Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16917 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato ZENO ZENCOVICH

VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), Q.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che li rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso n. 20267/2006 proposto da:

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 87,

presso lo studio dell’avvocato POLVANI GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVESTRI ESTER giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

Q.N., C.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO,

che li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 439/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 25/1/2006, depositata il

22/02/2006, R.G.N. 3577/2003+3569/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato VINCENZO ZENO ZENCOVICH;

udito l’Avvocato ADRIANO GIUFFRE’;

udito l’Avvocato GIOVANNI POLVANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione dei ricorsi, rigetto di

entrambi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Iter processuale puo’ essere cosi’ ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 30 novembre 1999 C.R. e Q.N. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano V.B. e Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., rispettivamente autore ed editore del libro (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12 oltre alla pubblicazione della sentenza, in conseguenza della natura diffamatoria di alcuni brani del capitolo intitolato (OMISSIS). Evidenziavano all’uopo che nel paragrafo (OMISSIS) senza mandato essi erano stati accusati di avere illegittimamente disposto l’arresto di G. V. prima dell’emissione, da parte del GIP, dell’ordine di custodia cautelare.

Resistevano i convenuti, che contestavano il carattere diffamatorio del libro, la cui finalita’ era quella di raccontare drammi personali e familiari e non di ricostruire vicende giudiziarie. Chiedevano, in subordine, l’applicazione della scriminante del diritto di critica e di cronaca giudiziaria. Con sentenza del 25 giugno 2003 il Tribunale di Milano, accertata la natura diffamatoria del predetto scritto, condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di Euro 10.000,00, a titolo di danno morale, e di Euro 2.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, L. n. 47 del 1948, ex art. 12 oltre interessi legali.

Proposto gravame principale da Arnoldo Mondadori Editore e da V. B., e incidentale da C.R. e da Q.N., la Corte d’appello di Milano, in data 22 giugno 2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, aumentava i predetti importi, rispettivamente, a Euro 20.000,00 e a Euro 4.000,00. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V.B., formulando due motivi.

Arnaldo Mondadori Editore ha proposto controricorso con contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi.

C.R. e Q.N. hanno resistito a entrambi con due distinti controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da C.R. e Q. N. nonche’ da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. avverso la stessa sentenza.

2 Col primo motivo V.B. denuncia, con riferimento al principio di verita’ oggettiva o putativa e all’obbligo di verifica delle fonti informative, nell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost. nonche’ degli artt. 51 e 595 c.p.., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Ricordati i principi che presidiano la materia – e segnatamente quelli della verita’ della notizia, dell’interesse pubblico alla informazione, e della continenza espositiva – rileva il ricorrente che il contenuto del brano in contestazione rispondeva, sostanzialmente, alla realta’ dei fatti, a cominciare dal titolo: (OMISSIS), meramente descrittivo dell’acclarata assenza, al momento dell’arresto, del provvedimento custodiale, il quale era stato in effetti notificato all’interessato alcune ore dopo.

Ne derivava che il giornalista, per non incorrere nella diffamazione contestatagli, avrebbe dovuto rappresentare non gia’ la situazione ricavabile dagli atti giurisdizionali e dai documenti ufficiali e pubblici, bensi’ quella deducibile dalla sentenza del GUP di Salerno che aveva dichiarato non luogo a procedere a carico dei due pubblici ministeri in relazione all’accusa di arresto illegale e abuso d’ufficio e che, all’epoca dei fatti, era stata impugnata innanzi alla Corte d’appello dalla Procura generale. In tale contesto dirimente era la circostanza che il giudice di secondo grado aveva confermato la predetta pronuncia in data 5 novembre 1997, e cioe’ mesi dopo la pubblicazione dell’opera. Conseguentemente, nella sentenza impugnata la Curia territoriale aveva affermato il principio che il giornalista ha un onere di indagine e/o di allegazione documentale anche rispetto ad atti e indagini coperti da segreto o comunque non facilmente accessibili. Ne’ aveva il decidente considerato che il dott. V., nel riportare la versione dei fatti fornita dal G., l’aveva presentata come soggettiva e obbiettivamente controvertibile; che aveva contestualemente dato atto della diversita’ della ricostruzione della vicenda fornita dal GIP che aveva firmato l’ordine di carcerazione; che nessun rilievo poteva avere, ai fini che qui interessano, l’erronea attribuzione al C.S.M., piuttosto che al Ministero di giustizia, del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare disposto a carico dei controricorrenti, notorio essendo che il Consiglio era in realta’ gia’ stato investito della questione delle presunte irregolarita’ procedurali dei magistrati napoletani. In definitiva lo scritto ritenuto diffamatorio dal giudice di merito si basava sulla ricostruzione dei fatti conosciuta e conoscibile all’epoca dei fatti e doveva pertanto ritenersi pienamente lecito, in quanto rispettoso del principio di verita’ oggettiva o putativa nonche’ assistito dall’esimente del diritto di critica.

