Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 10/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26729-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ITINERA FINANZIARIA SPA IN LIQUIDAZIONE, incorporante di ITEDI
FINANZIARIA SPA, in persona del liquidatore e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, NATALE MANGANO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 2061/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di TORINO del 31/01/2013, depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato Giuseppe Russo Corvace difensore della
controricorrente che insiste nella rinuncia del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Centrale, nel rigettare il ricorso dell’Ufficio, ha confermato la decisione di secondo grado, a sua volta confermativa della sentenza della Commissione di primo grado che, in applicazione dell’art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aveva accolto il ricorso proposto dalla ITEDI FINANZIARIA SpA (poi incorporata in Sonima Spa, ora Itinera Finanziaria SpA in liquidazione) avverso silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanza di rimborso imposta di registro su emissione di prestito obbligazionario deliberato dalla società con atto 12-1-1984.
Il contribuente resiste con controricorso.
DEPOSITATA la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la società ha rinunciato alla domanda di rimborso e detta rinuncia è stata accettata dall’Agenzia. Questa Corte non può che prendere atto di quanto sopra e, di conseguenza, dichiarare estinto il giudizio.
Le spese di lite, attesa la concorde espressa richiesta in tal senso delle parti, vanno dichiarate compensate.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016