Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16916 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16916

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12158-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

CASA DEL VINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante e liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA SELICATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1044/28/2015 della COMMISSIONE TRIBI TTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il

13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti, si è costituita la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria, l’ufficio ricorrente impugna la sentenza della CTR della Puglia, il cui giudizio è relativo ad una omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 1995, per redditi di capitali, in riferimento all’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito relativi a contributi della Comunità europea, nonchè per contabilizzazione di costi relativi a prestazioni di servizi fruiti ma carenti di documentazione, e per omessa contabilizzazione di ricavi per vendite effettuate.

Con l’unico motivo di censura, l’ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 119 (ex art. 75 del “vecchio” TUIR) e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, benchè i giudici d’appello avessero riconosciuto che i contributi comunitari ottenuti dalla società per aiuti al magazzinaggio e arricchimento del vino, rivestissero la qualifica giuridica e tributaria di contributi “in conto esercizio” e che in quanto ricavi (cioè, componenti positivi di reddito) soggiacessero alla contabilizzazione in base al principio generale dei componenti d’impresa e cioè, sulla base del principio di competenza e non quello di cassa, tuttavia, relativamente ai contributi comunitari, hanno ritenuto che la loro certezza e determinabilità potesse realizzarsi in modo obiettivo solo al momento della riscossione e non al momento precedente della formazione del relativo titolo giuridico, ma ciò, secondo l’assunto dell’ufficio, violerebbe l’art. 75 TUIR nella sua formulazione ratione temporis (che fissa, il principio di competenza e non quello di cassa).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il motivo del ricorso principale è infondato.

Secondo la giurisprudenza in termini, di questa Corte “In tema di imposta sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, i contributi comunitari erogati per il tramite dell’Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo (AIMA) devono essere imputati all’esercizio in cui tale ente ha emesso il relativo decreto di liquidazione, rendendo così certo e liquido il credito dell’impresa, a nulla rilevando che i presupposti per l’elargizione degli aiuti comunitari si siano verificati negli esercizi precedenti” (Cass. n. 23866/07, 12831/02).

Nel caso di specie, sulla base dei principi esposti, l’esercizio nel quale il componente attivo dell’erogazione dei contributi comunitari doveva essere imputato, era quello nel quale ne era divenuta certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, e cioè, il momento in cui è stato emesso il decreto di liquidazione e cioè, nel 1996, anno nel quale la società lo aveva correttamente contabilizzato tra le sue poste attive.

Con un primo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e rappresentato dalla puntuale annotazione delle operazioni effettuate e dall’avvenuta contabilizzazione dei relativi ricavi, derivanti da esportazione di vino.

Il motivo è fondato, in quanto, nella sentenza impugnata manca la concreta disamina dei singoli fatti enunciati nel motivo d’appello (v.), con riferimento alla puntuale descrizione delle operazioni annotate nella contabilità societaria.

Con un secondo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente denuncia il vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e art. 42, comma 3, per assenza dei presupposti legislativi, che avrebbero legittimato l’impiego del metodo d’accertamento induttivo utilizzato.

Tale secondo motivo, è infondato, in quanto la norma di cui all’art. 39, comma 1, lett. c), prevede espressamente che la rettifica del reddito dichiarato possa scaturire da “altri atti e documenti in possesso dell’ufficio”, quali, nel caso di specie, il pvc redatto dai funzionari ministeriali.

Il ricorso principale va, quindi, rigettato, così come il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, cassata sul punto la sentenza impugnata e rinviata nuovamente alla Commissione regionale tributaria della Puglia, sezione di Taranto, affinchè, in riferimento al motivo accolto, riesamini il merito della controversia.

Poichè il ricorrente ufficio è un’amministrazione dello Stato non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso principale, e il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, in riferimento al motivo accolto, alla Commissione tributaria regionale della Puglia sezione di Taranto, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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