Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16911 del 02/08/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21594-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato INSABATO
FRANCESCO SAVERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PERSICO LIVIO
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 64/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI del 13/06/08, depositata il 04/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI; è
presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
Fatto
OSSERVA
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza 4.7.2008 la commissione tributaria regionale della Campania, adita con appello di C.G. nella controversia, avente a oggetto un avviso di accertamento per maggiore Irpef e contributo al s.s.n. per l’anno 1998, derivati dalla rideterminazione in aumento del reddito da partecipazione nella s.a.s. IBC di Ciccone Michela & C., della quale l’impugnante era socio al 50 %, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto l’accertato reddito da partecipazione a lire 401.189.500, compensando le spese processuali.
Contro questa sentenza propone ricorso l’agenzia delle entrate, articolando un motivo principale, e ulteriori cinque motivi subordinati.
C. resiste con controricorso, col quale propone altresì ricorso incidentale condizionato sorretto da tre motivi. L’oggettiva complessità della vicenda processuale è destinata a risolversi in ragione della manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale, il quale, concluso da idoneo quesito, deduce violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), avendo la commissione pronunciato a contraddittorio non integro, stante l’insegnamento delle sezioni unite sul tema del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, laddove si discuta di Ilor (o Irap) dovuta dalla prima e di Irpef dovuta dai secondi, in dipendenza di rettifiche attinenti al reddito sociale e al connesso reddito da partecipazione.
Giova il rinvio a sez. un. n. 14815/08 al fine di rilevare che, in effetti, la sentenza risulta adottata in un giudizio instaurato soltanto dal socio C. (al 50%), in relazione alla rettifica concernente il reddito da partecipazione, senza coinvolgimento della società e dei restanti soci. Da ciò la violazione del litisconsorzio, cui consegue la nullità della sentenza.
Va precisato che parte resistente non contrasta siffatta conclusione, salvo dire, in coincidenza con quanto affermato dalle sezioni unite, che la conseguenza sarebbe quella della necessitata declaratoria di nullità di entrambe le decisioni, di primo e di secondo grado. Ma è asserzione non condivisibile da un punto di vista processuale, atteso che – come noto – la sentenza di secondo grado ha funzione interamente sostitutiva rispetto a quella di primo grado (in consonanza con le caratteristiche proprie dell’appello, che, giustappunto, costituisce impugnazione sostitutiva); sicchè la sentenza di primo grado (diversamente da quanto appare aver ritenuto sez. un. n. 14815/08 nel suo dispositivo) non esiste più come tale una volta che sia intervenuta la sentenza di appello, sì da dover essere oggetto di statuizione veruna.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, in ragione della nullità della sentenza impugnata, semplicemente impone la cassazione di questa sentenza con rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, stante che la nullità, per violazione del litisconsorzio necessario, ha inficiato già il primo giudizio e avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice d’appello anche d’ufficio (art. 354 c.p.c., comma 1).
I restanti motivi del ricorso principale possono ritenersi assorbiti;
ed egualmente assorbite restano le doglianze di cui al ricorso incidentale condizionato.
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito nel senso sopra detto”;
– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
– che per conseguenza va ritenuta la nullità della sentenza e dell’intero giudizio, con rinvio restitutorio al giudice di primo grado;
– che le spese processuali meritano di essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito altresì il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011