Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16915 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16915 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 29475-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società
con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella
qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA
2013
4217

in persona del proprio procuratore, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA società con unico
azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel

Data pubblicazione: 05/07/2013

Distribuzione

SpA

in

persona

del

proprio

procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta

– ricorrenti contro

RAPPA LUCIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 12255/2010 del TRIBUNALE di
NAPOLI del 22.10.2010, depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’8/05/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

procura a margine del ricorso;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 6 dicembre
2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva accolto la
domanda di Lucia Rappa, intesa ad ottenere il risarcimento del danno

somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con
costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)

conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di

di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della

comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lettera H), della legge n. 481/95 in relazione
all’art. 1196 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione, relativamente all’attribuzione, da parte del Tribunale, del
potere all’AEEG di incidere sull’art. 1196 cod. civ., che invece sarebbe
escluso in forza della norma di legge richiamata.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale
avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art.
6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit..
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della
legge n. 481 del 1995, in relazione all’art. 12 della delibera della AEEG
n. 55 del 2000, e degli artt. 1339 e 1374 cod. civ. , nonché
contraddittoria ed insufficiente motivazione, con riferimento
all’affermazione del Tribunale della violazione da parte dell’odierna
ricorrente di un obbligo di informazione in ordine alla modalità
gratuita di pagamento.
Ric. 2011 n. 29475 sez. M3 – ud. 08/05/2013
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deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,

Con il settimo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno
subito e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del

artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
Ric. 2011 n. 29475 sez. M3 – ud. 08/05/2013
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principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli

deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i

precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..

Ric. 2011 n. 29475 sez. M3 – ud. 08/05/2013
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contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un

3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va

Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi
cinque motivi, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e,
pronunciando sul merito, rigetta la domanda della parte intimata.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimata alla
rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in € 600,00 (di cui € 400,00 per compenso ed € 200,00 per
esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma, 8 maggio 2013.
Il Presidente

rigettata.

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