Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16912 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9781/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTE Giuseppe,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPRIOLI LUCIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, A.N.A.S.

SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 208/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 26/11/2004, depositata il 13/04/2005,

R.G.N. 153/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CONTE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) alle ore 13 circa C.G., alla guida della propria auto Citroen Bx, con a bordo la moglie S.A., mentre percorreva la statale (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), giunto in prossimità dello svincolo di (OMISSIS), al termine di ampia curva si era trovato di fronte un autocarro fiat 238 guidato da P.G. e di proprietà di P.O., assicurato presso Uniass assicurazioni spa. Lo scontro frontale era avvenuto nella emergenza determinata da un precedente incidente, il traffico era stato bloccato sulle due corsie in direzione (OMISSIS) ed il flusso delle auto su cui si trovava la auto del P. era stato deviato nella corsia di sorpasso della contraria sezione, dove proveniva lo autocarro, che non aveva adottato alcuna manovra di cautela.

Il C. ed la S. a seguito dello incidente riportavano lesioni.

2. Con citazione del 24 novembre 1987 i coniugi C. convenivano dinanzi al tribunale di Brindisi il conducente dello autocarro, il proprietario e lo assicuratore chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sulla base della descrizione dei fatti sopra cennata.

Si costituivano i P., guidatore e proprietario, contestando il fondamento delle domande e spiegavano riconvenzionale per il risarcimento dei propri danni. La assicurazione Uniass eccepiva il difetto di legittimazione. Il C. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Unipol presso cui era assicurata la autovettura incidentata, ed inoltre la società ANAS ed il Ministero dello interno, sul rilievo della concorrente responsabilità del proprietario e gestore della strada e degli ufficiali della polstrada in relazione alla inidonea predisposizione di misure di sicurezza. Il G.I. autorizzava la chiamata dello assicuratore ed ordinava lo intervento in giudizio di Anas e Ministero dello interno. La Avvocatura erariale, costituitasi per Anas e Ministero dello Interno, eccepiva la incompetenza territoriale in favore del tribunale di Brindisi.

3.11 Tribunale di Brindisi, con sentenza 17 novembre 1994 dichiarava la propria incompetenza territoriale. Gli attori procedevano alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce. Restavano contumaci i P. ed Uniass. Si costituivano il Ministero e lo Anas, contestando la dinamica ed il fondamento delle pretese.

4. Il Tribunale di Lecce – sezione stralcio – con sentenza del 28 novembre 2000, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale proposta dai P. contro C.;

accertava la responsabilità del conducente P. nella misura del 75%, attribuendo al C. il residuo 25%; condannava i P., Uniass, Anas e Ministero dello interno in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori – come indicato in dispositivo, oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali.

5. Contro la sentenza proponevano appello principale con unico atto lo Anas e il Ministero dello interno, deducendo la prescrizione della azione e la infondatezza della domanda; resistevano le parti lese chiedendo il rigetto del gravame e la Uniass proponeva appello incidentale rilevando che non era stato citato il Fondo di Garanzia e che nel giudizio di prime cure non era stato evocato il Commissario liquidatore della impresa ceduta. Altro appello incidentale era svolto da P.G. sostenendo che la responsabilità esclusiva dello incidente era riferibile al C..

6. Alla udienza del 19 novembre 2002 il difensore del P. dichiarava che P.O. era deceduto in (OMISSIS). Il giudizio veniva interrotto e quindi riassunto da Anas e Ministero dello Interno.

7. Instauratosi il contraddittorio i coniugi C. eccepivano la estinzione del giudizio tardivamente riassunto e la nullità della impugnazione congiunta Anas e Ministero degli interni in relazione ad evidente conflitto di interessi, dichiaravano di aver transatto la lite con la CONSAP e di rinunciare alla domanda contro P. G., gli eredi di P.O. e la Uniass. Anche la UNI ONE assicurazione, nuova denominazione della UNiass confermava che la lite era stata transatta con i C.. Si costituivano gli eredi di P.O. e spiegavano appello incidentale in punto di responsabilità, ma poi in sede di precisazioni di conclusioni chiedevano di essere estromessi dalla lite per effetto della transazione.

8. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 aprile 2005 in riforma della sentenza appellata accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda dei C. contro Anas e Ministero dello interno; dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti interessate dalla transazione compensando tra le stesse le spese del giudizio. Condannava i C. alla rifusione in favore di Anas e Ministero dello Interno alla metà delle spese del giudizio, compensando tra le parti suddette la restante metà.

9. Contro la decisione ricorrono C.G. ed S.A., con ricorso notificato il 20 marzo 2006 e depositato il 6 aprile 2006, deducendo tre motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono con unico controricorso Anas e Ministero dello interno.

Nella memoria i ricorrenti deducono la inammissibilità ed improcedibilità del controricorso, notificato il 22 maggio 2006 ben oltre il termine di venti giorni decorrenti – secondo quanto stabilito dall’art. 370 c.p.c., comma 1 – dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

10. Preliminarmente deve dichiararsi la improcedibilità del controricorso per la tardività del deposito in cancelleria, come risulta per tabulas. Vedi in tal senso Cass. 2006 n. 9336 e 2005 n. 18091. Tanto preclude a questa Corte di conoscere il contenuto del controricorso. Peraltro la avvocatura non ha preso parte alla udienza pubblica.

11. Passando allo esame del ricorso dei C., questa Corte lo ritiene fondato in relazione al terzo motivo, rigettandosi gli altri, con conseguente cassazione con rinvio. Per chiarezza espositiva vengono in esame dapprima i motivi non fondati.

