Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16914 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1533/2020 proposto da:

W.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE MONTANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– U.U.G. DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronologico 9534/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 05/12/2019 R.G.N. 56054/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento n. 9534 depositato il 5.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da W.Y., cittadina della Repubblica Popolare Cinese, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, e della protezione umanitaria.

2. La richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere venuta a conoscenza del culto della Chiesa di (OMISSIS) nel 2002, grazie ad un’amica e successivamente si era convertita; dopo la sua conversione, a partire dal 2008, le era stato affidato il compito di comprare CD, sui quali venivano registrati gli insegnamenti della predetta Chiesa, e di consegnarli in un posto specifico; successivamente le furono assegnati altri incarichi di proselitismo ma, vedendo molti suoi compagni arrestati e temendo di esserlo anche ella, ottenuto il passaporto con il visto turistico per l’Italia, decise di lasciare il Paese; aveva riferito, infine, di temere di essere arrestata in caso di rientro in Cina.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il racconto della richiedente presentava vistose incongruenze e contraddittorietà dal punto di vista interno; conseguentemente, ha sottolineato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria svolgendo sul punto un approfondimento istruttorio officioso; inoltre, ha specificato che la documentazione prodotta afferiva alla condizione della Cina in generale, ma non alla storia personale del richiedente; il Tribunale ha ritenuto, infine, che non erano ravvisabili particolari condizioni di vulnerabilità in considerazione del fatto che la richiedente in Italia non aveva membri della propria famiglia, nè una abitazione propria nè attualmente lavorava, mentre in Cina svolgeva regolare attività lavorativa ed aveva un marito ed un figlio.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale W.Y. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: e cioè la condizione di pericolosità e di terrore esistente in Cina per i fedeli della Chiesa di (OMISSIS).

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Commissione Territoriale per la valutazione della condizione personale di essa richiedente, in quanto in sede di audizione ella si era limitata a raccontare gli episodi che l’avevano colpita più profondamente per cui sarebbe stato difficile raccontare 8/9 anni di vita vissuta in un’unica audizione; deduce che, qualora il racconto avesse presentato incertezze, ben avrebbe potuto il Tribunale approfondire l’indagine e superare i dubbi sulla credibilità.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni politiche e repressive del Paese di origine.

5. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., che il Tribunale aveva errato a non applicare la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora si fosse in presenza di seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vietava l’espulsione dello straniero che potesse essere perseguitato nel suo paese di origine e che ivi potesse correre gravi rischi.

6. I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili.

7. Preliminarmente va rilevata la trasmissibilità di tutti i vizi denunciati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Tribunale valutato i dedotti fatti sicchè le censure si rivelano essere unicamente una richiesta di rivisitazione di merito degli accertamenti in fatto compiuti dal Tribunale medesimo.

8. E’ opportuno, poi, ribadire che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione della decisione, da compiersi alla strega dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” senza dar rilievo esclusivo e determinate a mere discordanze o contraddizioni in aspetti secondari o isolati del racconto; detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. n. 14674 del 2020; Cass. n. 9811 del 2020).

9. Il Tribunale, nella fattispecie, nel giungere alla conclusione di inattendibilità del racconto, si è attenuto ai criteri legali e agli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e, con un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019) ha escluso la veridicità delle dichiarazioni rese.

10. Infatti, il Tribunale ha evidenziato quali incongruenze nel narrato: a) la scelta di convertirsi alla Chiesa di (OMISSIS), pur essendo già seguace del cristianesimo; b) il vuoto temporale nel racconto dal 2003 al 2008; c) l’accettazione di un incarico, a partire dal 2013, come quello di stampare i libri della Chiesa di (OMISSIS) dal lei stessa definito ancora più pericoloso del precedente; d) la possibilità di muoversi tra imprenditori, per sostenere l’attività di proselitismo senza precauzioni; inoltre ha sottolineato l’illogicità delle dichiarazioni rappresentata dal fatto che la ricorrente fosse riuscita ad ottenere il passaporto dopo essere stata segnalata alla polizia, nonostante il collegamento tra le varie autorità.

11. Le altre censure di cui ai motivi, poi, postulano tutte, quale causa della fuga dalla Cina, la appartenenza religiosa alla Chiesa di (OMISSIS) che, come sopra detto, è stata esclusa dal Tribunale con motivazione adeguata e giuridicamente corretta di talchè le critiche si limitano ad essere una mera contrapposizione alla valutazione dell’organo giudicante che ha escluso ogni forma di protezione proprio in considerazione della non credibilità del narrato.

12. Conforme a diritto risulta, poi, la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice che ha ritenuto che, sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevavano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio di interesse.

13. Quanto, infine, alle doglianze in tema di concessione della protezione umanitaria, esse non possono che ritenersi trasmissibili per la mancanza di allegazioni specifiche sulle condizioni di vulnerabilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo a fronte di una motivazione (sopra sinteticamente riportata) dei giudici di merito ampia, dettagliata e scevra da vizi logici e giuridici.

14. Alla stregua di quanto esposto deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

15. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata amministrazione nei cui confronti essa non si è perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro dell’Interno e non presso l’Avvocatura dello Stato.

16. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

17. Ne deriva che, acclarata la inammissibilità del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

18. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA