Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4322/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.V. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della FINHAUS SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ADELAIDE RISTORI, 9, presso lo studio dell’avvocato LUCA

BONTEMPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 272/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 16 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 31/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi di Finhaus srl e T.V. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IVA, IRES ed altro, IRPEF ed altro 2007 loro rispettivamente notificati. La CTR osservava in particolare che la decisione appellata doveva considerarsi corretta sul punto, pregiudiziale ed assorbente, della nullità degli atti impositivi impugnati per difetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti, che hanno altresì presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR ha affermato la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per carenza del contraddittorio endoprocedimentale, pur trattandosi di atti emessi “a tavolino”.

La censura è solo parzialmente fondata.

Va infatti osservato che la citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha espresso i principi di diritto che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01) e, più nello specifico, che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605-01).

Ciò posto, la sentenza impugnata risulta solo in parte conforme a tali arresti, essendone sicuramente difforme per quanto riguarda l’affermazione di una regola generale che impone il contraddittorio endoprocedimentale nelle attività amministrative di accertamento dei tributi e quindi anche quando esse vengano, come pacifico nel caso di specie, espletate “a tavolino” ossia senza “accessi, ispezioni, verifiche”; essendone invece conforme per quanto riguarda l’IVA.

La decisione della CTR friulana deve quindi essere cassata, ma limitatamente alla parte della controversia riguardante quest’ultima imposta, con rinvio al giudice a quo affinchè valuti la c.d. “prova di non resistenza” indicata nel primo principio di diritto delle SU di questa Corte ossia la “serietà” delle allegazioni difensive del contribuente rispetto alla mancata facoltà di interlocuzione preventiva con riguardo alla ripresa fiscale correlativa, quindi la “non pretestuosità” dell’opposizione alla stessa.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla controricorrente, il Collegio intende limitarsi a richiamare integralmente le ampie e condivisibili argomentazioni reiettive della medesima di cui alla motivazione della citata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’IVA nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche,per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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