Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16913 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6423-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.A., S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4847/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 4/06/2014, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Claudio Berliri difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio, che, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di S.M. e D.L.A., soci della S&D Motors s.r.l. (poi SD Motors srl), aveva ritenuto decisiva la circostanza che in altri procedimenti separati instaurati nei confronti della società era stato confermato (sia in primo sia in secondo grado) l’annullamento degli accertamenti resi nei confronti del sodalizio; ne conseguiva che gli accertamenti, riguardanti i soci (in forza della loro quota di partecipazione) per gli stessi anni di imposta, perdevano di efficacia.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., può essere definito ex art. 375 c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate, denunziando con il primo motivo la violazione dell’art. 295 c.p.c. e con il secondo la violazione dell’art. 2909 c.c., si duole che il giudice di appello abbia omesso di sospendere il giudizio malgrado la natura pregiudiziale del procedimento relativo alla società, considerando definitive le statuizioni di annullamento dell’accertamento nei confronti del sodalizio; statuizioni avverso le quali era stato invece proposto ricorso per Cassazione.

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

FATTO E DIRITTO.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Al riguardo va innanzitutto premesso che le richiamate sentenze della CTR Lazio, aventi ad oggetto l’accertamento societario, sono state tutte cassate da questa Corte (v. Cass. 25893/15, 25895/15, 25899/15 e 25898/15), con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio; ne consegue l’impossibilità in questa sede di una trattazione congiunta. Ciò precisato, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in caso di pendenza separata di procedimenti nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti di società di capitale a ristretta base sociale e del reddito di partecipazione contestato dall’ufficio ai singoli soci in dipendenza dell’accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario (affermato, invece,per le società di persone; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa; in particolare Cass. n. 2214/2011 ha precisato che “costituendo l’accertamento nei confronti della società un “presupposto dell’accertamento nei confronti del socio, in quanto indispensabile antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell’unico atto amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano, ricorre un’ipotesi di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c… (…) in ordine ai rapporti tra processi tributari, trovando applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c., secondo cui “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” (questa Corte, nel fare applicazione del superiore principio, ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta – cfr. Cass. n. 1865/2012); in senso conforme v. anche Cass. 23323/2014; 16615/2015; 22673/2015; v. anche Cass. sez. unite 8053/2014 e 10027/2012)).

Orbene, la CTR, dando atto di avere con separato giudizio ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento resi nei confronti della società concernenti la medesima pretesa fiscale che aveva determinato l’accertamento nei confronti del socio quale percettore dei redditi di partecipazione conseguenti al maggior reddito acclarato per la società, non si è conformata ai superiori principi, poichè avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo ai soci in attesa della definitività del procedimento relativo alla società, piuttosto che annullare la pretesa fiscale emessa nei confronti degli stessi.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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