Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16915 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni

Contestabile, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del primo, alla via delle Quattro

Fontane n. 15 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 112, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 9.4.2013 e

pubblicata il 12.4.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava a T.A. gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2005, e TVK 11304993/2010 per l’anno 2006, emessi in relazione a maggiori redditi non dichiarati nella misura, rispettivamente, di Euro 101.097,00 ed Euro 56.195,80, e recuperava a tassazione a titolo di Irpef: Euro 42.027,00, oltre accessori, per l’anno 2005, ed Euro 23.124,00 per l’anno 2006. Gli atti impositivi riferivano il loro fondamento ad indagini bancarie autorizzate ed espletate su conti correnti bancari intestati alla contribuente, ed erano stati preceduti dall’istaurazione del contraddittorio, avendo la contribuente fornito giustificazioni e prodotto documentazione.

T.A. impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia e li contestava integralmente, affermando l’insussistenza dei presupposti perchè potesse essere sottoposta ad indagini finanziarie, e comunque per non essere stato provato alcun reddito non dichiarato nei suoi confronti. La CTP riteneva che alcuni dei movimenti bancari contestati, e precisamente i versamenti in contanti, risultavano riferibili a redditi di partecipazione e da fabbricati, che la contribuente aveva regolarmente dichiarato. In conseguenza i giudici dell’appello accoglievano parzialmente l’impugnazione e riducevano l’ammontare del reddito accertato.

Avverso la decisione adottata dalla CTP la contribuente spiegava gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, rinnovando le proprie censure e contestando la insufficiente valutazione delle emergenze probatorie da parte della CTP affermando, in particolare, che molti dei versamenti effettuati sul suo conto corrente me- (Ndr: testo originale non presente) amministratore di una società operante nel settore turistico e scomparso il 27.5.2005. Mediante appello incidentale, l’Amministrazione finanziaria contestava la riduzione del reddito accertato deciso dalla CTP.

La CTR, ritenute infondate le critiche proposte dalla contribuente circa l’illegittimità delle verifiche eseguite nei suoi confronti, osservava poi che molti dei versamenti contestati dall’Ente impositore alla T. non apparivano riconducibili ad una sua attività che avesse potuto generare redditi sottratti all’imposizione. In relazione al versamento di alcuni assegni emessi da clienti della società amministrata dal defunto coniuge, la contribuente aveva provato di aver dovuto produrre all’Istituto di credito di cui era correntista un’apposita dichiarazione da cui risultava la sua qualità di erede per poterne conseguire il versamento. Secondo i giudici dell’appello poteva pertanto ritenersi che tutte le somme versate sul conto corrente della contribuente, eccedenti gli importi in relazione ai quali la riduzione dell’accertamento era già stato deciso dai giudici di primo grado, fossero riconducibili a somme incassate in nome e per conto del coniuge deceduto. La T. pertanto, aveva fornito la prova che le contestate movimentazioni bancarie non erano riferibili “alla sua persona od ad attività da lei esercitate” (sent. CTR, p. 6). In conseguenza, la CTR accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria, rimanendo annullato per intero l’avviso di accertamento emesso nei confronti di T.A..

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Foggia, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di gravame. Resiste mediante controricorso T.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che tutte le movimentazioni bancarie accertate fossero state giustificate dalla contribuente, mentre la stessa non aveva fornito la prova specifica ed analitica della non riferibilità ad operazioni imponibili dei singoli versamenti.

1.2. – Mediante il secondo motivo di gravame, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè dell’art. 2697 c.c., in cui è incorsa la CTR per aver trascurato che, pur a voler ritenere riferibili ad attività del marito i versamenti effettuati sul conto corrente della contribuente servendosi di assegni bancari, circostanza peraltro indimostrata, “ci si troverebbe di fronte a redditi comunque occultati al fisco e fatti materialmente propri dalla contribuente giacchè confluivano sul proprio conto corrente” (ric., p. 17).

2.1. – 2.2. – Mediante i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione ed in considerazione della natura delle contestazioni proposte, l’Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia perchè la contribuente non ha offerto la giustificazione dei versamenti bancari accertati sul suo conto corrente, provando: che siano stati tenuti in considerazione per la determinazione del reddito soggetto a imposta, oppure che non hanno rilevanza allo stesso fine mentre, seguendo la giurisprudenza della Suprema Corte, la legge impone “al contribuente la prova specifica ed analitica della non riferibilità dei redditi accertati ad operazioni imponibili, che deve riguardare analiticamente i singoli movimenti” (ric., p. 15).

La contribuente, nel suo controricorso, ha contestato una pluralità di ragioni di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. In relazione al primo motivo di ricorso, per non aver operato alcun richiamo diretto alla sentenza impugnata, avendo sostanzialmente richiesto un riesame nel merito della controversia, e per avere rinnovato le contestazioni introdotte mediante l’appello incidentale, senza però richiamarne alcun brano. Occorre allora rilevare che la critica della decisione impugnata proposta dall’Ente impositore appare sufficientemente specifica avendo l’Agenzia, tra l’altro, contestato alla CTR di aver adottato “una decisione apparentemente improntata al merito della controversia omettendo, però, una congrua motivazione sulla corretta interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) e dei chiari insegnamenti di codesta Suprema Corte in materia di indagini finanziarie, motivando sulla oggettiva riferibilità delle movimentazioni bancarie rinvenute sul conto corrente intestato alla contribuente e sui redditi dichiarati, ovvero sulla irrilevanza degli stessi a tali fini (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 625). La sentenza della Commissione tributaria regionale ha ritenuto fornita la prova di attrazione a redditi regolarmente dichiarati, integrando l’implicito rigetto della seconda tesi propugnata dalla ricorrente, che riferiva alcuni movimenti a “qualche” attività del defunto marito, senza dimostrare l’irrilevanza ai fini reddituali di tali movimentazioni…” (ric., p. 14, ma cfr. anche p. 17 ss.). E’ poi vero che la ricorrente critica anche vizi di motivazione della sentenza adottata dalla CTR, ma nella misura in cui essi attengono non al merito della controversia, su cui invero si diffonde pure la controricorrente, bensì alla violazione di legge prospettata, oppure censurano la mera apparenza della motivazione adottata dalla CTR, gli stessi non richiedono il riesame del merito del processo, inammissibile in sede di giudizio di legittimità. Analoga contestazione ha proposto la controricorrente in riferimento al secondo motivo di ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e possono confermarsi in materia le osservazioni che precedono.

