Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16912 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente principale –

contro

Kronos Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del

controricorso, dall’Avv. Sergio Cacopardo, che ha indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Vincenzo Pennisi, al viale Mazzini n. 142 in Roma;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 238, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Palermo il 14.6.2012 e pubblicata il 12.7.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consiglieri Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Kronos Spa, operante nel settore del commercio di elettrodomestici, ed in particolare di apparecchi per la telefonia, riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo ad Irpeg ed Irap in riferimento all’anno 2003, mediante il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’importo di costi dichiarati e portati in deduzione, in quanto ritenuti indeducibili dall’Ente impositore, perchè relativi ad acquisti effettuati in Paesi rientranti nella c.d. black list, senza rispettare la normativa vigente in materia. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania censurando, tra l’altro, che parte delle fatture contestate erano state emesse da società aventi sede in Italia, o comunque in Cina, Paese non incluso nella black list. Inoltre, l’atto di accertamento avrebbe dovuto essere preceduto da un apposito avviso, che l’Ente impositore non aveva, però, mai provveduto a notificare. La CTP focalizzava la propria attenzione sul dato non contestato che la società aveva omesso di annotare, nei quadri (OMISSIS) ed (OMISSIS) della dichiarazione, l’importo delle singole componenti negative di reddito – da indicarsi separatamente, ai sensi dei commi Ibis e Iter dell’art. 76 TUIR, nel testo applicabile “ratione temporis” – che aveva poi portato in deduzione nella sua dichiarazione dei redditi (sent. CTR, p. 4).

I giudici di primo grado ritenevano che la violazione accertata fosse solo quella, meramente formale, consistente nella mancata redazione di alcuni quadri della dichiarazione dei redditi, ma questa mancanza commessa dalla parte non risultava aver falsato in alcun modo la dichiarazione dei redditi, in conseguenza accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

Avverso la decisione assunta dalla CTP proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, l’Ente impositore, rinnovando le proprie contestazioni. La CTR riteneva che l’Amministrazione finanziaria avesse errato a non tener conto che alcuni dei costi contestati erano relativi ad operazioni commerciali concluse con società italiane, ed in relazione a tali oneri ci si trovava pertanto senz’altro in presenza di costi deducibili. Evidenziava, quindi, che nessuna prova era stata acquisita che la violazione formale commessa, consistente nell’omessa indicazione separata, in appositi quadri della dichiarazione dei redditi della società, dei costi annotati in relazione ad attività commerciale svolta con Paesi dalla fiscalità privilegiata, avesse comportato un qualsiasi danno all’Erario, in conseguenza confermava l’annullamento dell’atto impositivo in relazione a detti costi. Osservava, però, che la violazione formale relativa alla omessa compilazione dei quadri (OMISSIS) ed (OMISSIS) era stata comunque accertata a carico della società, che doveva pertanto essere condannata al pagamento della relativa sanzione.

Avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque mezzi di gravame. Resiste mediante controricorso la società Kronos, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ente impositore contesta l’affermazione della impugnata CTR secondo cui “nessun danno è stato provocato all’erario e nessun recupero va effettuato”, perchè risulta provato per tabulas che la società commerciava con Paesi inseriti nella black list.

1.2. – Mediante il suo secondo motivo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Amministrazione finanziaria critica la contraddittorietà della motivazione adottata dalla CTR per aver ritenuto deducibili costi che non lo erano, ed avere tuttavia ritenuto applicabili le sanzioni.

1.3. – 1.4. – Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, introdotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 76, commi 7bis e 7ter, nella formulazione vigente negli anni 2002 e 2003, e dell’art. 110, comma 11, nella formulazione vigente nell’anno 2004, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nonchè dell’art. 2697 c.c., e comunque il vizio di insufficiente motivazione, non avendo la CTR verificato l’integrazione del presupposto della deducibilità costituito dallo svolgimento di una prevalente attività commerciale effettiva da parte delle imprese estere, oppure che le operazioni poste in essere corrispondessero ad un effettivo interesse economico della società accertata, elementi di cui avrebbe dovuto fornire la prova la contribuente.

1.5. – Mediante il quinto mezzo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza emessa dalla impugnata CTR per non aver pronunciato in ordine alla questione proposta osservando che “dall’esame di tale documentazione i finanzieri hanno potuto rilevare che la società KRONOS SPA ha acquistato beni da un Paese a fiscalità privilegiata senza fornire le prove della non applicabilità dell’art. 76 TUIR , comma 7bis” (ric., p. 13).

1.6. – Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società Kronos Spa contesta il vizio di motivazione della sentenza pronunziata dalla CTR perchè, nel condannarla al pagamento di una sanzione per non aver compilato i righi (OMISSIS) ed (OMISSIS) della dichiarazione dei redditi, non ha però quantificato l’ammontare della sanzione da onorare.

2.1. – Mediante il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta che, sebbene risultasse acclarato per tabulas (ric., p. 8) che la società commerciava con Paesi inseriti nella black list, nel caso di specie Hong Kong, la CTR abbia ugualmente ritenuto di poter affermare che non risulta provata la produzione di alcun danno e pertanto non possa procedersi ad alcun recupero d’imposta.

