Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16918 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11317-2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 940/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, A.R., cittadina della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata alla medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 940/2019, depositato il 19 febbraio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla straniera dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni della richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotta ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’interno, A.R. affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, A.R. denuncia la nullità del decreto, per violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Si duole l’istante del fatto che il Tribunale, sebbene – al punto n. 4 della motivazione – abbia inteso accogliere la domanda di protezione umanitaria, motivando ampiamente al riguardo – abbia, poi, nel dispositivo del decreto, rigettato tout court il ricorso. Per il che il provvedimento – a parere dell’istante – sarebbe radicalmente nullo per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

1.2. Il mezzo è fondato.

1.2.1. Deve, invero, rilevarsi che sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass., 11/07/2014, n. 15990; Cass., 30/12/2015, n. 26077; Cass., 27/06/2017, n. 16014; Cass., 17/10/2018, n. 26074).

In particolare, si è osservato che, nell’ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità – non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione) – quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, sussiste l’interesse ad impugnare la decisione, facendo valere la nullità della sentenza, in capo alla parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale intenda lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerne il dispositivo (Cass., 27/06/2012, n. 10747, relativa allo specifico caso in cui la decisione rechi un dispositivo di rigetto dell’impugnazione della pronuncia di primo grado, ed una parte motiva volta, invece, all’accoglimento della stessa).

1.2.2. Nel caso di specie – mentre in motivazione (punto n. 4), il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, attesa la vulnerabilità della istante, maltrattata e sfruttata dalla famiglia di origine, priva di validi legami ed appoggi in Nigeria, laddove la medesima risulta bene inserita nel tessuto sociale italiano – il dispositivo è, invece, sic et simpliciter “Rigetta il ricorso”. Tra la motivazione di accoglimento di una delle domande proposte dalla richiedente ed il dispositivo sussiste, dunque, un contrasto non sanabile mediante la reciproca integrazione, contrasto che dà luogo a nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2.

2. L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnato decreto con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l’unico motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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