Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16917 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 11/08/2020), n.16917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9667/2013 R.G. proposto da:

Simac S.r.l., R.M.R., quale erede della socia

C.M.R., M.C., socio, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Calabria n. 56, presso lo Studio dell’Avv. Dario Vannetiello,

rappresentati e difensi dall’Avv. Pietro Pisianello, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente con atto di costituzione –

E contro

Equitalia Sud Spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 201/34/2012, depositata il 16 ottobre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 5 marzo 2020

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che all’esito dell’ispezione rivolta alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite per l’ottenimento delle agevolazioni previste per le imprese del mezzogiorno dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, l’ufficio notificava alla Simac S.r.l., oltre che ai due soci di quest’ultima, avvisi di accertamento e cartelle, con i quali venivano recuperate IVA IRES IRAP IRPEF 2004 2005 in relazione a cinque operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e a costi ritenuti non inerenti;

2. che la Regionale, con l’impugnata sentenza, confermava la prima decisione che aveva rigettato i riuniti ricorsi, soltanto motivando nel senso della oggettiva inesistenza delle cinque operazioni; in particolare, la Regionale sosteneva che dovessero essere condivise le puntuali conclusioni contenute nel PVC della GdF del 5 settembre 2009, non smentite dalla documentazione offerta dai contribuenti; evidenziando, infine, che la penale assoluzione del legale rappresentante della Società, non poteva essere d’ostacolo all’accertamento dell’evasione, stante “l’autonomia del procedimento tributario”;

3. che i contribuenti, e in luogo di uno dei soci, il suo erede, ricorrevano per tre motivi, anche illustrati da memoria; l’ufficio depositava un atto denominato “di costituzione”, al solo dichiarato scopo di poter partecipare alla discussione della causa;

4. che, con i primi due motivi, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i contribuenti lamentavano l’omesso esame di un fatto decisivo, individuandolo nelle prove documentali che la Regionale non avrebbe considerato, risultando perciò la decisione della CTR insufficiente e contraddittoria, senza esposizione delle ragioni del suo convincimento; con il terzo motivo, questa volta formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., rimproverando alla Regionale una “frettolosa” motivazione, censuravano la decisione perchè priva di una “adeguata valutazione” delle argomentazioni e delle prove ex actis;

5. che i riassunti motivi sono palesemente inammissibili, non solo per difetto di autosufficienza, per es. perchè nel ricorso non è stato trascritto il richiamato PVC del 5 settembre 2009, sul quale essenzialmente poggiava la motivazione della CTR, con ciò impedendo alla Corte ogni tipo di controllo (Cass. sez. III n. 14839 del 2016); ma anche perchè, in realtà, non viene dedotto alcun fatto decisivo che non sia stato esaminato, bensì la Regionale viene criticata per non aver valutato talune prove documentali ovvero per averle mal valutate, prove documentali, peraltro, anch’esse nemmeno trascritte, secondo un paramento di sufficienza e contraddittorietà della motivazione non più consentito dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014); il terzo motivo, che censura una omessa pronuncia, è inammissibile perchè i contribuenti si dolgono, invero, ancora, della stima probatoria della Regionale, una stima che non ritengono condivisibile (Cass. sez. VI n. 6835 del 2017).

6. che in mancanza di avversarie difese, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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