Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16914 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

D.O., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa

in calce al controricorso, dagli Avv.ti Gianni Marongiu, Andrea

Bodrito e Francesco D’Ayala Valva, che hanno indicato recapito PEC,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo, al viale

Parioli n. 43 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 51, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Toscana il 9.3.2012 e pubblicata il 7.9.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.O., e sua moglie D.V.S., ricevevano notifica dall’Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento attinenti a maggiore Irpef in riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002, in relazione al reddito da loro percepito e conseguenziale ai maggiori redditi accertati nei confronti della Autoborgo Srl, società di capitali ma avente ristretta base partecipativa, essendone soci soltanto il D., titolare del 70% del capitale sociale e la D.V., titolare del rimanente 30%. Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’odierno controricorrente recano n. (OMISSIS), in relazione all’anno 2000, n. (OMISSIS), in riferimento all’anno 2001, e n. (OMISSIS), attinente all’anno 2002.

Nei confronti della società Autoborgo la Guardia di Finanza aveva svolto attività di accertamento concluso con Processo Verbale di Costatazione n. (OMISSIS) del (OMISSIS), che veniva definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15. Successivamente erano svolte indagini bancarie ed era compiuta una nuova verifica. All’esito l’Ufficio accertava maggiori redditi societari non dichiarati, in relazione all’anno 2000, per l’importo di Euro 351.390,54; in riferimento all’anno 2001, per l’ammontare di Euro 231.202,00; ed in ordine all’anno 2002, per un totale di Euro 10.739,00. L’Amministrazione finanziaria applicava la presunzione della distribuzione dei maggiori utili conseguiti ai soci in misura integrale in proporzione delle quote di partecipazione possedute, e notificava gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti ai coniugi.

I soci proponevano impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, che riuniva i ricorsi relativi ai diversi anni d’imposta, ma conservava la separazione tra i ricorsi introdotti da ciascuno dei due soci. La CTP, quindi, accoglieva l’impugnativa proposta da D.O. ed annullava gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti.

Le decisioni sfavorevoli erano gravate da appello dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che rigettava i ricorsi. In particolare osservava che la “presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società di capitale a ristretta base societaria” richiede, “oltre alla ristretta base societaria ed alla effettiva percezione degli utili societari… anche elementi tesi a verificare la movimentazione bancaria del contribuente, sull’acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati. Nel caso in esame l’Ufficio non ha posto in essere alcuna delle attività di riscontro…” (sent. CTR, p. 2 s.).

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre premettere, in considerazione della materia trattata in questo processo, che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Autoborgo Srl, di cui quelli emessi nei confronti dell’odierno controricorrente sono consequenziali, sono stati oggetto di separato giudizio, deciso da questa Corte con ordinanza 27.9.2018, n. 23257. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione assunta dalla CTR, che aveva confermato l’annullamento degli atti impositivi. A seguito della decisione adottata dalla Cassazione la causa non risulta essere stata riassunta innanzi alla competente CTR, con la conseguenza che l’accertamento nei confronti della società rimane confermato ed è divenuto definitivo (cfr. comunicazione 11.2.2020 della CTR Firenze, invia M.C. Savanella, a Corte di Cassazione, riceve E. Sergi).

Deve ancora preliminarmente precisarsi, in considerazione delle osservazioni proposte dal controricorrente (controric., p. 4), che i refusi (Bologna anzichè Firenze, società Olimpia Srl anzichè società Autoborgo Srl) in cui è incorsa l’Agenzia delle Entrate nel redigere il proprio ricorso non ne comportano l’invalidità, essendo gli argomenti esposti dall’Ente impositore ugualmente ben comprensibili, come è dimostrato pure dalle stesse compiute difese proposte da D.O., che non è rimasto limitato nell’esercizio dei suoi diritti processuali.

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto che la “presunzione di distribuzione ai soci degli utili percepiti “in nero” nel caso di società di capitali a ristretta compagine non sarebbe valida qualora non risulti suffragata da ulteriori riscontri documentali” (ric., p. 3).

1.2. – Mediante il suo secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 124 disp. att. c.c., per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio D.O., “anche sulla base del presupposto di avere già annullato l’avviso di accertamento emesso per la medesima annualità nei confronti della società”, sebbene l’annullamento non fosse divenuto definitivo.

2.1. – Mediante il suo primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate critica, in relazione al profilo della violazione di legge, la decisione assunta dalla impugnata CTR per aver ritenuto che la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili, accertati come conseguiti e non dichiarati da una società di capitali avente ristretta base partecipativa, debba essere suffragata da ulteriori elementi documentali, non mancando di precisare in quali atti processuali aveva esposto il proprio contrasto avverso la tesi poi accolta dalla CTR, indicando le formule utilizzate.

In effetti la CTR afferma che “l’accertamento in capo al socio, oltre alla ristretta base societaria ed alla effettiva percezione degli utili societari, deve essere fondato anche su elementi tesi a verificare la movimentazione bancaria del contribuente, sull’acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati. Nel caso in esame, l’Ufficio non ha posto in essere alcuna delle attività di riscontro appena citate, ma si è limitato a ripartire il presunto maggior reddito accertato alla società sulla base delle quote di partecipazione dei soci” (sent. CTR, p. 1 s.). Le affermazioni proposte dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana non risultano condivisibili.

In materia questa Corte di legittimità ha adottato da lungo termine un orientamento ormai consolidato e ripetutamente ribadito, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti”, Cass. sez. V, 18.10.2017, n. 24534. La decisione riprende l’orientamento richiamato dall’Ente impositore nel suo ricorso, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, Cass. sez. V, 22.4.2009, n. 9519. Merita solo di essere ricordato, al proposito, che la ristretta base partecipativa della società Autoborgo Srl è un dato incontestato nel presente giudizio.

La Suprema Corte ha pure di recente chiarito che “in tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (Nella specie, si trattava di una società a ristretta base partecipativa, ritenuta mera “cartiera”, sicchè, in considerazione dell’inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci), Cass. sez. V, 19.12.2019, n. 33976. La tesi proposta dalla CTR, secondo cui il maggior reddito accertato nei confronti di una società di capitali avente ristretta base partecipativa, può essere considerato ripartito tra i soci, in proporzione delle quote possedute, sol quando l’accertamento nei loro confronti risulti fondato anche su elementi tesi a verificare la movimentazione bancaria dei contribuenti, sull’acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati, non risulta fondata, occorrendo riaffermare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

Merita di essere sottolineato, per completezza, che la contribuente non propone argomenti, nel proprio controricorso, volti ad affermare che l’accertamento tributario emesso nei confronti della società risultasse infondato.

Il primo motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore deve essere pertanto accolto.

2.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta la impugnata CTR per aver fondato la propria decisione “anche” sull’intervenuto annullamento dell’accertamento tributario emesso nei confronti della società, che non era però divenuto definitivo.

Invero nella decisione impugnata non è dato rinvenire elementi che inducano a ritenere la stessa sia fondata anche sul riassunto argomento contestato dall’Agenzia delle Entrate.

Il motivo di ricorso non coglie pertanto la ratio decidendi adottata dalla CTR, e critica argomenti che il giudice dell’appello non pone a fondamento della sua pronuncia.

Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve essere, in definitiva, accolto in relazione al primo motivo di gravame, inammissibile il secondo, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in diversa composizione, perchè rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi innanzi enunciati e provveda anche a disciplinare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiara inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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