Il motivo di ricorso risulta gravemente carente in relazione al profilo della specificità. La ricorrente afferma che determinati elementi risultano provati per tabulas, ma neppure indica a quali documenti intenda fare riferimento. Inoltre, sin dalla pronuncia di primo grado i giudici hanno evidenziato che alcune contestazioni mosse dall’Agenzia risultavano evidentemente errate, perchè era stata applicata una normativa relativa alle operazioni commerciali con Paesi inclusi nella black list a transazioni in realtà intervenute con imprese italiane, o comunque stabilite in Paesi non rientranti tra quelli a fiscalità privilegiata (Cina). L’Ente impositore non si fa carico di tutta questa problematica e di indicare quali operazioni commerciali siano state in realtà concluse con Paesi effettivamente inclusi nella black list, e come la circostanza sia stata tempestivamente provata. Non solo, la CTR motiva la propria valutazione affermando che la condotta della società, la quale ha omesso la dichiarazione di determinate transazioni, non ha prodotto alcun danno. L’Ente impositore non si confronta con le ragioni della decisione chiaramente evidenziate dalla CTR, e non illustra quale danno ritiene che abbia invece avuto a prodursi, e come l’esistenza e l’ammontare dello stesso emergano dagli atti di causa. La ricorrente non ha pertanto posto questa Corte di legittimità nelle condizioni di poter compiutamente esaminare le sue censure, che difettano di specificità, ed il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.2. – Con il secondo mezzo di gravame l’Amministrazione finanziaria lamenta la contraddittorietà della decisione assunta dalla CTR, la quale ha ritenuto deducibili costi che non lo erano, ed ha tuttavia ritenuto irrogabili le sanzioni.

La contestata contraddittorietà della decisione adottata dalla CTR non si rinviene. I giudici dell’appello hanno ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova che le transazioni commerciali stipulate dalla Spa Kronos con imprese straniere avessero comportato, almeno in parte, un danno per l’erario attraverso l’indicazione di costi da ritenersi indeducibili. Ha però preso atto che la società, nel compilare la dichiarazione dei redditi, non aveva annotato le transazioni commerciali stipulate con imprese aventi sede in un Paese con fiscalità privilegiata, separatamente e negli appositi campi del modello ministeriale di dichiarazione dei redditi, ed ha quindi ritenuto fondata la contestazione formale mossa dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla omessa dichiarazione. La contraddizione non sussiste, e pertanto il motivo di ricorso deve essere rigettato.

2.3. – 2.4 – 2.5. – Mediante il terzo, quarto e quinto motivo di gravame, l’Ente impositore contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, la impugnata decisione della CTR della Sicilia non avendo il giudice dell’appello verificato l’integrazione del presupposto della deducibilità costituito dallo svolgimento di una prevalente attività commerciale effettiva da parte delle imprese estere, oppure che le operazioni poste in essere corrispondessero ad un effettivo interesse economico della società italiana, elementi di cui avrebbe dovuto fornire la prova la contribuente.

Sembra allora opportuno ricordare che il giudizio tributario ha natura impugnatoria sin dal primo grado, ed il contribuente è tenuto a contestare quanto riportato nell’atto impositivo avverso cui propone ricorso. Nel caso di specie, la società ha replicato in controricorso che la questione relativa alla verifica del presupposto di indeducibilità, costituito dalla prevalente attività commerciale da parte dell’impresa estera e/o che le transazioni commerciali corrispondessero ad un effettivo interesse economico della Kronos, non emergeva nell’avviso di accertamento notificatole (controricorso, pp. 21, 23, 25, 27 etc.). A questo chiaro rilievo l’Ente impositore non ha replicato, e neppure si rinviene nel ricorso l’indicazione di quando e come la questione sia stata proposta nel successivo sviluppo del processo. Questa considerazione appare già di per sè dirimente.

Merita peraltro di essere rilevato che la questione è stata comunque affrontata dal giudice di primo grado, il quale ha affermato che “in ordine alla negazione del c.d. interesse economico, questo ultimo (risulta) dimostrato e non specificamente contestato in giudizio, dalle produzioni del ricorrente”. La impugnante Agenzia, però, non ha chiarito in quale sede e con quali forme abbia proposto le sue contestazioni in proposito, e come le abbia diligentemente coltivate, limitandosi ad operare richiamo ad un passaggio alquanto generico del proprio ricorso proposto in sede di appello.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

2.6. – Mediante il suo motivo di ricorso incidentale la società Kronos impugna la decisione adottata dalla CTR per non aver indicato quale sia la sanzione che deve esserle applicata in conseguenza della incontestata violazione formale commessa, relativa alla omessa compilazione, per il periodo d’imposta 2003, dei campi (OMISSIS) ed (OMISSIS) della dichiarazione dei redditi, in cui avrebbe dovuto indicare separatamente le operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in un Paese, Hong Kong, incluso nella c.d. black list, in cui risultano inseriti quelli aventi una fiscalità privilegiata.

La decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, effettivamente, si limita laconicamente ad annotare che “l’azienda va condannata alle sanzioni per la mancata compilazione dei modelli (OMISSIS) e (OMISSIS)” (sent. CTR, p. 6), ma non indica quale sia la sanzione da applicarsi.

Il motivo d’impugnazione deve pertanto essere accolto.

Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto respinto, mentre deve essere accolto il motivo di ricorso incidentale, con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, perchè rinnovi il giudizio sul punto, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

Rilevato che risulta soccombente, in relazione al rigettato ricorso principale, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, accoglie il motivo di ricorso incidentale introdotto dalla Spa Kronos, in persona del legale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA