Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16915 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9975/2006 proposto da:
F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
Benito, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERI
MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.T.;
– intimata –
e contro
GAN ITALIA ASSICURAZIONI ora GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona
della Dott.ssa C.C. Procuratore Speciale 01053381008,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo
studio dell’avvocato POSI MARIA PIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PLANTADE FRANCOISE MARIE giusta procura
speciale del Dott. Notaio CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA 26/7/2006,
rep. n. 71391, resistente con procura;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2865/2005 del TRIBUNALE di VERONA, Sezione
Seconda Civile, emessa il 2/8/2005, depositata il 07/10/2005, R.G.N.
1469/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato MARIA PIA POSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,
assorbiti gli altri; cassazione senza rinvio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 ottobre 2005, il Tribunale di Verona, in accoglimento dell’appello proposto da Gan Italia Assicurazioni s.p.a., e in riforma della sentenza del Giudice di Pace in data 6 marzo 2003, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da F.C. nei confronti della predetta società nonchè di D.T., al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi in data 5 settembre 2001, allorchè l’autovettura di proprietà dell’attrice, ferma in un’area di sosta, era stata urtata da quella della convenuta.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione F. C. formulando quattro motivi e notificando l’atto a Gan Assicurazione s.p.a. e a D.T..
Il difensore di Groupama Assicurazioni s.p.a., (già Gan Italia s.p.a.), munito di procura speciale, ha partecipato alla discussione orale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 e art. 113 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il giudice di merito ritenuto appellabile la sentenza, benchè, trattandosi di controversia di valore inferiore a Euro 1.032,91, (pari a L. 2.000.000), il giudice di pace avesse deciso secondo equità. La circostanza che la decisione sul merito fosse stata resa possibile dalla preliminare soluzione di una questione di carattere esclusivamente processuale, non incideva sulla regola della inappellabilità.
1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 340 cod. proc. civ. e art. 279 cod. proc. civ., n. 4, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5, per avere il Tribunale completamente ignorato la deduzione di intervenuto passaggio in giudicato della decisione con la quale il Giudice di Pace aveva respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, decisione costituente nella sostanza una sentenza parziale, ex art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e contro la quale non era stata formulata alcuna riserva di impugnazione.
1.3 Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità della domanda, L. n. 57 del 2001, ex art. 5, benchè nelle conclusioni dell’atto di citazione di appello nulla fosse stato detto al riguardo, essendosi l’impugnante limitato a ribadire l’estraneità di D.T. alla produzione del sinistro de quo.
1.4 Col quarto mezzo l’impugnante lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e L. n. 57 del 2001, art. 5, per avere il giudice di merito affermato che le prescrizioni di cui alle norme innanzi menzionate non erano state rispettate, senza considerare che dalle risultanze istruttorie era emerso in maniera inequivocabile che l’attrice aveva messo a disposizione l’autovettura per l’accertamento peritale almeno un mese prima della notifica dell’atto di citazione.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. La critica ha ad oggetto l’assunto della Corte territoriale secondo cui la sentenza di prime cure che aveva condannato le convenute in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 800,00, ben poteva essere impugnata col mezzo dell’appello avendo il Giudice di Pace preliminarmente deciso una questione di carattere processuale attinente alla proponibilità dell’azione, e segnatamente alla osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 57 del 2001, art. 5.
L’affermazione è sbagliata perchè in realtà, in base al combinato disposto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, e art. 113 cod. proc. civ., comma 2, nel dettato applicabile ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio (ci si riferisce invero alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha, entro certi limiti, reintrodotto in parte qua, il rimedio dell’appello), tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro millecento, sia che abbiano statuito su questioni di merito, sia che abbiano statuito su questioni di rito, sono inappellabili (confr. Cass. civ., 7 dicembre 2004, n. 22971; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16336).
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale restano assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro, sussistendone i presupposti, la causa può essere tout court definita da questa Corte con la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno a lungo caratterizzato la materia inducono il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010