Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16913 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15737/2006 proposto da:

Q.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI

Arturo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAILLA

GREGORIA MARIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.E. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESTRA Maria Antonietta giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 24/3/2005, depositata il 03/05/2005,

R.G.N. 8493/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA CESTRA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 22 settembre 1991 D.G.E. proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso il 9 luglio 1991 dal Presidente del Tribunale di Frosinone in favore di Q.P. con il quale veniva ingiunto il pagamento di 70 milioni quale sorte capitale, oltre interessi convenzionali con capitalizzazione annuale e spese. La parte opponente sosteneva che la vicenda traeva origine da un mutuo di 70 milioni elargito dal Q. a fronte del quale erano state rilasciate cambiali firmate in bianco per 107 milioni e 500 mila; successivamente il D.G. aveva pagato 37.500.000 rilasciando altre cambiali e poi aveva versato una ulteriore somma di 32 milioni senza ricevere la restituzione dei titoli originari che erano stati azionati in diversa sede. Si costituiva la parte opposta contestando le tesi avversarie e chiedendo il rigetto della opposizione. La lite era istruita con prove documentali, orali e con lo interpello del creditore.

Il tribunale di Frosinone con sentenza n. 841 del 2001 accoglieva la opposizione revocando il decreto e condannava il Q. a rifondere le spese di lite.

2. Contro la decisione appellava il Q. chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 maggio 20051 rigettava l’appello e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese del grado.

3. Contro la decisione ricorre il Q. deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria. Risulta depositata dal difensore nota con deposito di documenti notificata alla controparte in data 29 maggio 2010, contenente sentenza del tribunale di Frosinone n. 934 del 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva precede la sintesi descrittiva dei motivi, ne segue la confutazione in diritto.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed il vizio della motivazione su punto controverso e decisivo”.

La tesi che viene svolta nel corpo del motivo contesta lo accertamento compiuto dai giudici dello appello in merito ad un punto decisivo, da ritenersi invece ancora controverso. Sostiene il ricorrente che non risulta conforme al vero la circostanza dello avvenuto pagamento della sorte delle sei cambiali rilasciata dal D. G. al Q. in data 10 gennaio 1993 con scadenza in data 15 gennaio 1984 siano state pagate nella procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) innanzi al tribunale di Frosinone. Si aggiunge che tale pagamento non risulta allegato o provato dallo opponente e che la procedura esecutiva in questione sarebbe ancora pendente ed allo stato sospesa come risulterebbe da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Frosinone esecuzioni immobiliari. Si ammette tuttavia – a ff. 5 del ricorso – che in detta procedura sono state azionate le sei cambiali, oggetto del decreto opposto.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ed il vizio della motivazione su punto decisivo”.

La Corte di appello ha ritenuto che il presunto avvenuto pagamento della sorte cambiaria le impedisce di pronunciarsi sugli interessi convenzionali dovuti dal D.G.; si assume ora la tesi della omessa pronuncia posto che il titolo era stato azionato per il pagamento dei soli interessi.

Nulla aggiunge la memoria agli argomenti come sopra enunciati, mentre la produzione, successiva alla notifica del ricorso e depositata il 3 giugno 2010 in cancelleria, appare inammissibile non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 372 cod. proc. civ., comma 1.

5. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce un error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove, assumendosi sostanzialmente un travisamento del fatto di ordine revocatorio. Ed in vero la Corte di appello assume come pacifico in corso di causa che il credito originario sia stato soddisfatto in separata sede, mentre ora in sede di cassazione, il ricorrente deduce la esistenza di altra procedura pendente tra le parti, allo stato in una fase di sospensione.

Il motivo risulta inammissibile in quanto privo di autosufficienza e di decisività, posto che non risulta prodotta e illustrata la documentazione della causa pendente e sospesa e neppure sono precisati gli atti ed i documenti processuali da cui desumere, contrariamente allo assunto della Corte di appello, la esistenza di una res controversa circa la sorte del credito, che lo stesso ricorrente ammette di avere azionato in due sedi e cause diverse.

Il secondo motivo, parimenti, risulta inammissibile essendo privo di autosufficienza. Abilmente il difensore del ricorrente deduce che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto per la corresponsione di interessi convenzionali particolarmente esosi, tanto che il complesso di tali interessi era di gran lunga superiore al credito originario.

Ma la censura, presentata nella forma di omessa pronuncia, esigeva una puntuale autosufficienza, con la riproduzione del decreto ingiuntivo, le allegazioni documentali offerte, e le linee difensive espresse in sede del giudizio sulla opposizione. Tali omesse puntualizzazioni rendono evidente che manca la esatta censura della ratio decidendi coerentemente svolta dalla Corte di appello – a ff. 4 della motivazione – sul rilievo che la accessorietà del credito per interessi rispetto al credito per capitale, esclude che si possa statuire in ordine alla debenza degli interessi maturati, atteso che lo stesso creditore non ha fornito elementi specifici di riscontro circa il ritardato pagamento. Non assume rilevanza, in tale contesto, il fatto che il credito azionato in altra procedura, non abbia ancora dato corso ad atti satisfattivi.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente in favore del D.G., alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Q.P. a rifondere a D. G.E. la somma di Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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