Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16917 del 10/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28356-2014 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
TURATI 86 INT 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALFANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ALFANO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SANDRA CASSONI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2388/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/03/2014,
depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la decisione della CTP che gli aveva rigettato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento emessa sulla base di precedente accertamento per imposta registro 2008; la CTR, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto legittima D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 la notifica della detta cartella da parte dell’esattore senza necessità di redigere un’apposita relata.
La Concessionaria resiste con controricorso.
L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il motivo, con il quale il contribuente, denunciando violazione di legge ed omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che la CTR abbia ritenuto legittima la notifica della cartella in questione avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento senza apposita relata di notifica ed abbia omesso di riferire se la detta notifica poteva essere effettuata direttamente dall’Agente della riscossione senza l’intermediazione dei soggetti abilitati per tale adempimento, è infondato.
Questa Corte, invero, ha già chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; 4567/2015).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti di Equitalia, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016