In ordine al denunciato vizio di motivazione deduce l’impugnante che esso consiste nell’avere omesso ogni argomentazione in ordine all’affermazione del Tribunale, non smentita dalla Corte d’appello, secondo cui al momento dell’arresto i carabinieri non erano in possesso del provvedimento custodiale, che venne notificato al G. solo alle 00,25 del giorno successivo, di talche’ la sentenza impugnata non poteva affermare l’assenza di verita’ senza demolire l’accertamento fatto in primo grado.

2.1 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost. nonche’ degli artt. 51 e 595 c.p., con specifico riferimento all’esercizio del diritto di cronaca nella pubblicazione di un’intervista. Evidenzia che la ricorrenza della scriminante in parola non poteva essere esclusa, atteso che tutte le affermazioni ritenute lesive dai controricorrenti provenivano dal soggetto intervistato, e cioe’ dall’ingegnere G., di talche’ il V. si era limitato a riportarle, dando per giunta atto che si trattava di versione di parte e che esistevano provvedimenti impostati su una diversa ricostruzione della vicenda. In particolare l’assunto secondo cui il V. avrebbe dovuto fare una sommaria valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni riportate nel libro, si poneva in contrasto con i principi enunciati dalle sezioni unite penali nella sentenza del 30 maggio 2001, che aveva risolto in senso diametralmente opposto la questione del rapporto tra verita’ dei fatti riferiti dall’intervistato e liceita’ dell’intervista.

3 Nel suo ricorso incidentale Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.

formula censure sostanzialmente analoghe, ancorche’ articolate in tre motivi, uno dei quali specificamente dedicato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost. nonche’ degli artt. 51 e 595 c.p. con specifico riferimento all’esercizio del diritto di critica, nella ricostruzione fattane dalla giurisprudenza di legittimita’ (confr.

Cass. 16 aprile 1993 in F.I. 1994, 2^; pag. 94; Cass. 24 gennaio 2000, n. 747).

4 Nel replicare all’una e all’altra impugnazione, i controricorrenti hanno in limine litis eccepito l’inammissibilita’ del ricorso incidentale di Arnaldo Mondadori Editore s.p.a. in quanto tardivo.

L’eccezione e’ infondata per le seguenti ragioni.

La questione dell’ammissibilita’ dell’impugnazione incidentale tardiva con contenuto meramente adesivo al ricorso principale e’ stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte in termini definitivi ed appaganti con la sentenza n. 24627 del 2007. In tale pronuncia il Supremo Consesso, esaminati gli opposti orientamenti e precisato che nelle cause scindibili l’interesse all’impugnazione puo’ divenire concreto e attuale a seguito dell’impugnazione proposta da parte di uno solo degli obbligati solidali soccombenti, l’ha ritenuta ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza in quanto tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica della conformazione delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ., sez. unite, 27 novembre 2007, n. 24627; Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6444).

5 Nel merito tutti i motivi di ricorso, sia di quello principale, che di quello incidentale, che si prestano a essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, non colgono nel segno per le ragioni che seguono.

