Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16916 del 10/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26704-2014 proposto da:
HOTEL ELITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DAVIDE DRUDA, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente-
contro
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,
presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta
e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Contro
E.N. SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 506/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 18/03/2014, depositata il
24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, ha confermato la decisione con cui la CTP aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di mora ed avviso di pagamento relativo a contributo consortile in favore del Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione per l’anno 2008; la CTR, in particolare, dopo avere rigettato le formulate eccezioni formali, nel merito ha poi ritenuto, in generale, di non doversi discostare dai principi ormai pacifici della S.C. secondo cui “il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonchè dall’art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori)”; nello specifico poi, in sintonia con il primo Giudice, ha ritenuto pertinente e tecnicamente corretta e completa la CTU, non superata dalla perizia di parte, concludendo che il contribuente, il cui immobile era situato all’interno del perimetro del comprensorio, non aveva superato la presunzione di avere tratto benefici da lavori di bonifica; la CTR, infine, ha ritenuto di non potere rideterminare la pretesa tributaria sia perchè siffatta ridetenninazione non rientrava nei poteri della Commissione sia perchè mancavano gli elementi da utilizzare a tal fine in via immediata.
Il Consorzio resiste con controricorso.
Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, è infondato, atteso che, come appare evidente dal su riportato contenuto dell’impugnata sentenza, la CTR ha esplicitato, sia pur in modo coinciso, le ragioni della decisione.
Anche il secondo motivo, con il quale si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato in ordine alla domanda, svolta in via gradata, di rideterminare la pretesa impositiva in base ai concreti e diretti vantaggi conseguiti dal contribuente in virtù dell’attività del (Consorzio, è infondato.
La CTR, invero, ritenendo la rideterminazione della pretesa tributaria non rientrante nei suoi poteri, si è attenuta al principio già enunciato da questa Corte, secondo cui spetta al giudice amministrativo, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta, a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima (Cass. 2275/2008).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016