Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16915 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. II, 02/08/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 02/08/2011), n.16915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4313/07) proposto da:

S.R. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale

legale rappresentante del minore M.M., rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti FRANCIONE ANTONIO e Mario Giribaldi ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Michele Mercati,

n. 38;

– ricorrente –

contro

M.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla copia

notificata del ricorso per cassazione, dall’Avv. PESATURA ATTILIO e

presso il suo studio, in Roma, v. Romeo Romei, n. 15, elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

e

SOCIETA’ EDILIZIA 94 s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Genova

n. 560 del 2003 (depositata il 4 giugno 2003) e avverso la sentenza

definitiva della stessa Corte di appello n. 793/2006 (depositata il 5

agosto 2006);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Giuseppe Mandara, per delega, nell’interesse della

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 marzo 1999, M.A. conveniva dinanzi ai Tribunale di Imperia la società Edilizia 94 s.a.s. per sentirla dichiarare obbligata a concludere il contratto di compravendita di un determinato appartamento sito in Imperia, v.

Airenti, n. 190, in ordine al quale il defunto Ma.An., figlio di esso attore, aveva sottoscritto con il rappresentante dell’indicata società un contratto preliminare in qualità di mandatario dell’attore stesso. Con successivo ricorso, depositato il 24 marzo 1999, il medesimo M.A. richiedeva allo stesso Tribunale di ordinare il sequestro conservativo del suddetto immobile. Costituitasi la società convenuta, nel corso del giudizio, con atto del 29 aprile 1999, interveniva in causa, in proprio e quale legale rappresentante del minore M.M., S.R., vedova ed avente causa del defunto Ma.An., che instava per il rigetto della pretesa dedotta dall’attore, disconoscendo, con dichiarazione contenuta nello stesso atto di costituzione in giudizio, che la scrittura privata di cui si controverteva provenisse dal “de cuius” e che, comunque, ove la sottoscrizione fosse stata effettivamente attribuibile al coniuge, essa si sarebbe dovuta considerare scientemente apposta successivamente alla redazione del testo. Con istanza verbalizzata in sede di udienza di comparizione delle parti disposta con riferimento al formulato ricorso per sequestro, M.A. contestava le difese avverse e formulava istanza di verificazione della scrittura privata prodotta.

Proseguito il giudizio di merito e rilevando la necessità di risolvere immediatamente alcune questioni preliminari, il Tribunale adito, con sentenza n. 122 del 2001, rigettava le domande proposte da M.A. sul presupposto che non fosse stata fornita validamente la prova che il Ma.An. aveva agito nel rapporto con la società Edilizia 94 s.a.s. quale mandatario del padre A.. Interposto appello avverso detta sentenza da parte del M.A., la Corte di appello di Genova, con sentenza non definitiva n. 560 del 2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava tempestivi ed ammissibili sia il disconoscimento della scrittura del 27 giugno 1996 (operato dalla S.) che la domanda di verificazione della medesima (proposta dal M.A.), ritenendo, altresì, ammissibili in quanto non modificate le domande formulate da parte attrice nel verbale di precisazione delle conclusioni, disponendo per il prosieguo come da separata ordinanza. Procedutosi ai necessari incombenti per la verificazione incidentale dell’autenticità della contestata sottoscrizione relativa alla suddetta scrittura privata, all’esito la stessa Corte di appello di Genova, con sentenza definitiva n. 793 del 2006 (depositata il 5 agosto 2006), in parziale accoglimento della domanda attrice, trasferiva a M.A. l’immobile oggetto del preliminare di vendita, subordinatamente al pagamento del saldo del presso alla venditrice; respingeva l’appello incidentale di S. R., regolando le complessive spese processuali.

Avverso le suddette sentenze (non definitiva e definitiva) della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 26 gennaio 2007 e depositato il successivo 13 febbraio) S.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del minore M.M., articolato in tre motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso M.A.. L’altra intimata Società edilizia 94 sa s non si è costituita in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza non definitiva (avverso la quale aveva – come è incontestato – formulato tempestiva riserva di impugnazione) n. 560 del 2003 della Corte territoriale denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 183 c.p.c. (nel testo vigente ai sensi della L. n. 534 del 1995, e precedente alle modifiche apportate dalla L. n. 51 del 2006), avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Al riguardo risulta formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “stabilisca la S.C. se l’istanza di verificazione di scrittura privata, conseguente al disconoscimento della fotocopia della scrittura prodotta dall’istante, formulata in sede di giudizio cautelare propedeutico al merito e non inequivocabilmente reiterata nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., nè accompagnata dalla produzione in giudizio dell’originale della scrittura, debba essere comunque ritenuta tempestiva ed ammissibile”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., in relazione all’art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ai sensi della L. n. 534 del 1995, e precedente alle modifiche apportate dalla L. n. 51 del 2006), sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto: “stabilisca la S.C, se all’istanza di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c., formulata in via incidentale a seguito di intervenuto disconoscimento della fotocopia del documento prodotto, debbano applicarsi le preclusioni relative ai mezzi istruttori previste dall’art. 184 c.p.c.”.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (per mero errore materiale riportato come n. 5) indicando il correlato quesito di diritto nei seguenti termini: “stabilisca la S.C. se, dichiarata parte istante, nel primo grado di giudizio, decaduta dalla facoltà di produrre documenti a cagione del mancato rispetto dei termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c., possa il giudice di secondo grado ammettere la parte a produrre i documenti tardivamente proposti in primo grado e, sulla base di tali documenti, ammettere, nello stesso grado di giudizio, la verificazione della scrittura tempestivamente disconosciuta in primo grado”.