Va anzitutto rimarcata la singolare pertinacia con la quale, nel primo motivo di impugnazione e del V. e della societa’ editrice, si insiste sulla rispondenza al vero della circostanza che l’arresto del G. sarebbe avvenuto in assenza di provvedimento custodiale, ambiguamente richiamando in proposito un brano della sentenza di primo grado alla quale, a detta dei ricorrenti, la Curia territoriale si sarebbe riportata. Sta invece di fatto che la Corte d’appello, senza addentrarsi nell’intreccio di accadimenti che presumibilmente ingenerarono nell’intervistato, come del resto negli organi inquirenti e requirenti che si occuparono del caso, l’impressione che l’arresto fosse stato eseguito senza mandato, ha ripetutamente affermato che l’accusa piu’ grave formulata nei confronti dei magistrati napoletani – quella di avere privato della liberta’ personale il G. prima ancora che il GIP emettesse provvedimento custodiale – si era rivelata infondata.

E’ dunque, a tacer d’altro, fuorviante l’assunto che il titolo sintetizza(va) una circostanza assolutamente vera ed innegabile, come tale ammessa dagli stessi appellati, prima, e nelle sentenze di merito, poi (confr. pag. 13 ricorso V.), in un contesto in cui in nessun punto della sentenza impugnata si fa riferimento, sia pure in chiave problematica, a tali, presunte ammissioni.

5.1 Del pari, confutando i profili di responsabilita’ riscontrati con riferimento alla affermazione secondo cui il CSM aveva archiviato il procedimento disciplinare senza entrare nel merito delle accuse formulate nei confronti del C. e del Q., laddove l’archiviazione era stata disposta dal Ministero per l’infondatezza degli addebiti mossi ai magistrati, tornano a richiamare i ricorrenti la circostanza notoria, come tale riportata dai principali mass media, che il C.S.M. era gia’ stato investito della questione, quasi rivendicando, a scusante dell’imprecisione del testo, la molteplicita’ degli interventi istituzionali che si sovrapposero nella vicenda.

A confutazione di tali critiche e’ allora sufficiente osservare che, se e’ invincibile, e neppure contestato, il rilievo che la falsa notizia era comunque tale da ingenerare nel lettore l’errata convinzione che il procedimento fosse stato archiviato senza che venisse esaminato il merito della vicenda, lo e’ ancor piu’ quello, implicito nella ratio decidendi del provvedimento impugnato, che un giornalista – e a maggior ragione un giornalista che voglia occuparsi di questioni siffatte – puo’ e deve avere l’attrezzatura culturale necessaria a distinguere tra iniziative e provvedimenti del CSM e iniziative e provvedimenti del Ministero.

6 Quanto poi alle ulteriori critiche svolte dai ricorrenti, sembra opportuno ricordare quanto segue.

In conformita’ a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte Regolatrice, a partire dal noto arresto del (OMISSIS), per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilita’ civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verita’ oggettiva (o anche soltanto putativa, purche’ frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realta’ oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui il testo va letto nel contesto, il quale puo’ determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (Cass. sez. 3^, 14-10-2008, n. 25157 ); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione, vale a dire nella c.d.

pertinenza (ex multis Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259;

Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366); c) nella forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioe’ nella cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettivita’, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignita’ cui ha pur sempre diritto anche la piu’ riprovevole delle persone (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l’interesse pubblico all’informazione, che e’ la ratio dell’art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca e’ estrinsecazione, riportando l’azione nell’ambito dell’operativita’ dell’art. 51 c.p. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere – dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di liberta’ di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.. In tale ordine concettuale la giurisprudenza anche penale di questa Corte e’ costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che la verita’ di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verita’ essere restrittivamente inteso (v. Cass. pen. sez. 5^, 3.6.98, Pendinelli;

sez. 5^, 21.6.97, Montanelli, n. 6018). L’esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all’art. 51 c.p., va, dunque, esclusa allorche’ manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi, l’assoluto rispetto del limite interno della verita’ oggettiva di quanto esposto, nonche’ il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da cio’ che e’ strettamente necessario ai fini informativi (Cass. pen., Sez. 5^, 14/02/2005, n. 12859; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3^, 17/07/2007, n. 15887).

