Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16910 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16910
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2256-2020 proposto da:
N.V.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLRIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso
dall’Avvocato SIMONE COSCIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della protezione Internazionale di Salerno Sezione di
Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2746/2019 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, depositato il 05/12/2019 R.G.N. 794/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. PALETTA ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. con Decreto n. 2746 del 2019 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da N.V.N., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (sussidiaria e umanitaria);
1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con la persecuzione subita per essere un componente attivo del gruppo degli IPOB nell’ambito del movimento indipendentista del B.;
1.2. il Tribunale, premesso che nessuna documentazione attestava la appartenenza all’IPOB del ricorrente e che le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale risultavano inverosimili e poco coerenti, ha osservato che tanto precludeva il riconoscimento dello status di rifugiato; non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), posto che le fonti consultate escludevano nell’Imo State, regione di provenienza dell’interessato, la esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che crei una situazione di indiscriminata violenza che possa coinvolgere il ricorrente; in assenza di allegazione di fatti relativi al pericolo, una volta rientrato nel Paese di origine, di violazione del nucleo fondamentale di diritti umani non poteva essere riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria; le malattie infettive sofferte dal ricorrente, giusta documentazione ASREM, non erano a tal fine sufficienti non essendo evincibile e tanto meno allegato che tali patologie non avrebbero potuto essere adeguatamente curate nel paese di provenienza;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.V.N. sulla base di un unico motivo;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. con unico motivo parte ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), censura la decisione per avere ritenuto non sussistente la persecuzione politica denunziata dal ricorrente; evidenzia che dal verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, la rappresentazione del ricorrente circa la partecipazione al movimento indipendentista e ragioni dell’allontanamento risultava verosimile; in questa prospettiva si duole della mancata audizione in sede giudiziale del ricorrente che ne aveva formulato richiesta;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione di norma di diritto, non incentra le proprie censure sulla portata interpretativa e applicativa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g), come prescritto ai fini della valida deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 287/2016, 635/2015, 25419/ 2014, 16038/2013), ma sulla ricognizione della concreta fattispecie da parte del giudice di merito, contestando in particolare la valutazione circa la non verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente;
3. le doglianze formulate non risultano veicolate attraverso la idonea deduzione di uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ma svolgono considerazioni meramente contrappositive alle argomentazioni che sorreggono la decisione di prime cure sostanziandosi in un dissenso valutativo inidoneo a dare contezza dell’errore in tesi ascritto al giudice di merito; parte ricorrente si limita, infatti, a dedurre che la richiesta di protezione internazionale doveva ritenersi fondata sussistendo tutti gli elementi di legge e considerata la copiosa documentazione prodotta, evocata con espressione riassuntiva, senza alcuna ulteriore specificazione;
3.1. infine inammissibile, per difetto di specificità, la doglianza relativa alla mancata audizione dinanzi al Collegio non avendo parte ricorrente dimostrato, mediante trascrizione o esposizione per riassunto degli atti di causa, di avere formulato la relativa istanza;
4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021