa

dall’avv. Veroni Fabio presso il cui studio in Roma, via D. Chelini

n. 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto pubblicata il

03/11/2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E., con citazione notificata nel dicembre 1999, convenne innanzi al Giudice di Pace di Massa Marittima la spa Toscandia Autocarri per sentirla condannare alla restituzione della somma di lire 5 milioni, versata, ad un addetto alle vendite, a titolo di deposito cauzionale per prenotazione in occasione della sottoscrizione da parte propria di una proposta di acquisto di un autocarro marca Scania: a sostegno della domanda evidenziò di aver revocato la proposta prima che la stessa fosse stata accettata. La convenuta, costituendosi, affermò che l’accordo negoziale si era già perfezionato al momento della revoca. Il Giudice di Pace con sentenza del settembre 2000, accolse la domanda e condannò la convenuta alla restituzione di quanto richiesto.

Il Tribunale di Grosseto, accogliendo l’appello della Toscandia Autocarri, riformò l’anzidetta pronunzia, sulla base delle seguenti argomentazioni: la proposta del C., essendo stata sottoscritta alla presenza di un incaricato alle vendite che poteva impegnare – e quindi rappresentare – la volontà negoziale della Toscandia Autocarri, doveva dirsi accettata a seguito dell’invio dell’ordine di acquisto – il giorno dopo della proposta – dalla stessa Toscandia Autocarri alla produttrice del medesimo, ben prima dunque che pervenisse la comunicazione del recesso dell’appellato; la clausola “salva approvazione della casa” doveva essere interpretata come disciplinante una facoltà per la produttrice dell’autocarro di poter recedere dal contratto; dalla lettura della stessa proposta poi non sarebbe emerso alcun elemento che potesse far ritenere che il perfezionamento del contratto dalle parti fosse stato condizionato dall’ulteriore svolgimento di trattative soprattutto in merito all’eventuale ricorso ad un prefinanziamento.

Per la cassazione di tale pronunzia il C. ha proposto ricorso, sostenuto da quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali la Toscandia Autocarri ha risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene censurata l’omessa motivazione del giudice del gravame circa la sussistenza della volontà del C. di impegnarsi immediatamente all’acquisto e non già, come sostenuto sin dal primo grado, solo allorchè si fossero realizzate certe condizioni – reperimento della società di leasing o si fossero verificate alcuni presupposti – concessione del finanziamento per l’acquisto del mezzo; definitiva valutazione dei veicoli dati in parziale permuta di quello che si andava ad acquistare; condizioni per il riscatto anticipato di uno degli autocarri in uso allo stesso C..

2 – Con il quarto motivo – da esaminare di seguito al mezzo che precede, per ragioni di contiguità di argomentazione – viene denunziata violazione e falsa applicazione delle norme sul divieto di prove testimoniali sul contenuto del contratto e sull’applicazione dei principi di ermeneutica esposti negli artt. 1362 e 1371 cod. civ. in merito alla valutazione da dare alle clausole della proposta di acquisto.

3 – I motivi sono inammissibili in quanto, da un lato non riportano l’esatto tenore della proposta di acquisto e dall’altro non riproducono il contenuto delle testimonianze dalle quali sarebbe emersa la maggiore articolazione della proposta medesima, non senza considerare che il Tribunale comunque si è fatto carico dell’analisi della completezza dell’atto negoziale e della sua idoneità a costituire, se accettato, impegno vincolante per entrambe le parti, così che la censura in esame si sostanzierebbe in una non consentita sollecitazione ad un nuovo esame della volontà negoziale: in particolare risulta dagli atti che il Tribunale motivò per quale ragione non ritenesse integrabile con altri elementi il contenuto della proposta (cfr. fol. 5 della sentenza) – rimanendo quindi da accertare solo il momento in cui la stessa fosse stata accettata da controparte-: tale valutazione, congruamente motivata, era esplicazione legittima del potere interpretativo del giudice del gravame e pertanto non può esser qui nuovamente delibata.

3/a – La mancata produzione del modulo impedisce altresì alla Corte di scrutinare la parte del motivo in esame relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica per non aver il Tribunale specificato a quale soggetto il modulo di proposta intendesse riferirsi allorquando considerava la proposta vincolante solo a seguito di approvazione “della casa”.

4 – Con il secondo motivo viene censurata come contraddittoria la motivazione del Tribunale laddove, dapprima ha ritenuto che la proposta fosse stata portata a conoscenza immediata del commesso con poteri di rappresentanza della Toscandia Autocarri – e quindi suggerendo la possibilità che esso potesse immediatamente accettarla – salvo poi sostenere che la stessa si sarebbe dovuta ritenere accettata – impedendo dunque ogni potere di recesso da parte del proponente – per il fatto della spedizione per approvazione alla casa costruttrice.

4/a – Con ulteriore articolazione dello stesso motivo il C. lamenta altresì la falsa applicazione dell’art. 1327 cod. civ. dal momento che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che l’accettazione della proposta non sarebbe stata portata a conoscenza di esso proponente, prima del recesso.

5 – Con il connesso terzo motivo si censura come contraddittoria la decisione di ritenere non rilevante la clausola “salva approvazione della casa” e, nello stesso tempo, si ritiene perfezionato il contratto al momento della spedizione dell’ordine – e non già, come sarebbe stato consequenziale sostenere, al momento della consegna del modulo al rappresentante.

6 – Entrambi i motivi sono infondati: invero il ricorrente, non contestando la ricorribilità dei presupposti illustrati dall’art. 1327 c.c., comma 1, erra allorquando ritiene – contrariamente a quanto emerge dalla chiara formulazione del secondo comma della norma in esame – che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione al proponente costituisca ulteriore presupposto per la conclusione del contratto (giustificando invece solo una richiesta risarcitoria); dal momento poi che non è contestabile che la proposta vedeva come parte venditrice la Toscandia Autocarri – non avendo rilievo che detta vendita si inserisse poi in un diverso accordo (in ipotesi: di concessione di vendita) tra la attuale resistente e la società Scania, rimanendo tale negozio res inter alios rispetto al C., ne deriva che il benestare della casa produttrice si poneva in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie traslativa della proprietà del mezzo, incidendo, in via eventuale, solo sull’esecuzione.

6/a – Come ulteriore conseguenza, l’affermazione dei poteri di rappresentanza dell’incaricato della vendita – oggetto di rilievo nel terzo motivo ma che non può venir contestata in questa sede in quanto ritenuta in sentenza non formante oggetto della materia controversa e sul punto non impugnata per vizio di travisamento del fatto – comportava l’accettazione della proposta di vendita con la spedizione della stessa alla casa produttrice, à sensi dell’art. 1327 cod. civ..

7 – Rimane assorbito l’ulteriore rilievo in merito alla necessità della forma scritta per l’accettazione della proposta.

8 – Le spese seguono la soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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