Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16916 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. II, 02/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 02/08/2011), n.16916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29004-2005 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato MANUNZA

GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MELEGA ULISSE;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 563/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Melega Ulisse difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 1/3/2000 P.F. chiedeva al Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, di essere reintegrata nel possesso di un locale sottostante l’edificio di sua proprietà, essendone stata spogliata da P.R. che aveva chiuso dall’interno la botola attraverso la quale essa ricorrente accedeva al locale e lo aveva riempito con mobili e masserizie.

La convenuta P.R. costituendosi contestava che la ricorrente avesse mai avuto il possesso del locale.

Il Tribunale adito escludeva sia all’esito della fase sommaria, sia con sentenza del 10/12/2002, all’esito del giudizio di merito possessorio, che la ricorrente avesse mai avuto il possesso del locale.

P.F. proponeva appello; P.R. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 19/5/2005 respingeva l’appello.

La Corte territoriale, nel decidere sui motivi di appello riteneva:

– quanto alla dedotta nullità della sentenza perchè sottoscritta da giudice diverso da quello indicato in intestazione,che il giudice sottoscrittore ed estensore della sentenza era il medesimo giudice di fronte al quale le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e pertanto l’indicazione di altro nominativo nell’intestazione rappresentava un mero errore materiale e non un motivo di nullità della sentenza;

– quanto alla prova che l’attrice possedesse il locale in contestazione, che dalle testimonianze assunte l’immobile risultava essere in stato di abbandono e non più abitato dalla seconda guerra mondiale essendo altresì provato testimonialmente (teste P. R.) che neppure il dante causa della ricorrente ne aveva avuto il possesso; dei pretesi lavori di consolidamento sull’immobile non vi era prova, nè rilevavano ai fini probatori le fatture di acquisto di materiale di costruzione perchè non potevano essere ricollegate all’immobile.

P.F. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata P.R. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 129, 158 e 159 c.p.c., l’omesso esame di un motivo di appello e il vizio di motivazione assume:

a) che il GOT, in primo grado aveva deciso la causa in assenza di un formale provvedimento di assegnazione;

b) che nella sentenza di primo grado il giudice estensore appariva persona diversa da quello indicato nell’intestazione, che non rientrava nei poteri della Corte di Appello correggere la sentenza e che, in ogni caso, la difformità, inducendo un dubbio sull’identità del giudice, integrava nullità e non semplice errore materiale;

c) che la Corte aveva omesso di esaminare e comunque di motivare sull’eccezione di nullità della sentenza per carenza di potestas iudicandi del giudice che, in quanto giudice onorario, non avrebbe potuto decidere sull’azione possessoria ostandovi il disposto di cui all’art. 3 bis (rectius 43 bis) dell’Ordinamento Giudiziario.

2. Le censure sub a) e b) sono infondate. La ricorrente ha dedotto, ma non provato che il GOT in mancanza di un provvedimento di assegnazione aveva tenuto l’udienza di precisazione delle conclusioni e aveva, di conseguenza, deciso la causa; salvo prova contraria (nella specie, come detto, del tutto mancante) l’intervento sostitutivo del GOT nelle funzioni giurisdizionali si deve presumere richiesto dal Presidente del Tribunale o dal magistrato che dirige la sezione.

Il giudice di appello si è limitato a rilevare che per un mero errore materiale nell’intestazione della sentenza compariva il nominativo di un giudice diverso dal quello del giudice che aveva redatto e sottoscritto la sentenza e di fronte al quale le parti avevano precisato le conclusioni.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risulta che il giudice di appello abbia emesso alcun provvedimento di correzione dell’errore materiale (che, comunque, non avrebbe determinato la nullità della sentenza) essendosi limitato ad escludere la dedotta nullità rilevando che l’intestazione della sentenza, la quale indicava un giudice diverso da quello che l’aveva sottoscritta, era affetta da un mero errore materiale. Tale discrasia tra intestazione e sottoscrizione non comporta alcuna nullità trattandosi di errore materiale che non solo è evidente, ma anche perfettamente riconoscibile perchè (come rilevato anche dallo stesso giudice di appello) il giudice estensore della sentenza di primo grado era il medesimo giudice davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni.