4. Rileva il collegio che i tre motivi dedotti con il ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente in virtù della loro stretta connessione – sono infondati e vanno, perciò, rigettati.

In sostanza, con le formulate doglianze, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di verificare la legittimità della impugnata sentenza non definitiva nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta dalla stessa S. al momento della sua costituzione in giudizio in primo grado, che era stata proposta dal M.A. nell’ambito del procedimento cautelare incidentale instaurato prima della formazione delle preclusioni istruttorie del giudizio di merito (malgrado, nel successivo corso di questo, non avesse reiterato l’inerente istanza entro il relativo termine) e se, conseguentemente, la Corte territoriale, pronunciandosi in senso positivo, aveva dato o meno legittimamente ingresso al procedimento di verificazione in grado di appello.

Sul piano generale si osserva che la richiesta di verificazione in via incidentale, che non richiede particolari forme (e, quindi, modalità sacramentali: cfr. Cass. 6 aprile 1995, n. 4036; Cass. 23 ottobre 2001, n. 12976), può essere compiuta, entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria (v. Cass. 7 febbraio 2005, n. 2411;

Cass. 5 ottobre 2006, n. 19067, e Cass. 11 novembre 2008, n. 26943, anche con riferimento all’esclusione della sua ammissibilità per la prima volta in appello qualora il disconoscimento sia ritualmente intervenuto in primo grado), e, comunque, se ed in quanto siano potuti avvenire la produzione e il disconoscimento. Sulla scorta del rilievo che l’istanza di verificazione costituisce oggetto di un onere, si desume che, in difetto della sua proposizione, il giudice non può tener conto del documento disconosciuto anche se ritiene di avere elementi a sostegno della valutazione della sua autenticità.

Peraltro, secondo uno specifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 11 giugno 1991, n. 6613, e Cass. 6 giugno 2006, n. 13258), l’istanza di verificazione – che non esige necessariamente la formale apertura di un procedimento incidentale (come nel caso in cui gli elementi acquisiti siano ritenuti da sè sufficienti) – può ravvisarsi implicitamente nell’insistenza sulla domanda di accoglimento presupponente l’autenticità del documento.

Ciò posto, si rileva che, nella fattispecie, è incontestato che la S., al momento della sua costituzione in giudizio con il deposito della comparsa di intervento, abbia proceduto tempestivamente a disconoscere l’ascrivibilità della provenienza della sottoscrizione della scrittura privata in capo al coniuge Ma.An.; è altrettanto pacifico (come constatabile anche sulla scorta dell’esame degli atti ammissibile anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio dedotto) che il M.A., a seguito del proposto ricorso cautelare incidentale per sequestro introdotto dopo la costituzione della S., ebbe a chiedere la verificazione giudiziale della scrittura (v., verbale di udienza del 30 aprile 1999), pur non reiterando successivamente la relativa istanza con la formulazione delle richieste istruttorie propriamente attinenti al giudizio di merito connesso.