11.a. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI. Nel primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, artt. 209, 303, 304, 305 c.p.c., art. 307 c.p.c., comma 3, art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5”.

La tesi, svolta nel corpo del motivo, sostiene che la morte di P.O. venne dichiarata con la comparsa del 18 ottobre 2002 e nel corso della udienza del 19 novembre 2002, come avvenuta agli inizi del 2000. Lo evento interruttivo decorre dalla data del 19 dicembre 2002 ed a partire da questa data decorre il termine di sei mesi per la riassunzione, termine non rispettato, posto che il giudizio risulta riassunto il 29 maggio 2003. In senso contrario si osserva come correttamente la Corte di appello – a pag. 9 della motivazione – rileva che la dichiarazione di morte venne resa da altro difensore non legittimato a interloquire nel processo nel nome del defunto P.O. (vedi in tal senso Cass. 2004 n. 16020 e 2003 n. 8998). Non senza rilevare che gli eredi P., costituitisi nella fase di appello, hanno accettato il contraddittorio e gli effetti della transazione, onde difetta anche l’interesse a tale eccezione.

Nel secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 103 c.p.c., art. 2055 c.c., e art. 24 Cost., in relazione agli artt. 3, 4, 5 del codice di rito”. Anche su tale punto correttamente motiva la Corte leccese, la quale ha escluso la configurabilità del conflitto in linea astratta ed a maggior ragione in concreto, considerando le autonome linee difensive dello ente proprietario della strada e del Ministero per il fatto dei dipendenti della polizia stradale, entrambi onerati a presidiare la sicurezza della strada pubblica a traffico intenso. Del resto la causa pretendi, in relazione al contraddittorio sostanziale, si svolge in ordine ad unico fatto dannoso cui abbiano concorso con pari efficacia causale più condotte – come bene evidenzia il dictum di questa Corte nella sentenza 1995 n. 623.

La censura risulta pertanto manifestamente infondata.

11.b. ESAME DEL TERZO MOTIVO MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO. Deducono i ricorrenti “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 118 e 210 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a PUNTI DECISIVI della controversia, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 5”.

La tesi svolta in sede argomentativa si fonda sul capovolgimento della valutazione della responsabilità dello Anas, proprietario della strada e gestore della sua sicurezza viaria, e del personale della polstrada di pronto intervento, che viene operato dalla Corte di appello, facendo perno sui rilievi del rapporto della Polizia stradale – che per un criterio di autosufficienza viene riprodotto a pag. 19 del ricorso – secondo cui “il flusso veicolare era stato canalizzato sulla semicarreggiata direzione sud, in quanto sull’altra semicarreggiata si era APPENA verificato un grave incidente. Entrambe le deviazioni del flusso, oltre che dai cartelli erano segnalate e regolate anche da due agenti in divisa….. collocati sul lato nord e sul lato sud del tratto aperto al traffico. La segnalazione di pericolo esclude dunque, per la inconciliabilità sul piano logico, ancor prima che giuridico, la sussistenza della insidia”.

La Corte, per escludere la responsabilità della Anas – a ff. 12 e 13 della motivazione, sostiene che l’ente gestore, dovendo rispondere ai sensi dello art. 2043 c.c., resta esentato dalla imputabilità soggettiva in relazione alla improvvisa situazione di pericolo e che non aveva la possibilità di esercitare un potere di controllo. Per escludere la responsabilità del Ministero, adotta il rapporto della Polstrada, e ritiene sufficiente come misura di sicurezza, la presenza di due agenti della polizia stradale che si dispongono sui due lati della sede unica dove circolano mezzi in direzioni opposte per moderare il traffico deviato.

Tale motivazione, ad avviso di questa Corte, presenta un vizio logico dirimente:

se la ANAS aveva già apposto i cartelli che obbligavano gli utenti della strada a deviare dal percorso di pertinenza, il traffico doveva essere regolato o interrotto, sino al punto di assicurare condizioni di sicurezza; ma lo scontro quasi frontale tra auto ed autocarro, dopo amplia curva, poneva in evidenza che le segnalazione dei cartelli erano insufficiente e che ben altre segnalazioni visive, di lampeggiamenti, ed eventualmente anche acustiche, dovevano avvertire i veicoli in circolazione di moderare la velocità e di mantenersi aderenti al proprio margine. Si vuoi dire che il solo rapporto della Polstrada, da cui non si evince neppure lo stato delle condizioni del traffico e neppure il punto di urto – almeno dalla lettura della scarna motivazione – non costituisce una fonte di prova sufficiente ad affermare la esclusiva responsabilità del C. e non anche del conducente antagonista o degli enti ed autorità preposte alla sicurezza del traffico. In questo senso le censure appaiono fondate e la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà riconsiderare il fatto dannoso in relazione alla pluralità delle condotte sia dei conducenti antagonisti, sia dello Anas che intervenne in una situazione di pericolo permanente, sia della polizia stradale, che intervenne con due volenterosi, quando la gravita della situazione esigeva invece un ampio intervento tale da consentire la rimozione dello stato di pericolo.

La censura viene dunque accolta sotto il profilo del vizio motivazionale per insufficienza e contraddittorietà logica, lasciando ai giudici del rinvio ampio margine per il riesame del merito, iuxta alligata et probata, eventualmente rinnovando la istruttoria o completando la lettura dei documenti in atti. IL RINVIO avviene alla Corte di appello di Lecce che provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il controricorso, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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