In conclusione, considerato:

– che l’intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria;

– che la norma processuale prevede l’immutabilità del giudice davanti a cui vengono precisate le conclusioni per il procedimento davanti al giudice monocratico, il principio si evince dell’art. 281 quinquies c.p.c.: “il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’art. 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria…”);

– che vi era concordanza tra la sottoscrizione apposta dal giudice sul verbale di precisazione delle conclusioni e la sottoscrizione apposta dal giudice quale estensore della sentenza, si deve concludere che non era possibile dubbio alcuno sull’identità del giudice che aveva sottoscritto, quale estensore, la sentenza appellata.

Con la censura sub c), come detto, viene dedotto che il giudice di appello non avrebbe rilevato un vizio di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un GOT al quale la decisione in materia possessoria è preclusa dall’art. 43 bis dell’O.G..

La norma stabilisce, per la parte che qui interessa, che, nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio non può essere affidata ai giudici onorari.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’esclusione della possibilità di assegnare ai giudici onorari della trattazione di specifici procedimenti non rientra tra le disposizioni amministrative dell’ordinamento giudiziario che dettano i criteri di assegnazione del lavoro e le supplenze dei magistrati e che non determinano la nullità dei provvedimenti adottati (cfr. ora espressamente: il R.D. n. 12 del 1941, art. 7 bis, comma 1, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19), ma sotto l’aspetto attivo si risolve in una inammissibilità dell’assegnazione e sotto quello passivo in un difetto di capacità dei g.o.t. alla trattazione di essi (Cass. 2/8/2010 n. 18002).

Tuttavia nello stesso precedente si evidenzia che la nullità derivante dall’inosservanza della citata norma resta disciplinata dall’art. 161 c.p.c., comma 1 che stabilisce il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

Pertanto, non essendo ravvisabile un’ipotesi di inesistenza della sentenza, la nullità ancorchè assoluta ed insanabile, non si sottrae alla sua rilevabilità soltanto all’interno del processo in cui si è verificata, essendo la pronuncia comunque idonea a passare in giudicato e capace di produrre effetti giuridici irreversibili, ove non venga impugnata nelle forme e nei termini di legge.

Nella fattispecie, nei motivi di appello era dedotta la nullità della sentenza perchè sottoscritta da un giudice diverso da quello indicato nell’intestazione e che non risultava essere assegnatario della causa, mentre non era proposto un motivo di gravame relativo al difetto di capacità del g.o.t. a trattare il procedimento possessorio.

Pertanto, a prescindere dalla sostanziale irrilevanza della censura (posto che il giudice di appello era comunque tenuto a pronunciarsi nel merito, come ha fatto), ne discende che, la deduzione di tale nullità è preclusa in questa sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 1168 c.c. censura la decisione impugnata in quanto:

a) la mancata utilizzazione di un rustico privo di reddito e inabitabile non avrebbe potuto essere ritenuta elemento rilevante per escludere il possesso perchè essa ricorrente ne aveva mantenuto le chiavi, aveva pagato le relative imposte e vi aveva effettuato lavori di manutenzione;

b) il giudice di appello non aveva esaminato il gravame relativo alla parte della pronuncia nella quale era stato escluso l’animus turbandi della convenuta senza alcuna motivazione.

La censura sub a) è, in parte, meramente assertiva e non attinge la ratio deciderteli della sentenza per la quale:

– la circostanza del pagamento delle imposte costituiva una conseguenza della proprietà e, quindi, un profilo petitorio non esaminabile nel giudizio possessorio;

– l’esecuzione delle opere di manutenzione era rimasta del tutto sfornita di prova;

– la ricorrente non aveva fornito la prova del proprio possesso nè di quello del suo dante causa (anzi sussisteva prova contraria).

La valutazione di merito appare, dunque, sufficiente e logica in ordine alla mancanza di prova del possesso del locale in contestazione, tenuto conto che l’onere di provare i fatti integrativi del possesso grava sull’attore che agisce per la reintegra nel possesso e tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, posto che la Corte di Cassazione non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa e, in particolare, esaminare l’esattezza delle valutazioni dei fatti compiute dal giudice delle fasi anteriori, quando i fatti siano soltanto suscettibili, singolarmente o complessivamente, di un’altra, o di altre interpretazioni che consentirebbero di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal giudice, senza peraltro inficiare l’apparato argomentativo della pronuncia.

La censura sub b) è infondata perchè il motivo di appello con il quale era censurata la decisione che aveva escluso l’animus turbandi non doveva essere esaminato in quanto assorbito nella decisione che aveva escluso il possesso dell’attrice.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; tenuto conto della soccombenza della ricorrente e della mancata costituzione dell’intimata non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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