Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4953/2006 proposto da:

L’AMALFIFRUTTA DI RUOCCO LUIGI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS)

in persona del suo liquidatore Sig. R.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

AURELI Stanislao, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AURELI MICHELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’Avvocato S.V. in qualità di institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4361/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/9/2005, depositata il

13/10/2005, R.G.N. 8058/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato STANISLAO AURELI; udito l’Avvocato MICHELE AURELI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega dell’Avvocato

GIUSEPPE CONSOLO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per la inammissibilità e in subordine il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La soc. L’Amalfifrutta in liquidazione s.n.c. con citazione del 19 dicembre 1985, convenne dinanzi al Tribunale di Roma le Ferrovie dello Stato – società di trasporti e servizi spa per il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla perdita del godimento di un magazzino concesso in uso, in seguito ad ordinanza di sgombero dei locali per inagibilità e revoca della concezione avvenuta dal (OMISSIS). Si costituivano le Ferrovie eccependo il difetto di legittimazione e; nel merito la infondatezza delle pretese.

2. Il tribunale di Roma con sentenza del 10 giugno 1987 dichiarava il difetto di giurisdizione e la decisione, confermata dalla Corte di appello era poi cassata dalle SSUU di questa Corte con sentenza del 4 febbraio 1993 che dichiarava la giurisdizione del giudice civile rimettendo le parti dinanzi al tribunale di Roma.

3. La causa era riassunta dalla Amalfifrutta che riproponeva le domande risarcitorie e la illegittimità del recesso; resistevano le Ferrovie deducendo la tardività della riassunzione e nel merito la infondatezza delle pretese.

Con distinto atto di citazione del 14 gennaio 1995 la società amalfitana riproponeva le domande di risarcimento ma sotto il profilo della colpa aquiliana e chiedendo la liquidazione in via equitativa.

Resistevano le ferrovie eccependo la prescrizione e contestando la esistenza del fatto illecito dannoso.

I due giudizi venivano riuniti.

4. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 luglio 2001, accertava lo inadempimento contrattuale delle Ferrovie e le condannava a risarcire danni per L. 830 milioni) oltre interessi e rivalutazione ed alla rifusione delle spese di lite.

5. Contro la decisione proponeva appello la Rete ferroviaria italiana spa, avente causa dalle Ferrovie, chiedendo la riforma della decisione in punto di responsabilità contrattuale e di condanna;

resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

6. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2005, in accoglimento dello appello rigettava la domanda risarcitoria della soc. concessionaria e compensava tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

7. Contro la decisione ricorre la società La Amalfifrutta in liquidazione, deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria; replica la Rete ferroviaria con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintetica esposizione, ed a seguire viene esposta la confutazione in punto di diritto e di legittimità.

8.a. SINTESI DESCRITTIVA. Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 447 bis c.p.c., artt. 433 e 327 c.p.c., in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3”.

La tesi che si sostiene riguarda il formarsi del giudicato in ordine alla decisione di primo grado, per la ragione che lo atto di appello era stato erroneamente proposto con citazione e non con ricorso, ed era stato depositato tardivamente.

La natura della lite era relativa ad un rapporto di locazione e dunque dovevano applicarsi le norme processuali invocate.

Nel secondo motivo si deduce error in procedendo dovendo la Corte di appello ordinare il passaggio al rito speciale per la decisione.

Nel terzo motivo si deduce error in procedendo e vizio della motivazione su punto decisivo, contestandosi la legittimità della ordinanza di sgombero, anche in relazione agli accertamenti risultanti da un verbale di sopralluogo dei vigili del fuoco – peraltro non riprodotto nel suo intero contenuto.

Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di risarcimento del danno, negato dalla Corte di appello con ragionamento aberrante.

8.b. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. Quanto al primo motivo si osserva che esso non risulta meritevole di accoglimento in ragione del principio della ultraattività del rito, posto che la controversia risulta trattata con il rito ordinario nel contraddittorio sostanziale tra le parti e senza vulnerazione dei diritti della difesa; pertanto la impugnazione della sentenza risulta proposta con citazione a udienza fissa, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..

In tal senso appare costante lo orientamento espresso da questa Corte: vedi, Cass. 1998 n. 10425 e 1995 n. 11517 tra le significative.

Parimenti infondato appare il secondo motivo, posto che il giudizio di appello appare svolto nel contraddittorio sostanziale delle parti, in relazione alla res controversa che attiene sia alla valutazione della natura della responsabilità civile che alla verifica del danno in essere.

Il terzo ed il quarto motivo finalmente riguardano il merito del decisum, ma non considerano la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff. 6 della parte motiva, che considera legittimo il recesso dello ente ferroviario, per le comprovate esigenze del traffico ferroviario, sulla base delle clausole contrattuali che lo prevedevano. Pertanto la Corte, riconducendo la fattispecie in ambito negoziale, ed in presenza di una situazione di grave pericolo, ha escluso il fondamento dello an debeatur a titolo di responsabilità da inadempimento e nessuna censura ulteriore risulta proposta per il profilo della responsabilità aquiliana, che pure aveva dato origine ad una autonoma domanda.

Resta pertanto assorbito lo obiter con il quale la Corte di appello si sofferma sulla valutazione del possibile danno, che resta pregiudizialmente escluso dal rilievo della legittimità del recesso.

9. La complessità delle questioni in esame, giustifica in questa sede la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in causa.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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