Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16914 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16338/2006 proposto da:

ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante e procuratore speciale Dr. F.M.,

considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

AUGERI Erasmo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato DE

PORCELLINIS CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato INFANTE

Maurizio giusta delega in calce al controricorso;

C.R. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TREMANTE LUIGI giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 277/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 5/12/2005, depositata il 01/02/2006,

R.G.N. 1968/2002 + 2569/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MAURIZIO INFANTE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) V.L. parcheggiava la propria auto fiat 127 dinanzi all’ospedale di (OMISSIS) lungo una strada in pendio, senza frenarla adeguatamente. La autovettura scivolava per la pendenza e travolgeva le dipendenti dello Ospedale M.M.R., M.A.M. e C.R., che riportavano lesioni. Con citazioni autonome le tre infortunate convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il V. e la compagnia assicuratrice Assitalia chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. Nei tre giudizi rimase contumace il V., mentre resisteva la compagnia. Con altra citazione la Inail proponeva domanda surrogatoria nei confronti del V. e della assicurazione per il rimborso delle somme erogate alle danneggiate. Le cause erano riunite e trasmesse al Tribunale di Torre Annunziata nel frattempo istituito e territorialmente competente.

2. Con sentenza parziale del 3 novembre 1999, passata in giudicato, il tribunale accertava la responsabilità esclusiva del V. e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da A.M. ed al rimborso all’Inail di quanto versato dallo ente a M.M.R. ed a C.R.. Con separata ordinanza rimetteva in istruttoria la sola causa promossa dalla C. e da M.M.R. per lo espletamento di consulenze medico legali.

3. Con sentenza definitiva del 27 febbraio 2002 il Goa condannava il V. ed Assitalia in solido al risarcimento dei danni, distraendo le somme alle stesse erogate dallo Inail.

4. La decisione era appellata con appello incidentale dalla C. per la migliore determinazione del danno ed in punto di restituzione di somme allo Inail ed infine in ordine al decorso degli interessi dal giorno successivo alla messa in mora; con appello incidentale dallo assicuratore in punto di riduzione dei danni liquidati alla C. e in punto di interessi, deducendosi inoltre che la condanna doveva essere contenuta nei limiti del massimale di 200 milioni per danneggiato.

Ulteriore atto di appello, notificato in data 20 maggio 2002, era proposto dalla Assitalia, che deduceva il contenimento della condanna nei limiti del massimale minimo di legge vigente alla epoca dei fatti, sostenendo di aver smarrito la polizza che recava il miglior massimale convenzionale. Deduceva infine che lo intero importo del massimale era stato corrisposto allo Inail. A tale appello ha resistito M.M.R. proponendo appello incidentale in punto di somme riconosciute all’Inail e di computo di interessi legali e rivalutazione.

Resisteva allo appello anche C.R. deducendo la inammissibilità per tardività. Nel corso della fase di appello l’assicuratore produceva la polizza stipulata con il V., che restava contumace.

5. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2006 cosi decideva: dichiara inammissibile lo appello principale proposto da Assitalia nei confronti di C.R. e V.L.;

accoglie parzialmente lo appello di Assitalia proposto contro M. M.R. e il V. e lo appello principale proposto da C.R. e lo appello incidentale proposto da M.M. R. e per lo effetto in riforma della impugnata sentenza condanna in solido Assitalia e V. a pagare a C.R. la somma di Euro 64.870,15 ed a M.M.R. la somma di Euro 397.541,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 230.860,00 dal 17 maggio 1989 al saldo effettivo; conferma nel resto e condanna Assitalia a pagare allo avvocato Maurizio D’Alessio, difensore antistatario di C.R., ed a M.M.R. le spese del giudizio di appello, compensa le spese del grado tra il V. e tutte le altre parti.

6. Contro la decisione ha proposto ricorso Assitalia deducendo unico motivo di ricorso; resistono con controricorso M.M.R. illustrato da memoria e C.R. che propone ricorso incidentale.

I RICORSI sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso principale di Assitalia e quello incidentale della C. non meritano accoglimento in relazione alle considerazioni che seguono; secondo un ordine logico precede lo esame del ricorso Assitalia in relazione al quale giova anche la memoria proposta dalla controricorrente M..

7.a. ESAME DEL RICORSO ASSITALIA. Deduce la assicuratrice il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 69 del 1990, artt. 18 e 23, all’art. 1362 cod. civ., e segg., art. 2697 c.c. e art. 132 c.p.c., n. 4”.

La tesi, svolta nel corpo del motivo, sostiene che dallo esame congiunto ed integrato delle difese di primo grado, emergeva che in relazione alle pretese risarcitorie di M. e C. la condanna non poteva superare lo importo di L. 200 milioni previsto in polizza per ciascuna danneggiata, il tutto nello ambito di un massimale catastrofale di L. 500 milioni. Si aggiunge che il massimale convenzionale venne prodotto per la prima volta in appello e che erroneamente e per una svista la Corte di appello non aveva riscontrato la produzione in atti di tale copia, depositata al momento della iscrizione a ruolo della causa e riaffermata nella udienza di comparizione del 19 settembre 1992. Con un secondo argomento lo assicuratore sostiene la inoperatività della par condicio stabilita dalla L. n. 990 del 1069, art. 27, in presenza di titoli giudiziari che abbiano impedito la ripartizione proporzionale del massimale, e tale effetto impeditivo riferisce alla sentenza parziale inter partes, passata in giudicato.

