Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16918 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29141-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FENNJ DI F.P. E C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4177/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 3/3/2014 depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso cartella di pagamento per somme dovute a titolo di IVA ed IRAP 2005; la CTR, in particolare, ha valutato non comprensibile il contenuto della detta cartella, ritenendo non potersi ricavare elementi certi ed idonei in tal senso dal mero riporto del dettaglio degli importi dovuti e dal richiamo della sentenza della CTR (rectius: CTP) di Napoli 415/30/10, passata in giudicato.

Il contribuente non resiste.

Il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia, denunziando violazione di legge, si duole che la CTR abbia ritenuto non sufficientemente motivata l’impugnata cartella, è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

La cartella in questione, invero, che pacificamente non costituisce il primo atto impositivo ma che è stata emessa in base a precedente giudicato tributario formatosi sull’avviso di accertamento, è sufficientemente motivata attraverso lo specifico richiamo, in essa contenuto, della su menzionata sentenza della ctp, confermata in appello e passata in giudicato, ed attraverso il dettaglio degli importi richiesti, sì da rendere comprensibili alla parte contribuente (pacificamente a conoscenza sia del contenuto della detta sentenza sia dell’avvenuta provvisoria iscrizione a ruolo in seguito alla pendenza del relativo giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento) le ragioni della pretesa tributaria (v. Cass. 21127/2014).

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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