Orbene, sulla scorta di tali risultanze, la Corte territoriale, con l’impugnata sentenza non definitiva, ha correttamente rilevato che il M.A. aveva già manifestato la sua volontà di chiedere la verificazione giudiziale dell’autenticità della controversa scrittura privata (già prodotta in copia al momento della costituzione, con la relativa indicazione delle scritture di comparazione e la proposizione delle altre richieste probatorie) e che la relativa istanza si sarebbe dovuta ritenere tempestivamente proposta perchè comunque formalizzata, in modo non equivoco, nell’udienza di comparizione del procedimento incidentale di sequestro, celebratasi antecedentemente alla scadenza dei termini ultimi per la formulazione delle istanze istruttorie (secondo la disciplina del previgente art. 184 c.p.c., “ratione remporis” applicabile nella specie), a cui era seguita, in virtù di apposita ordinanza sollecitatoria del giudice istruttore della causa di merito, la dichiarazione dello stesso attore (poi appellante) di volersi avvalere della scrittura stessa, che veniva prodotta in originale con la richiesta di adozione delle conseguenti cautele necessarie alla sua custodia (v. verbale di udienza del 21 giugno 2000). Da ciò la Corte genovese ha, con motivazione logica ed adeguata, inferito che l’istanza di verificazione era stata tempestivamente formulata, poichè la fase cautelare conseguente al procedimento incidentale di sequestro, pur avendo una relativa autonomia rispetto al giudizio di merito, era da considerarsi comunque connessa al giudizio principale di merito secondo un evidente nesso di strumentalità, ragion per cui la domanda di verificazione (ancorchè non espressamente riproposta con le istanze istruttorie dedotte ai sensi del richiamato art. 184 c.p.c.) doveva comunque considerarsi funzionale e collegata alle ulteriori disposizioni che lo stesso attore avrebbe inteso sollecitare al giudice del merito, ove avesse ritenuto la ritualità dell’intervenuto disconoscimento (che, peraltro, si era contestata con riferimento alla sua non del tutto univoca formulazione nei sensi precedentemente richiamati). Altrettanto coerentemente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto che la mancata formale reiterazione dell’istanza di verificazione con le richieste istruttorie del giudizio di merito non poteva implicare che il M.A. avesse inteso rinunciare alla univoca richiesta tempestivamente dedotta nell’ambito del procedimento cautelare incidentale, che si prospettava del tutto compatibile con le attività comunque sollecitate nella fase istruttoria del giudizio di merito e che avrebbe dovuto, quindi, indurre il giudice di primo grado a rilevare la ritualità dell’istanza stessa e a dar luogo alle conseguenti operazioni necessarie per accertare l’autenticità o meno della disconosciuta sottoscrizione dell’impugnata scrittura privata. Nè, peraltro, la suddetta istanza poteva integrare una novità rispetto all’originario “petitum” dedotto in giudizio, concretando essa una richiesta di accertamento incidentale (produttiva dell’introduzione di un procedimento istruttorio volto a verificare il valore della prova documentale nel processo di cognizione: cfr. Cass. 15 settembre 1986, n. 5599; Cass. 6 aprile 1995, n. 4036, e Cass. 7 febbraio 2005, n. 2411, cit.) resasi necessaria in conseguenza delle difese adottare dall’interventrice e, in particolare, del suo disconoscimento da considerarsi tempestivamente manifestato. Sulla scorta di questa corretta impostazione e valutazione delle emergenze processuali del giudizio di primo grado, la Corte di appello ligure, in accoglimento del gravame formulato dal M.A., ha dato corso alle conferenti incombenze istruttorie (mediante la nomina di c.t.u.) dipendenti dalla proposta rituale istanza di verificazione e con la sentenza definitiva n. 793 del 2006 è pervenuta legittimamente al riconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione apparentemente appartenente al Ma.An. trasparente dalla scrittura privata del 27 giugno 1996, adottando le conseguenti statuizioni nel merito, che non costituiscono oggetto di doglianze in questa sede di legittimità. A tal proposito non può, ovviamente, discorrersi di una possibile violazione del’art. 345 c.p.c., perchè la Corte di appello non ha provveduto ad ammettere nuovi mezzi di prova ma, in base alla ravvisata tempestività dell’istanza di verificazione giudiziale (denegata dal giudice di primo grado) e sulla scorta delle acquisizioni documentali già ritualmente intervenute nel giudizio di prima istanza ed a seguito del deposito dell’originale della scrittura privata avvenuto in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso giudice di prime cure (sul presupposto che ne era stata già idoneamente e tempestivamente prodotta la copia), ha dato corso agli adempimenti previsti dall’art. 217 c.p.c., nominando, in particolare, come dalla stessa norma ammesso, un consulente tecnico per l’espletamento dell’evidenziato accertamento propedeutico alla statuizione sul merito della controversia.

5. In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso va respinto con riferimento a tutti e tre i motivi proposti alla luce dell’affermazione del principio secondo il quale “pur dovendo essere ordinariamente proposta l’istanza di verificazione giudiziale dell’autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie (salvo il suo slittamento in conseguenza della produzione del documento come prova contraria nel termine finale per le richieste probatorie ed impregiudicata l’applicabilità della disciplina speciale di cui all’art. 293 c.p.c.), detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorchè non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purchè non esplicitamente revocata), con la conseguenza che, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado (e, quindi, di rigetto della domanda proposta), il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell’originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all’art. 217 c.p.c., in funzione dell’accertamento dell’autenticità o meno della scrittura medesima ai fini della decisione della causa nel merito”.

6. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della ricorrente, ed in favore del controricorrente costituito, nella misura così come liquidata in dispositivo, mentre non bisogna adottare alcuna statuizione sul punto in relazione al rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e l’altra intimata, in difetto della costituzione di quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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