Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16918 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato MARAZZITA GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUZZELONI MASSIMO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato SANTORO

ROSA PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENSIN ANNA

RITA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 435/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 16/02/2005, depositata il 10/03/2005

R.G.N. 1254/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI (per delega dell’Avv. MASSIMO

GUZZELLONI);

udito l’Avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO (per delega dell’Avv. ANNA

RITA VALENSIN);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.D., conduttore di un appartamento in (OMISSIS), ha convenuto la locatrice C.A. davanti al Tribunale di Lodi, chiedendo la determinazione dell’equo canone e la restituzione delle somme pagate in eccesso, quantificate in Euro 17.108,73.

La convenuta ha resistito, assumendo che il contratto non era soggetto ad equo canone, perche’ relativo ad abitazione sita in un Comune con meno di 5.000 abitanti. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa D.B., consulente immobiliare a cui si era rivolta per la redazione del contratto di locazione, per sentirla condannare al risarcimento dei danni per responsabilita’ professionale, ove il contratto fosse stato ritenuto soggetto ad equo canone.

La D. si e’ costituita, declinando ogni responsabilita’.

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 26 ed ha condannato la locatrice a restituire al conduttore la somma di Euro 14.790,50, oltre interessi e spese processuali. Ha altresi’ condannato la D. al risarcimento dei danni, in misura pari alle somme dovute al conduttore per la restituzione dei canoni e per le spese processuali.

Proposto appello principale dalla soccombente e incidentale dalla C., con sentenza 16 febbraio – 10 marzo 2005 n. 435 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna della C. alla restituzione dei canoni in favore del conduttore ed ha assolto la D. da ogni responsabilita’.

La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha assolto la consulente immobiliare da responsabilita’ con la motivazione che le parti avevano gia’ raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, ed in particolare sull’importo del canone e sulla durata della locazione, sebbene la locatrice fosse a conoscenza della normativa sui patti in deroga, che aveva adottato in precedenza con altro conduttore; e che – a fronte della volonta’ negoziale predeterminata – non era stata fornita la prova che le parti avrebbero accettato l’eventuale proposta della D. di stipulare il contratto secondo modalita’ diverse e conformi alla legge.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 1176 c.c., comma 2, e dell’art. 2236 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), sul rilievo che la sentenza impugnata si sarebbe attenuta ad una versione dei fatti diversa da quella da essa fornita.

Essa ricorrente infatti aveva fondato la responsabilita’ professionale sul fatto che la D. aveva di sua iniziativa richiamato L. n. 392 del 1978, art. 26 a giustificazione della stipulazione a canone libero, mentre le era stato chiesto di uniformarsi al modello di un precedente contratto, redatto secondo la normativa sui patti in deroga, che la C. aveva concluso con altro inquilino.

3.- Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2229 c.c. ed ancora nullita’ della sentenza per mancato accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che alla D. fosse stato affidato solo il compito di formalizzare un accordo gia’ preso, poiche’ questa ha ottenuto come compenso della sua attivita’ la somma di L. 550.000, che presuppone una prestazione piu’ ampia; che le parti avevano raggiunto l’accordo sul canone, ma non su altre clausole del contratto e che comunque la D. avrebbe dovuto redigere un contratto valido ed efficace.

4.- Con il terzo motivo lamenta che la Corte di appello abbia assunto la sua decisione omettendo di prendere in esame le dichiarazioni rese dalla D. nel corso dell’interrogatorio formale.

5.- I tre motivi – che vanno congiuntamente esaminati, perche’ connessi – non sono fondati.

Essi attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove ad opera del giudice di merito, senza peraltro evidenziare vizi logici o giuridici interni al percorso argomentativo tramite il quale la Corte di appello e’ pervenuta alla sua decisione, tali da rendere ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito ogni decisione sulla rilevanza dei mezzi di prova (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ., Sez. 1^, 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ. Sez. Lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

L’asserito errore della Corte di appello sul fatto che la C. aveva richiesto la redazione di un contratto secondo il modello previsto dalla legge sui patti in deroga risulta smentito dall’accertamento – che la Corte ha desunto dall’interrogatorio formale della C. e del V. – che le parti avevano gia’ raggiunto un accordo sugli elementi del contratto, ed in particolare, sulla misura del canone e sulla durata solo annuale del rapporto;

tanto e’ vero che la C. ha poi comunicato il suo recesso proprio alla prima scadenza.

Ne’ la ricorrente ha indicato alcun elemento di prova acquisito al giudizio, idoneo a dimostrare il contrario, che la Corte di appello non avrebbe preso in esame.

Il suddetto accertamento in fatto risulta pertanto indiscutibile.

L’addebito avente ad oggetto l’omesso esame dell’interrogatorio reso dalla resistente e’ irrilevante, considerato che dal tenore delle dichiarazioni riportate nel ricorso emerge che la D. nulla ha dichiarato di diverso da quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, cioe’ che la sua attivita’ era stata richiesta solo per la formalizzazione di accordi gia’ presi e perche’ provvedesse al pagamento della tassa di registro; che il compenso percepito era comprensivo delle spese, ivi incluse quelle inerenti alla registrazione.

Tale circostanza, fra l’altro, dimostra che l’entita’ del corrispettivo della consulenza era di gran lunga inferiore a L. 550.000, poiche’ la resistente dichiara nel controricorso che le spese di registrazione ammontavano a circa L. 250.000 (circostanza non contestata dalla ricorrente).

Al comportamento della D., quale descritto nella motivazione della sentenza impugnata, si sarebbe potuto imputare, tutt’al piu’, il fatto di non avere avvertito le parti dell’illegittimita’ del contratto di locazione, cosi’ come conformato dai loro accordi. Ma su questo aspetto non sono state proposte nel ricorso specifiche e dettagliate censure (la ricorrente vi accenna solo nella memoria di replica).

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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