In senso contrario si rileva: che il motivo nella sua complessa e articolata formulazione reca tre ordini di censure, in ordine alle quale appare arduo isolare la autonomia e la autosufficienza delle stesse in relazione alla natura dello errore, che si deduce. In primo luogo deve considerarsi il c.d. error in iudicando che si fonda su un esame congiunto ed integrato delle difese di primo grado dove si assumerebbe come proposta la eccezione del limite del massimale.

Il motivo, come estrapolato, viene logicamente in esame pregiudiziale, ma appare inammissibile essendo del tutto privo di autosufficienza, posto che la lettura integrata delle difese di primo grado appartiene alla mente del difensore, non trova referenti specifici e risulta efficacemente contraddetta dalla motivazione della sentenza – a pag. 9 dove si legge che la Assitalia nella fase del merito non ha mai formalmente eccepito, trattandosi di eccezione in senso stretto, il limite del massimale. Tale motivazione, che tiene conto anche delle conclusioni rassegnate in appello, rende evidente non solo il difetto di autosufficienza ma anche il tentativo di introdurre per la prima volta un nuovo motivo di gravame.

Il secondo argomento consiste nel dedurre per la prima volta in cassazione la tesi di una svista compiuta dalla Corte di appello, con violazione dello art. 2697 c.c. (per non avere la Corte considerata la produzione della polizza, smarrita in prime cure, e ritrovata in appello e depositata al tempo della iscrizione a ruolo. Ma sul punto la motivazione della Corte a ff. 11 appare contraria a tale assunto, posto che rileva la mancata allegazione del documento decisivo per quanto attiene alla liquidazione del danno alla M.. In relazione a tale secondo argomento, si osserva che esso in primo luogo difetta di autosufficienza, sia per i riferimenti che per la rappresentazione degli atti, e nessun error in iudicando risulta compiuto o errore percettivo in relazione ad una produzione tardiva che non venne effettuata prima della udienza in cui la causa venne rimessa al collegio per la decisione.

In relazione ai primi due argomenti dunque non si ravvisa alcun vizio della motivazione e alcuna violazione di regole processuali o sostanziali.

Resta il terzo argomento che attiene alla rilevata violazione della par condicio creditorum, con violazione del testo originario della L. n. 990 del 1969, art. 27.

Sostiene il ricorrente che la assicurazione era impossibilitata a far valere la previsione dello art. 27 della citata legge per la ragione che i pagamenti eseguiti in favore dello Inail e della M.A., in virtù della sentenza parziale, avevano esaurito il massimale, con la conseguenza impeditiva del ristoro per le altre parti.

Ma anche su tale punto la Corte di appello – come si legge a pag. 10 della sentenza – ha motivato sulla pretestuosità di tale tesi, posto che lo assicuratore era a perfetta conoscenza della pluralità dei danneggiati e non poteva opporre a coloro che chiedevano il risarcimento la incapienza del massimale per avere risarcito gli altri, ma avrebbe invece dovuto proporre nella sede processuale e nel contraddittorio tra le parti un contraddittorio per rispettare il principio della par condicio creditorum. Ne consegue che in caso di scelta preferenziale in violazione della par condicio, di pagamento ai favoriti, lo assicuratore risponde verso ciascun danneggiato fino alla concorrenza del massimale medesimo – vedi in tal senso Cass. 2004 n. 13335, 1995 n. 513, tra le significative.

Prosegue la Corte di appello a pag. 11 della motivazione rilevando la mancata allegazione del documento della polizza con il massimale convenzionale e considerando come non rilevante e tardiva la richiesta di prova testimoniale sullo smarrimento della polizza stessa. Tale parte della motivazione non risulta neppure impugnata in questa sede, dove si preferisce sostenere la ed svista.

Il ricorso, esaminato secondo la autonomia degli argomenti, risulta pertanto in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La M. nella memoria eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 1342 del 1999 del Tribunale di Torre Annunziata, emessa nello ambito del giudizio di primo grado che per la sua portata assurgerebbe ad elemento insuperabile per la difesa della Assitalia e per il rigetto del ricorso. Si aggiunge che la eccezione del limite del massimale sarebbe stata eccepita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale.

La deduzione appare solo in parte condivisibile in relazione alla novità della eccezione, mentre per la formazione del giudicato occorre considerare la complessità della materia del contendere, in ordine alla quale il contenzioso persisteva con alcune parti, incluse la M., onde appare arduo sostenere la formazione di giudicati parziali per posizioni attenenti alla unicità del fatto illecito dannoso, persistendo la res controversa proprio per il quantum debeatur e gli obblighi dello assicuratore solidale.

7.b. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA C..

Deduce la C. un error in iudicando per un evidente errore di calcolo – chiaramente denunciato in termini matematici a pag. 7 del controricorso.

Il ricorso incidentale sul punto risulta inammissibile essendo diverso il rimedio esperibile.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente assicurazione alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore delle parti costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ASSITALIA SPA a rifondere a M.A. M. la somma di Euro 10.200,00 ed a C.R. la somma di 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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