Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16910 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21874/2008 proposto da:

V.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO Renato, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMANDE’ GIOVANNA

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGIERO Raffaele

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa l’8/11/2007, depositata il 08/03/2008,

R.G.N. 1578/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato RENATO AMATO;

udito l’Avvocato RAFFAELE RUGGIERO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8 maggio 2008, giudicando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da V.I. avverso le statuizioni civili della sentenza penale 24 maggio/2 luglio 2002, con la quale il Tribunale della stessa città l’aveva ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 643 cod. pen., in danno di D.L.E., condannandola, per l’effetto, al rimborso in favore di quest’ultima, delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa del procedimento penale nonchè del giudizio di rinvio.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V. I. affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso D.L.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 343, 346 e 394 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di nullità, inammissibilità o improcedibilità dell’atto di citazione in riassunzione, per mancata, regolare formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 7, dovendo esso essere articolato con riguardo agli artt. 343 e 346 cod. proc. civ..

1.2 La censura non ha pregio.

Correttamente il giudice di merito ha rilevato che nessuna utilità avrebbe avuto il riferimento del quale viene lamentata l’omissione, considerato che nel giudizio di rinvio, in virtù del disposto dell’art. 394 cod. proc. civ., le parti restano soggette alle decadenze e alle preclusioni verificatesi nel procedimento definito con la sentenza cassata. Sta di fatto che il giudizio di rinvio è un giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove (confr. Cass. civ., 9 gennaio 2009, n. 341).

A ciò aggiungasi che nessuna norma impone il richiamo, nella redazione dell’atto di riassunzione, come in quello di appello, alle forme e ai termini per la proposizione dell’appello incidentale o per la riproposizione di domande o eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. Nè tale previsione è desumibile da un principio generale proprio dell’ordinamento processuale, omologo a quello sacramentato nell’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 7, posto che nei gradi di giudizio successivi al primo non opera lo stesso sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza quest’ultimo, di talchè neppure si può prospettare un’analoga esigenza di salvaguardia del diritto di difesa (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 18 ottobre 2002, n. 14829, con riferimento al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione del giudizio d’appello).

2.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, i successivi due motivi di ricorso.

Col secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 539 e 116 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito utilizzato le prove o gli elementi di prova, anche indiziari, acquisiti nel corso del procedimento penale, benchè la sentenza della Suprema Corte emessa in data 11 novembre 2005 avesse cassato quella pronunciata in grado d’appello nel giudizio penale ai soli effetti civili, così confermando l’assoluzione con formula piena del V. dal reato di circonvenzione di incapace.

Erroneamente il giudice di merito avrebbe poi omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate dalla V. nella comparsa di costituzione e risposta.

2.2 Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè la Curia territoriale con motivazione assolutamente frettolosa l’aveva condannata a rifondere alla controparte le spese di tutti i gradi di giudizio, sia penale che civile, succedutisi nel tempo.

2.3 Anche tali critiche non colgono nel segno.

E’ anzitutto destituito di fondamento l’assunto che sia stata confermata l’assoluzione con formula piena della V. dal reato di circonvenzione di persone incapaci. La sentenza della Corte d’appello di Genova che, riformando quella di prime cure, mandò assolta V. I. dal reato ascrittole, fu infatti annullata dal Supremo Collegio anche se, essendo stato il ricorso proposto dalla parte civile, e quindi, necessariamente, ai soli effetti della responsabilità civile, ex art. 576 cod. proc. pen., il suo accoglimento, da parte della Corte di Cassazione, non potè avere altro effetto che il rinvio del processo al giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., perchè, valutata la responsabilità della prosciolta agli effetti civili, la condannasse, in caso di esito positivo dello scrutinio, al risarcimento e alle restituzioni (confr. Cass. pen. 26 aprile 2007, n. 17321).

Tanto premesso e precisato, le critiche della ricorrente, nella parte in cui denunciano vizi motivazionali con riferimento a risultanze istruttorie delle quali sarebbe stato fatto malgoverno o a mezzi articolati e non ammessi, dovevano essere accompagnate, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dalla riproduzione del contenuto delle prove erroneamente valutate o erroneamente pretermesse dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte la valutazione della loro decisività, senza il ricorso a fonti di conoscenza estranee al ricorso (confr. Cass. civ., 28 febbraio 2006, n. 4405).

Infine correttamente la Curia territoriale, rigettato, sia pure nei limiti di una cognizione destinata ad avere effetto sulle sole statuizioni civili emesse dal Tribunale penale di Genova, l’appello proposto da V.I., ha condannato la stessa a rifondere alla controparte le spese di ciascuno dei gradi via via succedutisi nel tempo: la decisione costituisce invero, all’evidenza, coerente applicazione del principio della soccombenza.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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