Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16914 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12129-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANLUCA SELICATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/28/2015 della COMMISSIONE TP1B1TT ARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il

25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti, si è costituito il contribuente con controricorso, illustrato da memoria, l’ufficio ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa ad un giudizio di omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 1995, per redditi di capitali provenienti dalla presunta distribuzione in capo ai soci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, dei maggiori utili extra contabili accertati in capo alla società Casa del Vino srl, partecipata dal ricorrente.

Con tale motivo, l’ufficio denuncia il vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto non adeguatamente motivato l’avviso d’accertamento ricevuto dal contribuente, perchè richiamava per relationem altro avviso d’accertamento nei confronti della società di cui il ricorrente era socio, senza che fosse allegato al primo, ovvero senza che ne fosse richiamato il contenuto, anche perchè la notifica alla società sarebbe stata in corso, al momento del ricevimento della notifica dell’odierno atto impugnato, da parte del socio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, Tn tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.” (Cass. n. 25296/14, 5645/14, 8407/02).

Nel caso di specie, il giudizio sulla contemporaneità o posteriorità della notifica dell’avviso d’accertamento alla società, rispetto a quella fatta al socio e oggetto del presente giudizio d’impugnazione, non è rientrato nell’indagine dei giudici d’appello, al fine di verificare se l’atto richiamato ma non allegato fosse conoscibile dal contribuente, il quale, in ogni caso, nella sua qualità di socio, era abilitato all’accesso a tutti i documenti amministrativi della società, ex art. 2261 c.c., ammesso che i fatti che avevano determinato l’accertamento di un maggior reddito in capo alla società potevano avere un qualche rilievo per la situazione del socio, atteso che potevano essere contestati esclusivamente dal legale rappresentante, quale unico legittimato. Pertanto, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, D.P.R. n. 600 cit., ex art. 42, è oggetto di un giudizio “in concreto” a posteriori, nel quale verificare se il socio avesse avuto la possibilità concreta, al momento della notifica dell’atto impositivo a lui rivolto, di conoscere le ragioni dell’accertamento propedeutico nei confronti della società di cui era socio, in virtù della sua qualità di socio che gli consentiva di accedere agli atti amministrativi sociali (va, infine, rilevato che le conclusioni dell’avviso d’accertamento nei confronti della società sono state riportate nell’avviso notificato al socio – v. p. 11 controricorso). Inoltre, la parte contribuente nulla documenta in merito alla effettiva data di notifica dei distinti avvisi d’accertamento e soprattutto quale fosse il concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinchè, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per la Puglia sezione di Taranto, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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