7 Venendo al caso di specie non hanno pregio le censure volte a far valere che, a tutto voler concedere, le accuse a valenza diffamatoria sarebbero contenute esclusivamente nelle risposte date dal G. alle domande dell’intervistatore, il quale si sarebbe limitato a riportarle e a prenderne atto, di talche’, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale in punto di applicabilita’, in casi siffatti, della scriminante del diritto di cronaca, nessuna responsabilita’ poteva essere ascritta all’Autore.

In realta’, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto essenziale non solo che le dichiarazioni dell’intervistato siano fedelmente riprodotte, ma anche e soprattutto che il giornalista, sul quale grava pur sempre il dovere di controllare veridicita’ delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, abbia assunto una posizione imparziale (confr. Cass. pen., sez. unite, 30 maggio 2001, n. 37140).

7.1 Ora, proprio ponendosi in tale prospettiva il giudice di merito, nel motivare il suo convincimento, non solo ha evidenziato che l’intervista era punteggiata da domande di cui appariva ovvia la risposta nonche’ accompagnata da notizie allusive, da sottintesi, da ambiguita’ suggestionanti tali da ingenerare nel lettore la convinzione della rispondenza al vero dei fatti esposti, ma ha soprattutto considerato dirimente l’omessa menzione delle circostanze che avevano portato all’esclusione di ogni responsabilita’ dei pubblici ministeri; di possibili, alternative ricostruzioni dei fatti, gia’ conoscibili al momento della pubblicazione del libro, nonche’ della richiesta di informazioni presso gli stessi interessati al fine di verificare la loro versione dei fatti.

8 A fronte di tali argomentazioni gli impugnanti null’altro deducono se non che, al momento della pubblicazione dell’opera, era ancora pendente il giudizio di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere del GUP di Salerno, senza neppure tentare di chiarire perche’ non fosse ostensibile e divulgabile il contenuto di tale provvedimento, della cui esistenza l’intervistatore ha peraltro mostrato di avere contezza, e soprattutto perche’ non valesse la pena di informare il lettore sulla ricostruzione della vicenda da esso accolta. E allora il positivo apprezzamento della responsabilita’ del V. e del suo editore resiste alle critiche formulate nei ricorsi, in forza dei medesimi principi enunciati nella giurisprudenza in essi richiamata, e segnatamente di una imparzialita’ incompatibile con espedienti linguistici e omissioni espositive proprie dell’intervistatore.

9 Non e’ superfluo aggiungere che correttamente il carattere offensivo delle notizie allusive e’ stata valutata piu’ severamente per essere esse riportate in un libro, piuttosto che in un quotidiano. E invero la redazione di un libro esige un impegno di verifica e una onesta’ e completezza espositiva ancora maggiore, rispetto alla stesura di un articolo, in ragione del carattere duraturo, tendenzialmente illimitato del mezzo divulgativo prescelto e della connessa, plausibile aspettativa del lettore della particolare serieta’ delle informazioni in esso contenute.

10 Infine assolutamente aspecifiche sono le censure formulate nel terzo motivo di ricorso di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., incentrato sul preteso malgoverno dei principi in punto di diritto di critica.

Mette conto in proposito evidenziare che, secondo il giudice di merito, perche’ possa operare l’esimente della critica giudiziaria, e’ necessario che l’esposizione si fondi su dati obiettivi, anche esterni al procedimento, laddove, nella fattispecie, essa era basata su valutazioni logiche che, ancorche’ astrattamente plausibili, erano rimaste allo stato di mere congetture e anzi erano state smentite, gia’ all’epoca della pubblicazione del libro, da accertamenti giudiziari e amministrativi.

Ora il ricorrente confuta tali argomentazioni limitandosi a richiamare i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimita’, senza svolgere rilievi specifici alle argomentate ragioni della decisione. Ne deriva che il motivo e’ inammissibile, perche’ il giudizio di cassazione e’ a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso la cui formulazione tecnica assume anzitutto una funzione identificativa dei punti della decisione contro cui si appunta l’attacco (confr. Cass. civ., 3 luglio 2008, n. 18202). In tale contesto entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liguidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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