Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

H.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa

a margine del controricorso, dagli Avv.ti Mario Racco, Michele Della

Bella e Licia Amato, che hanno indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo e del terzo

difensore, al viale Liegi n. 34 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 11, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia il 31.1.2013 e pubblicata il 20.2.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consiglieri Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.G. riceveva dall’Agenzia delle Entrate, il 4.1.2011, la notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a maggiori imposte per Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2005, essendo stato ritenuto accertato nei suoi confronti un maggior reddito pari ad Euro 154.281,18, che non trovava giustificazione nella dichiarazione dei redditi presentata, la quale riportava solo redditi da lavoro dipendente.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che accoglieva il ricorso motivando, per quanto ancora d’interesse, che l’ H. aveva giustificato la somma di 129.700,00 Euro, confluita sul suo conto corrente mediante ripetute rimesse registrate nell’anno in contestazione, in quanto rappresentata da prestiti concessigli dalla compagna G.P. in considerazione delle sue difficoltà economiche. L’ H., a parziale ristoro dei prestiti ricevuti, aveva anche ceduto alla compagna la proprietà del 50% di un appartamento per la somma di Euro 48.000,00.

L’Amministrazione finanziaria proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che lo rigettava, confermando che il contribuente aveva giustificato le ragioni del versamento sul suo conto corrente della somma contestata. Inoltre l’Ufficio, pur ventilando ragioni di sospetto “in merito ai suddetti prestiti, alle difficoltà economiche addotte e alla convivenza della compagna, in merito non fornisce alcuna prova che l’importo non provenisse da prestiti della propria compagna” (sent. CTR, p. 3).

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre mezzi di gravame. Resiste mediante controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR della Lombardia, per aver affermato che “il contribuente ha giustificato l’importo di Euro 154.281,18 rinvenuti sul conto corrente” e, ricordato che la somma ancora in contestazione ammonta ad Euro 129.700,00, l’Ente impositore censura che i giudici dell’appello non abbiano però chiarito a quale documentazione giustificativa intendessero fare riferimento.

1.2. – Mediante il secondo mezzo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate critica la decisione assunta dalla CTR per essere incorsa nel vizio di omessa motivazione, “per non aver minimamente spiegato perchè i versamenti de quibus dovrebbero essere attribuiti ad un prestito corrisposto dalla sig. G.P., benchè non sussista alcuna prova certa in tal senso” (ric., p. 11).

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore biasima la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, in cui è incorsa l’impugnata CTR, perchè gli accertati versamenti bancari confluiti sul conto corrente del contribuente “danno origine a una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o di maggiori imponibili IVA non dichiarati”, ed in conseguenza spettava al contribuente assicurare la prova contraria, ma “il ricorrente non ha fornito prove certe atte a smentire le risultanze dell’accertamento” (ric., p. 12 s.).

2.1. – 2.2. – Con i suoi primi due motivi di ricorso, l’Amministrazione finanziaria censura la decisione adottata dal giudice dell’appello, in relazione ai profili della motivazione inesistente o comunque omessa, per non aver spiegato quale documentazione fornita dal contribuente ha ritenuto di poter valorizzare tanto da ritenerla idonea a giustificare i versamenti rinvenuti sul suo conto corrente.

In proposito la Commissione Tributaria Regionale impugnata ha motivato che “il contribuente ha giustificato l’importo di Euro 154.281,18 rinvenuti sul conto corrente portante il numero 57741-61 acceso presso la Banca Intesa come somme ottenute in prestito dalla Sig.ra G.P. sua compagna e convivente in un momento di crisi economica come risulta documentato dalla produzione degli estratti conto della stessa…”. La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, per quanto assai succinta, è presente e comprensibile, avendo il giudice dell’appello ritenuto che la prova della natura non evasiva dei versamenti rinvenuti sul conto corrente del contribuente sia stata fornita mediante la produzione degli estratti del conto corrente della compagna, da cui era stata tratta la provvista per i versamenti. Il vizio di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sul punto, pertanto, non sussiste, ed il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

In conseguenza di quanto osservato non sussiste neanche il vizio di omessa motivazione, dovendo peraltro osservarsi, in merito, che il mezzo di gravame non appare neppure correttamente proposto, trovando applicazione la nuova formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza della CTR impugnata essendo stata pubblicata il 20.2.2013. Il secondo motivo di ricorso, come segnalato dal controricorrente, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.3. – Mediante il terzo motivo di ricorso l’Ente impositore censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR della Lombardia per non aver rilevato che, avendo l’Amministrazione finanziaria fornito la prova dei versamenti effettuati sul conto corrente del ricorrente e non dichiarati, era il contribuente ad essere gravato dell’onere di fornire la prova certa che tali versamenti non rappresentassero maggiori redditi non dichiarati da assoggettare ad imposizione.

Invero, questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, proponendo un orientamento condivisibile e che si ritiene pertanto di confermare, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici”, ma non ha mancato di chiarire che le presunzioni allegate dal contribuente, sono “da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”, Cass. sez. VI-V, 5.6.2017, n. 11102, conf. Cass. sez. V, 30.11.2011, n. 25502. Non si è neppure mancato di chiarire che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”, Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857. La Suprema Corte ha poi avuto occasione recentemente di ribadire che “in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione”, Cass. sez. VI-V, 3.5.2018, n. 10480.

Non si è attenuta a questi rigorosi principi la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sua succinta motivazione, in cui ha pure erroneamente affermato che, a fronte delle allegazioni del ricorrente, sarebbe stato onere dell’Amministrazione finanziaria fornire la prova contraria. La questione controversa attiene, infatti, a verificare analiticamente se, a fronte delle presunzioni offerte dall’Amministrazione finanziaria sul fondamento delle risultanze dei suoi estratti conto bancari, il contribuente abbia assicurato la prova contraria, in riferimento a ciascuna delle movimentazioni contestate.

Deve essere pertanto accolto il terzo motivo del ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate, la decisione impugnata deve essere cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi innanzi enunciati e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA