Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16915 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11818-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.G.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 3406/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 30/09/2014,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Riscossione Sicilia SpA, Agente per la riscossione per la Provincia di Siracusa, ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello del Concessionario, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto da P.M.G. avverso cartella di pagamento per somme scaturenti da controllo formale, dichiarando il difetto di giurisdizione per somme dovute all’INPS; la CTR, in particolare, ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità della detta sentenza della CTP, rilevando che la stessa conteneva sia la data di pronuncia sia la data di deposito in segreteria; ha, inoltre, evidenziato che l’Ufficio non aveva dato prova della notifica dell’atto impugnato ed aveva riconosciuto di non avere inviato al contribuente l’avviso bonario.

Il contribuente non resiste.

I primi tre motivi sono tutti inammissibili per difetto di autosufficienza; il quarto, concernente le spese di lite, assorbito.

Il primo, con il quale ci si duole che la CFR, nel rigettare la sollevata eccezione di nullità della sentenza, non abbia tenuto conto della “copia versata in atti ed extrapolata dal SIGIT in data 31-5-2012”, è inammissibile in quanto non viene riportata in ricorso siffatta copia.

Il secondo, concernente l’affermata mancanza di prova della notifica dell’atto impugnato, è inammissibile per non avere riportato nel ricorso per cassazione nè il punto del ricorso introduttivo del contribuente ove quest’ultimo riconosce di avere ricevuto la notifica della impugnata cartella nè (ai fini del dedotto raggiungimento dello scopo) la data di tempestiva proposizione del ricorso.

Il terzo, concernente l’avviso bonario, per non avere precisato il contenuto del controllo automatizzato ex art. 36 bis; ed invero, come più volte precisato da questa Corte, “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA), non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori, essendovi solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass. 3154/2015; 17396/2010; 26316/2010; 4231/2006).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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