Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16914 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26198-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DI CATANZARO DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del

19/03/2012, depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro R.N. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 relativo all’anno d’imposta 1993, con cui l’Ufficio aveva ripreso a tassazione redditi da partecipazione alla società Gruppo Oleario Italiano spa, della quale il contribuente era socio per il 33% del capitale sociale.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che il reddito derivante dalla distribuzione ai soci degli utili di una società di capitali è tassabile solo al momento della percezione della quota ai medesimi spettante – ha ritenuto che nella specie difettasse il collegamento tra l’accertamento del maggior utile societario e l’acquisizione di tale utile a favore del contribuente in ragione della propria quota.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 1 e 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la CIR sarebbe incorsa trascurando la presunzione di distribuzione tra soci degli utili non dichiarati delle società a ristretta base sociale.

Il contribuente non si è costituito in questa sede.

Il ricorso è fondato.

la Commissione Tributaria Regionale – trascurando la presunzione di distribuzione tra soci degli utili non dichiarati delle società a ristretta base sociale e, quindi, omettendo di verificare se nella specie ricorresse la circostanza (menzionata nell’atto impositivo, trascritto in parte qua a pag. 5 del ricorso per cassazione) della ristrettezza della base sociale della società partecipata e, in caso affermativo, di accertare se il contribuente avesse offerto prove idonee al relativo superamento – si è posta in contrasto con il principio, reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, salva prova contraria da parte del contribuente, anche in assenza di rapporti di parentela; ciò in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio (vedi, da ultimo, ord. a 24572/14).

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Calabria, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Calabria, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA