Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16918 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13922-2016 proposto da:

CASA DEL VINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA SELICATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il

13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti, si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso, la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa ad un giudizio di omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 1995, per redditi di capitali, quali maggiori utili extra contabili accertati in capo alla società ricorrente e distribuiti ai soci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione. In particolare, l’atto impositivo, nel presente giudizio, contesta alla società contribuente, che sugli importi presuntivamente erogati ai soci, quali maggiori utili extra bilancio confluiti direttamente nella disponibilità di quest’ultimi, trattandosi di presunzione relativa a società a ristretta base societaria, non fosse stata operata nè versata, la relativa ritenuta d’acconto.

Con l’unico motivo, si denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e rappresentato dal disconoscimento, da parte della stessa Commissione della legittimità dell’imputazione pro-quota degli utili extra bilancio ai soci, con altre sentenze tutte rese in pari data dal medesimo Collegio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il motivo è infondato.

Infatti, in riferimento alla presunzione di distribuzione ai soci di utili “in nero”, accertati in capo ad una società di capitale a ristretta base azionaria, è orientamento consolidato di questa Corte che è legittima tale presunzione – per l’elevato grado di compartecipazione dei soci nelle società a ristretta base partecipativa, di conoscenza degli affari sociali e di consapevolezza dell’esistenza di utili extra bilancio -, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci (Cass. nn. 25468/15, ord. n. 24572/14, 15334/2013, 25148/13, 5607/11).

Nel caso di specie, nessuna evidenza è emersa nella fase di merito che gli utili extracontabili della società la Casa del Vino srl sia stati accantonati o reinvestiti. Pertanto, la medesima società avrebbe dovuto, altresì, operare la prescritta ritenuta d’acconto, essendosi presuntivamente verificata la distribuzione di utili ai soci.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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