Deve poi rilevarsi che l’Ente impositore ha in realtà sintetizzato il contenuto del suo ricorso incidentale, trascrivendone anche integralmente il brano (ric., p. 15) mediante il quale ha contestato pure la erronea quantificazione dei versamenti in contanti che la CTP aveva ritenuto giustificati dalla contribuente perchè redditi di partecipazione o di fabbricati regolarmente dichiarati. Vero è, occorre osservare in proposito, che la pronuncia del giudice dell’appello non appare di agevole interpretazione sul punto. In effetti la CTR ha omesso di motivare esplicitamente sul motivo di appello incidentale pacificamente introdotto in grado di appello dall’Ente impositore, sebbene riassuma nella sua decisione il contenuto della censura proposta, e ne deliberi poi il rigetto in dispositivo. L’Amministrazione finanziaria, può ribadirsi, aveva criticato l’inadeguata motivazione della CTR in ordine alla operata riduzione dei redditi della contribuente in riferimento ai versamenti operati in contanti, contestata come erronea anche in relazione alla quantificazione degli importi. In conseguenza della lettura di alcuni passi della decisione avrebbe potuto ritenersi che la CTR abbia creduto di non aderire alla decisione assunta dai giudici di primo grado, proponendo in conseguenza una decisione di totale accoglimento delle prospettazioni della contribuente per ragioni diverse da quelle proposte dai giudici della CTP, e rigettando in tal modo implicitamente l’appello incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate. Tale conclusione è però impedita dal passaggio in cui la CTR, come meglio si vedrà poco oltre, nel decidere l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente, provveda a motivare soltanto in ordine alle “movimentazioni contestate dall’Ufficio… e residuate dal precedente abbattimento operato dai giudici di primo grado”, che intende pertanto confermare, senza però motivare il rigetto dell’appello incidentale introdotto in materia dall’Ente impositore.

Tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale scrive che “dalla documentazione prodotta dalla odierna appellante sin dal primo grado del giudizio, emerge chiaramente come molti versamenti siano relativi a somme in effetti non riconducibili ad una qualsivoglia attività della contribuente che possa aver generato redditi sottratti all’imposizione. In particolare, per alcuni versamenti di assegni emessi da clienti della società amministrata dal defunto coniuge, la sig.ra T. ha dovuto produrre all’istituto bancario di cui è correntista apposita dichiarazione da cui risultava la sua qualità di erede del de cuius, onde poter versare sul suo conto personale i citati titoli intestati a persona diversa. Questo può far legittimamente presupporre che tutte le movimentazioni contestate dall’Ufficio per gli anni 2005 e 2006, e residuate dal precedente abbattimento operato dai giudici di primo grado, siano in realtà somme incassate in nome e per conto del coniuge deceduto, relativamente a rapporti commerciali intrattenuti dallo stesso. Pertanto, deve giungersi alla conclusione che gli accertamenti non siano pienamente fondati e che, nel contempo, la parte appellante abbia offerto la prova contraria alle affermazioni della parte pubblica, giungendo a dimostrare la non riferibilità delle operazioni bancarie alla sua persona od ad attività da lei esercitate” (sent. CTR, p. 5 s.). La CTR, pertanto, ha ritenuto che “molti versamenti siano relativi a somme in effetti non riconducibili ad una qualsivoglia attività della contribuente che possa aver generato redditi sottratti all’imposizione”, ma non ha chiarito quali siano questi “molti” versamenti, e per quali importi. Ha poi reputato che “alcuni versamenti di assegni” sul conto corrente della contribuente siano riconducibili all’attività imprenditoriale del marito, ma non ha chiarito quali siano questi assegni, e per quali importi, meritando di essere anche evidenziato che le somme sono state pacificamente versate sul conto corrente della contribuente dopo la scomparsa del marito, e non risulta neppure allegato che la contribuente li abbia poi versate ad altri, o che in relazione a tali importi i tributi dovuti siano stati pagati da alcuno. Operate queste premesse la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, dopo aver asserito che “alcuni” assegni versati sul conto corrente fossero riconducibili all’attività del marito, ha ritenuto che tutte le rimanenti somme versate sul conto corrente di T.A., diverse da quelle già ritenute giustificate dalla CTP, dovessero ritenersi derivanti dall’attività imprenditoriale del coniuge. Ha quindi affermato doversi giungere alla conclusione che gli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione finanziaria “non siano pienamente fondati” ma, anzichè accogliere il ricorso della contribuente nei limiti in cui gli accertamenti non risultavano fondati, ha ritenuto di annullare integralmente gli atti impositivi. La decisione adottata dalla impugnata CTR, pertanto, appare lacunosa, contraddittoria, illogica, e si risolve in una motivazione soltanto “apparentemente improntata al merito della controversia”, come contestato dal ricorrente Ente impositore, i cui motivi di impugnazione devono pertanto essere accolti.

Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere, in definitiva, accolto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, perchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi innanzi enunciati e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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