Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2263-2020 proposto da:

L.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DAMIANO FIORAIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura

U.T.G. di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9475/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 04/12/2019 R.G.N. 46561/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con Decreto n. 9475 del 2019 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da L.C., cittadina cinese, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, proposta dall’interessata;

1.1. dal decreto si evince che la richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il timore di essere perseguitata ed arrestata in ragione della sua conversione alla Chiesa di Dio Onnipotente, considerato un culto proibito dal Governo cinese ed evidenziato che la polizia era in possesso di una sua fotografia e tanto la aveva molto spaventata;

1.2. il Tribunale, ritenuto non necessario procedere ad una rinnovata audizione della ricorrente in quanto il verbale della audizione davanti alla Commissione territoriale conteneva le informazioni necessarie per la decisione, ha condiviso i dubbi della Commissione medesima sulla veridicità e plausibilità dei fatti narrati con particolare riferimento alla effettiva appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente, alla descritta situazione familiare, alle modalità attraverso le quali si sarebbe fortunosamente sottratta all’arresto da parte della polizia cinese, al fatto che avesse ottenuto il passaporto ed il visto per lasciare la Cina, nonostante che, secondo quanto riferito, fosse già attenzionata dall’autorità di polizia; la non credibilità del narrato un consentiva di configurare il pericolo di persecuzione per motivi di credo religioso e quindi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); neppure sussistevano i presupposti per protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), in quanto le fonti consultate escludevano nel Paese di origine la esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – tale da creare una situazione di indiscriminata violenza; quanto alla protezione umanitaria, non erano stati allegati specifici profili di vulnerabilità, e la comparazione tra i due contesti di vita non evidenziava una sproporzione tra la condizione di vita in Italia, dove la richiedente non aveva una propria abitazione, non lavorava e non aveva legami familiari, e quella nella quale si sarebbe venuta a trovare nel Paese di origine;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.C. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, commi 1 e 2, art. 8, comma 1 e art. 3 comma 5, ed error in procedendo; richiamata la nozione di religione associata a fenomeni persecutori quale definita dalle fonti internazionali ed Europee, ascrive alla sentenza impugnata l’errore di avere ritenuto che la tutela per persecuzione religiosa potesse essere riconosciuta solo in presenza di motivazioni e aneliti di tipo interiore di adesione al culto, soddisfacentemente esteriorizzati, secondo un canone tradizionale che trascurava di considerare il contesto personale, culturale e sociale di riferimento e la nozione di rifugiato per motivi religiosi enucleabile dalle fonti internazionali ed Europee;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in combinato disposto con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto, in sintesi, che la assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, impedisse di configurare il pericolo di grave danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); ciò pur dopo avere riconosciuto che i cittadini della Repubblica Popolare Cinese potevano andare incontro a restrizioni della libertà di culto; assume di avere offerto prova del grave danno in caso di rientro e che comunque apparteneva al notorio il trattamento riservato ai credenti delle religioni cristiane nelle carceri della Repubblica Popolare Cinese;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in comb. disp. con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il giudice di merito aveva errato nello svalutare l’elemento dell’adesione ad un credo religioso giudizialmente perseguito nel Paese di origine;

4. con il quarto motivo, denunziando omesso esame e pronunzia su documenti probatori, error in procedendo D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, commi 5, 7 e 8, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35 bis, n. 9 censura il decreto impugnato per non avere valutato alla luce degli elementi istruttori la partecipazione della ricorrente alle attività della Chiesa di Dio Onnipotente, in Italia e all’estero, elementi questi che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento della richiesta protezione in tutte le sue articolazioni; in particolare, denunzia omesso esame dei documenti 16 e 17 destinati ad attestare l’adesione della ricorrente al detto credo religioso; lamenta quindi, quale error in procedendo, la omessa valutazione del contesto geografico e sociale del Paese di origine;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta, nè contesta specificamente, le articolate argomentazioni attraverso le quali il giudice di merito ha escluso la credibilità del racconto con riferimento all’appartenenza della ricorrente alla Chiesa di Dio Onnipotente;

5.1. si premette che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018, n. 26921/2017);

5.2. il percorso attraverso il quale il giudice di merito, dato atto dell’adeguata conduzione del colloquio in sede amministrativa, è pervenuto alla valutazione di non credibilità del narrato, in particolare in relazione al credo religioso abbracciato dalla richiedente, è conforme ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto sorretto dal riferimento a numerose, significative, incongruità e contraddizioni del racconto della richiedente e all’assenza di idonei riscontri nella produzione documentale offerta; in tale contesto, il mancato riferimento, nel corso del colloquio in sede amministrativa, all’elaborazione interiore del percorso che avrebbe portato la richiedente all’adesione al credo, oggetto di repressione nel Paese di origine, assume valenza di fattore concorrente ma non decisivo nel fondare la valutazione di non credibilità, la quale risulta complessivamente ancorata a parametri non confliggenti con le fonti internazionali ed Europee in tema di persecuzione per motivo di credo religioso;

5.3. tale valutazione è espressione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante, Cass. n. 3340/2019);

5.4. in questa prospettiva, gli errori in diritto in tesi ascritti al giudice di merito in ordine al concetto di persecuzione religiosa si rivelano inidonei ad inficiare la decisione in quanto essi presuppongono un accertamento positivo di credibilità, escluso in radice dal provvedimento impugnato;

6. il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile;

6.1. il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), osservando che la richiedente non aveva allegato fatti che facessero fondatamente ritenere che in caso di rimpatrio sarebbe potuta andare incontro a sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell’autorità statale, ed ulteriormente osservato che, se credibile, la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta all’ambito dello protezione connessa allo status di rifugiato;

6.2. la decisione sul punto non si pone in contrasto con alcun superiore principio in quanto il giudice di merito si è limitato ad osservare – correttamente- che, ove credibile, la adesione al credo religioso avrebbe comportato il riconoscimento dello status di rifugiato;

6.3. tanto esclude che, come prospettato dal ricorrente, il giudice di merito abbia inteso escludere a priori la possibilità per la richiedente di subire, nella Repubblica Popolare Cinese, un danno gravo per motivi religiosi e quindi la astratta configurabilità della protezione sussidiaria, dovendo ulteriormente rilevarsi che ogni critica in merito risulta assorbita dal rilievo preclusivo alla concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dalla ritenuta non credibilità del racconto in merito alla vicenda individuale della richiedente;

7. il terzo motivì) di ricorso è inammissibile perchè, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto, è incentrato sulla ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa sostanziandosi in un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dal giudice di merito in ordine all’assenza, in caso di rientro nel Paese di origine, del pericolo di compromissione dei diritti fondamentali della persona; tale dissenso è inidoneo già in astratto ad incrinare l’accertamento alla base del decisum, occorrendo la deduzione di omesso esame di fatto decisivo, evocato nel rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. Un. 8053/2014) secondo quanto già rappresentato al paragrafo 5.3.;

8. per ragioni analoghe deve essere dichiarata la inammissibilità del quarto motivo di ricorso in quanto inteso a sollecitare una rivalutazione nel merito degli elementi in atti, ed in particolare dei documenti, peraltro non evocati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e quindi un sindacato precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, n. 2197/2011, n. 20455/2006, n. 7846/2006, n. 2357/2004);

9. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata, tardivamente costituitasi, svolto attività difensiva;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA